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AS 2005 1021

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell'aviazione

Correzione

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell’aviazione (OMSA)

Modifica del 7 gennaio 2005 (RS 748.122; RO 2005 663)

Invece di:

Art. 18 cpv. 2 e 3 2 L’Ufficio pubblica un elenco delle imprese di vettovagliamento di bordo svizzere autorizzate. 3 Le imprese di trasporto aereo provvedono affinché sia garantito che le provviste fornite da imprese di vettovagliamento di bordo non autorizzate siano sottoposte a controlli di sicurezza supplementari conformi ai requisiti fissati dal Programma nazionale di sicurezza nell’aviazione.

Leggasi:

Art. 18 Controllo delle provviste e delle altre forniture di bordo 1 Le imprese di trasporto aereo adottano adeguate misure per garantire, nel limite del ragionevole, che le provviste e le altre forniture di bordo non contengano articoli vietati. 2 L’Ufficio pubblica un elenco delle imprese di vettovagliamento di bordo svizzere autorizzate. 3 Le imprese di trasporto aereo provvedono affinché sia garantito che le provviste fornite da imprese di vettovagliamento di bordo non autorizzate siano sottoposte a controlli di sicurezza supplementari conformi ai requisiti fissati dal Programma nazionale di sicurezza nell’aviazione.

15 febbraio 2005 Cancelleria federale

2005-0298 1021

Correzione. Misure di sicurezza nell’aviazione RU 2005