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AS 2004 4177

Legge federale sull'aiuto monetario internazionale

Legge federale sull’aiuto monetario internazionale (Legge sull’aiuto monetario, LAMO)

del 19 marzo 2004

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 99 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 20032, decreta:

Art. 1 Principio

1 Allo scopo di mantenere e promuovere la stabilità delle relazioni monetarie e

finanziarie internazionali, la Confederazione può, nell’ambito dei crediti stanziati, fornire un aiuto monetario a organizzazioni internazionali, singoli Stati o gruppi di Stati. 2 L’aiuto monetario può essere accordato sotto forma di mutui, impegni di garanzia e contributi a fondo perso.

Art. 2 Aiuto monetario in caso di perturbazione del sistema monetario internazionale 1 La Confederazione può partecipare ad azioni d’aiuto multilaterali intese a preveni- re o a eliminare gravi perturbazioni del sistema monetario internazionale. 2 Le prestazioni accordate a tale scopo non possono essere vincolate all’acquisto di beni o servizi svizzeri.

3 La durata massima dei mutui o degli impegni di garanzia è di sette anni.

Art. 3 Partecipazioni speciali nell’ambito del Fondo monetario internazionale La Confederazione può partecipare, in particolare a favore di Stati a basso reddito, a fondi speciali e ad altri strumenti del Fondo monetario internazionale.

Art. 4 Aiuto monetario a singoli Stati

1 La Confederazione può accordare un aiuto monetario a breve o a medio termine a

un singolo Stato che collabora in modo particolarmente stretto con la Svizzera in materia di politica monetaria ed economica.

RS 941.13

2003-0624 4177

Legge sull’aiuto monetario RU 2004

2 Essa può accordare a un singolo Stato un aiuto monetario anche nell’ambito di

azioni di sostegno a medio o a lungo termine coordinate a livello internazionale. 3 Le prestazioni sono accordate in primo luogo a Stati con reddito medio o basso, costretti a procedere ad aggiustamenti strutturali o di economia esterna.

Art. 5 Competenze del Consiglio federale 1 Se le condizioni per un aiuto monetario sono soddisfatte, il Consiglio federale è autorizzato a: a. accordare mutui entro i limiti dei crediti stanziati, assumere impegni di ga- ranzia e fornire contributi a fondo perso; b. concludere, a tale scopo, accordi con organizzazioni internazionali, singoli Stati o gruppi di Stati. 2 Il Consiglio federale può autorizzare la Banca nazionale svizzera (BNS) a conclu- dere gli accordi, a condizione che essa conceda i mutui o le garanzie.

Art. 6 Partecipazione della BNS 1 Se le condizioni per un aiuto monetario ai sensi dell’articolo 2 sono soddisfatte, il Consiglio federale può incaricare la BNS di concedere il mutuo o la garanzia. 2 Il Consiglio federale può altresì chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui ai sensi dell’articolo 3. In tal caso, sottopone all’Assemblea federale la do- manda di un credito d’impegno ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 soltanto dopo aver ricevuto l’assenso della BNS.

3 La Confederazione garantisce alla BNS l’esecuzione tempestiva degli accordi

conclusi da quest’ultima.

Art. 7 Coordinamento Il Consiglio federale coordina, in stretto accordo con la BNS, la preparazione e l’attuazione dei provvedimenti di aiuto monetario.

Art. 8 Finanziamento 1 L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice il credito quadro per gli aiuti ai sensi degli articoli 2 e 4. I mutui rimborsati e le garanzie scadute senza perdite possono essere nuovamente computati. 2 Per ogni partecipazione ai sensi dell’articolo 3 dev’essere richiesto un credito d’impegno conformemente all’articolo 25 della legge del 6 ottobre 19893 sulle finanze della Confederazione.

3 RS 611.0

Legge sull’aiuto monetario RU 2004

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione Il decreto federale del 20 marzo 19754 concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali è abrogato.

Art. 10 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2004 Consiglio nazionale, 19 marzo 2004 Il presidente: Fritz Schiesser Il presidente: Max Binder Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 8 luglio 2004.5

2 La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2004.

9 settembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 RU 1975 1293, 1980 325, 1985 1036, 1995 3658, 1999 2889 5 FF 2004 1193

Legge sull’aiuto monetario RU 2004