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AS 2004 3197

Ordinanza concernente l'amministrazione dell'esercito

Ordinanza concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE)

Modifica del 23 giugno 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 novembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 40 Importi 1 Durante i servizi d’istruzione di base, il supplemento di soldo giornaliero ammonta al massimo a: a. 50 franchi per l’ottenimento di un grado di sottufficiale o di sottufficiale superiore; b. 80 franchi per l’ottenimento di un grado di sottufficiale superiore a livello di corpo di truppa o del rango di ufficiale; c. 100 franchi per l’ottenimento del grado di capitano.

2 Nell’ambito degli importi massimi di cui al capoverso 1, il DDPS disciplina

l’ammontare del supplemento di soldo tenendo conto del grado e della funzione dei militari nonché della natura, della durata e delle particolarità dei servizi d’istruzione di base.

3 L’indennità di volo ammonta a 8 franchi al giorno.

II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2004.

23 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 510.301

2004-0782 3197

Ordinanza concernente l’amministrazione dell’esercito RU 2004

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