Lexipedia

AS 2005 1063

Ordinanza sulle derrate alimentari

Ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr)

Modifica del 2 febbraio 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° marzo 19951 sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 373 cpv. 1 lett. b 1 In deroga alle prescrizioni generali sulla caratterizzazione devono figurare sull’eti- chetta le indicazioni seguenti: b. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del produttore, dell’imbottigliatore, dell’importatore o del venditore, della cantina e del negoziante;

Art. 423a Assenzio L’assenzio è una bevanda spiritosa composta di alcool etilico di origine agricola o di distillato di origine agricola, che: a. è aromatizzata con assenzio (Arthemisia absinthium L.) o suoi estratti in combinazione con altre piante o estratti di piante come anice, finocchio o simili; b. è fabbricata mediante macerazione e distillazione; c. ha un sapore amaro e odore di anice o di finocchio; e d. diluita con acqua, dà una bevanda torbida.

Art. 425 cpv. 1 lett. a 1 Le bevande spiritose destinate alla consegna ai consumatori devono avere almeno il seguente tenore alcolico in per cento in volume: a. whisky, acquavite di patate, assenzio, pastis: 40,0 per cento;

1 RS 817.02

2004-2065 1063

Ordinanza sulle derrate alimentari RU 2005

Art. 427 cpv. 2bis lett. m 2bis Se le seguenti bevande spiritose vengono tagliate, esse non possono recare la propria denominazione specifica: m. assenzio (art. 423a).

Art. 428 cpv. 3 Abrogato

Capitolo 40 (art. 433) Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2005.

2 febbraio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1064

Ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr) | Lexipedia | Lexipedia