AS 2005 1533
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l'accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati
Testo originale
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l’accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati
Concluso il 26 ottobre 2004 Approvato dall’Assemblea federale l’8 dicembre 20041 Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 marzo 2005
La Confederazione Svizzera, in seguito denominata la «Svizzera», da un lato e la Comunità europea, in seguito denominata «Comunità», dall’altro, in prosieguo denominate «parti contraenti», visto l’accordo stipulato tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea in data 22 luglio 19722 e la dichiarazione congiunta su ulteriori negoziazioni allegata agli atti finali dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità e i suoi Stati membri, firmata a Lussemburgo il 21 giugno 19993, considerando che il protocollo n. 2 dell’accordo del 22 luglio 19724 tra la Confede- razione Svizzera e la Comunità economica europea, in seguito denominato «l’accor- do», deve essere aggiornato per uniformarsi ai risultati dell’Uruguay Round e migliorare la copertura dei prodotti, considerando che gli scambi commerciali tra la Svizzera e i nuovi Stati membri devono essere mantenuti dopo l’allargamento dell’Unione europea, al fine di migliorare il reciproco accesso al mercato per i prodotti agricoli trasfor- mati, visto l’accordo sotto forma di scambio di lettere del 17 marzo 20005 tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione Svizzera, dall’altro, sul protocollo n. 2 dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 L’accordo è modificato come segue:
RS 0.632.401.23 1 RU 2005 1531 2 RS 0.632.401 3 RS 0.916.026.81 4 RS 0.632.401.2 5 RS 0.632.401.22
2004-2071 1533
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. RU 2005 Accordo con la CE
1. L’allegato I dell’accordo è sostituito dal nuovo allegato I accluso al presente accordo come allegato 1. 2. Il protocollo n. 2 dell’accordo è sostituito dal nuovo protocollo n. 2 accluso al presente accordo come allegato 2.
Art. 2 Con l’entrata in vigore del presente accordo sono abrogati gli accordi seguenti: – accordo sotto forma di scambio di lettere del 17 marzo 2000 tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione Svizzera, dall’altro, sul protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera, – scambio di lettere tra la Commissione europea ed il Governo federale svizze- ro del 29 novembre 19886 sugli accordi volti a migliorare la trasparenza del- le varie misure di compensazione dei prezzi applicate dalla Comunità euro- pea e dalla Svizzera aventi effetti sugli scambi di prodotti agricoli trasformati oggetto del protocollo n. 2.
Art. 3 Gli allegati al presente accordo, incluse le tabelle e le appendici alle tabelle, nonché l’appendice al protocollo n. 2, ne costituiscono parte integrante.
Art. 4 1. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall’altro, al terri- torio della Svizzera. 2. Il presente accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein, fintantoché è mantenuta l’unione doganale con la Svizzera7.
Art. 5 1. Il presente accordo è ratificato dalle parti contraenti secondo le rispettive proce- dure. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui la parti contraenti notificano di aver ultimato le necessarie procedure interne. 2. Fino al completamento delle procedure di ratifica di cui al paragrafo 1, le parti contraenti applicano il presente accordo a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla data della firma, a patto che le misure di attuazione di cui all’articolo 5, paragrafo 4 del protocollo n. 2 siano adottate alla stessa data.
6 Non pubblicato nella RU.
7 RS 0.631.112.514
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Art. 6 1. Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola e svedese, ognuna delle quali fa ugualmente fede. 2. La versione in lingua maltese sarà autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa farà ugualmente fede alle stesse condizioni delle lingue di cui al paragrafo 1.
In fede di che, i plenipotenziari hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.
Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2004.
Per la Per la Confederazione Svizzera: Comunità europea: Micheline Calmy-Rey Piet Hein Donner Joseph Deiss António Vitorino
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Allegato 1
«Allegato I
Elenco dei prodotti di cui all’articolo 2(i) dell’accordo
Codice SA Designazione delle merci
2905 43 Mannitolo
2905 44 D-glucitolo (sorbitolo)
3501 Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine:
3501 10 – Caseina
ex 3501 90 – Altri: – Altri, diversi dalle colle di caseine 3502 Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero, di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80% di proteine di siero, di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: – Ovoalbumina:
3502 11 – – essiccata
3502 19 – – altra
3502 20 – Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte
3505 Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole,
pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati 3809 Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10 – A base di sostanze amidacee
3823 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: – Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:
3823 11 – – Acido stearico
3823 12 – – Acido oleico
3823 19 – – Altri
3823 70 – Alcoli grassi industriali
3824 60 – Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44
5301 Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302 Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e
cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
…»
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Allegato 2 Protocollo n. 2 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati
Art. 1 Principi generali 1. Le disposizioni dell’accordo si applicano ai prodotti elencati nelle tabelle I e II, salvo disposizioni contrarie del presente protocollo. 2. Per quanto riguarda i suddetti prodotti le parti contraenti non possono applicare dazi doganali all’importazione o oneri aventi effetto equivalente, incluse le compo- nenti agricole, né concedere restituzioni all’esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equiva- lente. 3. Le disposizioni del presente protocollo si applicano altresì al Principato del Liechtenstein, fintantoché resta ad esso applicabile il protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo8.
Art. 2 Applicazione di misure di compensazione del prezzo 1. Per tenere conto delle differenze di costo delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei prodotti di cui alla tabella I, l’accordo non impedisce l’applicazione a tali prodotti di misure di compensazione del prezzo, ovvero il pre- lievo di componenti agricole all’importazione e la concessione di restituzioni all’esportazione o di restituzioni, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente. 2. Se una delle parti contraenti applica provvedimenti interni volti a ridurre il prezzo delle materie prime per le industrie di trasformazione, tali provvedimenti vanno presi in considerazione ai fini del calcolo degli importi di compensazione del prezzo.
Art. 3 Misure di compensazione del prezzo all’importazione 1. Gli importi di base applicati dalla Svizzera alle materie prime agricole presi in considerazione per il calcolo delle componenti agricole all’importazione non ecce- dono la differenza tra il prezzo interno svizzero di riferimento ed il prezzo interno di riferimento della Comunità per una determinata materia prima agricola, né il dazio svizzero effettivamente applicato all’importazione alle materie prime agricole non trasformate. 2. Il regime svizzero di importazione per i prodotti di cui alla tabella I è riportato nella tabella IV. 3. Se il prezzo interno di riferimento svizzero è inferiore al prezzo interno di riferi- mento della Comunità, quest’ultima può applicare le misure di compensazione del prezzo di cui all’articolo 2, ovvero imporre dazi all’importazione per le componenti agricole, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1460/96 e successive modifiche.
8 FF 1992 IV 1
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Art. 4 Misure di compensazione del prezzo all’esportazione 1. Le restituzioni all’esportazione, gli sgravi o le esenzioni parziali o complete dai dazi doganali o da oneri aventi effetto equivalente praticate dalla Svizzera per le esportazioni verso la Comunità di prodotti di cui alla tabella I non eccedono la differenza tra il prezzo interno svizzero di riferimento ed il prezzo di riferimento interno della Comunità delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei suddetti prodotti, moltiplicato per la quantità di materia prima effettivamente impiegata. Se il prezzo interno svizzero di riferimento è uguale o inferiore al prezzo di riferimento interno della Comunità, la restituzione all’esportazione, la restituzio- ne, lo sgravio o l’esenzione, parziale o totale dai dazi doganali o dagli oneri aventi effetto equivalente praticata dalla Svizzera sarà uguale a zero. 2. Se il prezzo interno svizzero di riferimento è inferiore al prezzo di riferimento interno della Comunità, quest’ultima può applicare le misure di compensazione del prezzo di cui all’articolo 2, ovvero concedere restituzioni all’esportazione in con- formità del regolamento (CE) n. 1520/2000 e successivi o restituzioni, sgravi o esenzioni, totali o parziali, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.
3. Per lo zucchero (Codice SA 1701, 1702 e 1703) impiegato nella fabbricazione
dei prodotti di cui alle tabelle I e II le parti contraenti non possono concedere restitu- zioni all’esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni parziali o complete dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.
Art. 5 Prezzi di riferimento 1. I prezzi interni di riferimento della Comunità e della Svizzera per le materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 sono elencati nella tabella III.
2. Le parti contraenti comunicano periodicamente, almeno una volta l’anno, al
comitato misto i prezzi interni di riferimento di tutte le materie prime alle quali si applicano provvedimenti di compensazione del prezzo. I prezzi interni di riferimento comunicati rispecchiano la situazione attuale dei prezzi nel territorio della rispettiva parte contraente. Essi devono corrispondere ai prezzi normalmente praticati alla vendita all’ingrosso o pagati allo stadio della fabbricazione dalle industrie di tra- sformazione. Se una materia prima agricola è disponibile per l’industria di trasfor- mazione, o per una parte di questa, ad un prezzo inferiore a quello vigente sul mer- cato nazionale, i prezzi interni di riferimento comunicati vanno adeguati di conseguenza. 3. Il comitato misto stabilisce i prezzi interni di riferimento e le differenze di prezzo per le materie prime agricole di cui alla tabella III sulla base delle informazioni fornite dai servizi della Commissione europea e del governo federale svizzero. Se necessario al fine di conservare i margini preferenziali relativi, gli importi di base delle materie prime agricole elencate nella tabella IV vanno adeguati. 4. Il comitato misto esamina i prezzi interni delle materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 elencati nella tabella III prima di applicare il presente protocollo.
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Art. 6 Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa figurano nell’appen- dice del presente protocollo.
Art. 7 Modifiche Il comitato misto può decidere di modificare le tabelle, le appendici delle tabelle e l’appendice del presente protocollo.
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Tabella I
Prodotti oggetto di misure di compensazione del prezzo
Codice SA Denominazione dei prodotti
0403 Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: .10 – Iogurt: ex .10 – – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao .90 – altri: ex .90 – – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao 0405 Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: .20 – Paste da spalmare lattiere: ex .20 – – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 75 % 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: .10 – Margarina, esclusa la margarina liquida: ex .10 – – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a
10 % ma inferiore o uguale a 15 %
.90 – altra: ex .90 – – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a
10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non conte- nenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove 1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni;cuscus, anche preparato 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili 2004 Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: .10 – Patate: ex .10 – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi 2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: .20 – Patate: ex .20 – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. RU 2005 Accordo con la CE
Codice SA Denominazione dei prodotti
2008 Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: .11 – – Arachidi: ex .11 – – Burro di arachidi 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: – Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: .12 – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: ex .12 – – – Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %. .20 – Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: ex .20 – – Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5%, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore 2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: .20 – Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro .90 – altre: ex .90 – – Diverse dal «Chutney» di mango liquido 2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
2105 Gelati, anche contenenti cacao
2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
.10 – Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: ex .10 – – Contenenti più dell’1% di materie grasse provenienti dal latte, di altre materie grasse o più del 5% di zuccheri .90 – altri 2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all’80 % vol: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: ex .90 – Diverse dall’alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all’80% vol. e diverse dal succo d’uva concentrato con aggiunta di alcole
3501 Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine:
.10 – caseina .90 – altra: ex .90 – – altri, diversi dalle colle di caseine
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. RU 2005 Accordo con la CE
Tabella II
Prodotti oggetto di libero scambio
Codice SA Denominazione dei prodotti
0501 Capelli greggi, anche lavati o sgrassati
0502 Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli
0503 Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
0505 Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti: .10 – Piume e penne dei tipi utilizzati per l’imbottitura; calugine ex .90 – Altre, non atte all’alimentazione animale 0506 Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie 0507 Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie 0508 Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma deter- minata, loro polveri e cascami ex .00 – Altri, non atti all’alimentazione animale
0509 Spugne naturali di origine animale
0510 Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essicca-
ta;ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
0710 Ortaggi o legumi, congelati:
.40 – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
0711 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride
solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicu- rarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:
90 – altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
ex .90 – – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
0902 Tè, anche aromatizzato
0903 Mate
1212 Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche,
refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: ex .20 – Alghe (per usi diversi dall’alimentazione animale)
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Codice SA Denominazione dei prodotti
1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati 1401 Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) 1402 Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie 1403 Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci
1404 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove
.10 – Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia .20 – Linters di cotone ex .90 – Altre (per usi diversi dall’alimentazione animale)
1505 Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:
ex .00 – Altri, non atti all’alimentazione animale
1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente
idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: .20 – Grassi e oli vegetali e loro frazioni: ex .20 – – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: .90 – Altre: ex .90 – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura 1518 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli del codice NC 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: ex .00 – Linossina
1520 Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose
1521 Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate 1522 Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: .50 – Fruttosio chimicamente puro .90 – altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio: ex .90 – – Maltosio chimicamente puro (diverso da quello per l’alimentazione animale)
1803 Pasta di cacao, anche sgrassata
1804 Burro, grasso e olio di cacao
1805 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
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1903 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili 2001 Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: .90 – altri: ex .90 – – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata); cuori di palma; ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante della voce 0714 2004 Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: .90 – Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: ex .90 – – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: .80 – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 2006 Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizate): ex .00 – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 2007 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 2008 Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: .11 – – Arachidi: ex .11 – – – Arachidi, tostate – Altri, compresi i miscugli diversi da quelli di cui alla voce 2008.19: .91 – – Cuori di palma .99 – – altri: ex .99 – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: – Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: .11 – – Estratti, essenze e concentrati .12 – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: ex .12 – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
dal latte inferiore all’1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero o di amido inferiore al 5 % .20 – Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: ex .20 – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all’1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero o di amido inferiore al 5 % .30 – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati
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Codice SA Denominazione dei prodotti
2102 Lieviti (vivi o morti): altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati: ex .10 – Lieviti vivi (diversi dai lieviti di panificazione e da quelli per l’alimentazione animale) ex .20 – Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti, per uso diverso dall’alimentazione animale .30 – Lieviti in polvere preparati 2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: .10 – Salsa di soia .30 – Farina di senapa e senapa preparata: ex .30 – – Farina di senapa per uso diverso dall’alimentazione animale; senapa preparata .90 – altra: ex .90 – – «Chutney» di mango liquido
2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
.10 – Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: ex .10 – – Diverse da quelle contenenti più dell’1 % di materie grasse provenienti dal latte, di altre materie grasse o più del 5 % di zuccheri 2201 Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve 2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice NC 2009: .10 – Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti ex .90 – Diverse dai succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati
2203 Birra di malto
2205 Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche 2207 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superio- re a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati; di qualsiasi titolo 2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all’80 % vol: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: .20 – Acquaviti di vino o di vinacce .30 – Whisky .40 – Rum e tafia .50 – Gin ed acquavite di ginepro (genièvre) .60 – Vodka .70 – Liquori 2209 Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall’acido acetico
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Tabella III
Prezzi interni di riferimento della CE e della Svizzera4
Materia prima agricola Prezzo interno di riferimen- Prezzo interno di riferimen- Differenza prezzo to svizzero to della CE di riferimento svizzero/CE CHF per 100 kg netti CHF per 100 kg netti CHF per 100 kg netti
Frumento tenero 64.00 19.45 44.55 Frumento duro 43.22 28.46 14.76 Segala 58.00 15.98 42.02 Orzo 32.46 11.81 20.65 Granturco 38.97 18.87 20.10 Farina di frumento tenero 105.88 27.23 78.65 Latte intero in polvere 607.00 382.77 224.23 Latte scremato in polvere 481.04 295.49 185.55 Burro 922.00 336.101/455.20 466.80/585.901 Zucchero (Codice SA – – 0.00 1701, 1702 e 1703) Uova 2 250.75 186.70 64.05 Patate fresche 42.00 21.14 20.86 Grasso vegetale 3 360.00 147.25 212.75 1 Per i prodotti che beneficiano degli aiuti per il burro concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione del 15 dicembre 1997 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari. 2 Derivato dal prezzo per uova di volatili liquide, non in guscio, moltiplicato per il coefficiente 0,85. 3 Prezzi dei grassi vegetali (destinati all’industria dei prodotti da forno e alimentare) aventi un tenore di materia grassa pari al 100 %. 4 I prezzi interni di riferimento della CE e della Svizzera per le materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 elencati nella tabella III si basano su dati al 1° gennaio 2002. Essi saranno riveduti dal comitato misto prima dell’applicazione del presente protocollo.
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Tabella IV
Regime d’importazione svizzero a) Il dazio doganale per i prodotti elencati nell’appendice della presente tabella corrisponde ad una componente agricola calcolata sulla base della massa netta. Le composizioni standard sono indicate nell’appendice. b) Per i prodotti elencati nell’appendice si tiene conto dei seguenti importi di base di materie prime agricole ai fini del calcolo delle componenti agricole:
Materia prima agricola Importo di base applicato Importo di base dall’entrata in vigore applicato tre anni dopo l’entrata in vigore CHF per 100 kg netti CHF per 100 kg netti
Frumento tenero 40.00 38.00 Frumento duro 13.00 12.00 Segala 37.00 36.00 Orzo 18.00 18.00 Granturco 18.00 18.00 Farina di frumento tenero 70.00 67.00 Latte intero in polvere 201.00 191.00 Latte scremato in polvere 167.00 158.00 Burro 466.00 466.00 Zucchero (Codice SA 1701, 1702 e 1703) Zero Zero Uova 36.00 36.00 Patate fresche 18.00 18.00 Grasso vegetale 191.00 181.00
c) Il dazio doganale per i prodotti elencati nella tabella in appresso equivale a zero.
Voce tariffaria svizzera Osservazioni
1901.9099 1904.9020 1905.9040 2103.2000 ex 2103.9000 Diverse dal «Chutney» di mango liquido 2104.1000 2106.9010 2106.9024 2106.9029 2106.9030 2106.9040 2106.9099 2208.9099
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d) Con l’applicazione del presente protocollo i dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella qui di seguito sono ridotti a zero in tre fasi annue ugua- li.
Voce tariffaria svizzera Dazio applicato Dazio applicato un anno Dazio applicato due anni dall’entrata in vigore dopo l’entrata in vigore dopo l’entrata in vigore CHF per 100 kg lordi CHF per 100 kg lordi CHF per 100 kg lordi
2208.9021 27.30 13.70 Zero
2208.9022 46.70 23.30 Zero
e) Le voci tariffarie indicate nella presente tabella si riferiscono a quelle appli- cabili in Svizzera il 1° gennaio 2002. Fermo restando l’articolo 12 dell’Accordo, i cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini della presente tabella.
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Appendice della tabella IV
Ricette standard svizzere Le ricette standard svizzere di cui alla tabella IV, parte a) (regime d’importazione svizzero) impiegate per il calcolo delle componenti agricole sono indicate nella tabella qui di seguito.
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
0403.1010 6 8 20
0403.1020 10 8 15
0403.9031 20 18
0403.9041 10 8
0403.9049 10 8
0403.9061 20 20 15
ex Avente tenore, in peso, 8 12 15
0403.9071 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore all’ 1 % e uguale o inferiore al 3 %
ex Avente tenore, in peso, 15 12 15
0403.9071 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 3 %
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Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
ex Con un tenore, in peso, 6 85 9
0405.2010 di materie grasse uguale
o superiore al 39 % ma inferiore al 75 %
ex Con un tenore, in peso, 6 85 9
0405.2090 di materie grasse uguale
o superiore al 39 % ma inferiore al75 %
ex Avente tenore, in peso, 15 80
1517.1010 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %
ex Avente tenore, in peso, 15 80
1517.1061 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %
ex Avente tenore, in peso, 15 80
1517.1069 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %
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Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
1517.1071 Avente tenore, in peso, 15 40
di materie grasse prove- nienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %
ex Avente tenore, in peso, 15 40
1517.1079 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %
ex Avente tenore, in peso, 15 25
1517.1081 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %
ex Avente tenore, in peso, 15 25
1517.1089 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %
ex Avente tenore, in peso, 15 10
1517.1091 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE RU 2005
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
ex Avente tenore, in peso, 15 10
1517.1099 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %
ex Avente tenore, in peso, 15 85
1517.9010 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %
ex Avente tenore, in peso, 15 85
1517.9061 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %
ex Avente tenore, in peso, 15 85
1517.9069 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %
1704.1010 16 74
1704.1020 32 65
1704.1030 40 52
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE RU 2005
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
1704.9010 20 45
1704.9020 21 53
1704.9031 16 40
1704.9032 16 10
1704.9041 24 80
1704.9042 56 60
1704.9043 72 37
1704.9050 61 46 10
1704.9060 61 11 45
1704.9091 80
1704.9092 60
1704.9093 40
1806.1010 90
1806.1020 60
1806.2011 105
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Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
1806.2012 85 15
1806.2013 45 30
1806.2014 70 10
1806.2015 25 55
1806.2019 70 10
1806.2091 28 50
1806.2092 20 50
1806.2093 11 55
ex Avente tenore, in peso, 55 20
1806.2094 di materie grasse supe-
riore al 15 %
ex Avente tenore, in peso, 55 8
1806.2094 di materie grasse uguale
o inferiore al 15 %
ex Avente tenore, in peso, 6 8 45 20
1806.2095 di materie grasse supe-
riore al 15 %
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE RU 2005
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
ex Avente tenore, in peso, 6 8 45 8
1806.2095 di materie grasse supe-
riore al 2 % e uguale o inferiore al 15 %
1806.2096 6 8 45
ex Avente tenore, in peso, 45 30
1806.2097 di materie grasse supe-
riore al 20 %
ex Avente tenore, in peso, 45 10
1806.2097 di materie grasse supe-
riore al 2 % e uguale o inferiore al 20 %
1806.2099 55
1806.3111 12 2 40 5
1806.3119 6 8 45
1806.3121 45 15
1806.3129 55
1806.3211 28 50
1806.3212 17 50
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE RU 2005
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
1806.3213 9 55
1806.3290 55
ex Avente tenore, in peso, 6 8 45 17
1806.9011 di materie grasse supe-
riore al 15 %
ex Avente tenore, in peso, 6 8 45 12
1806.9011 di materie grasse supe-
riore all’8 % e uguale o inferiore al 15 %
ex Avente tenore, in peso, 6 8 45 6
1806.9011 di materie grasse supe-
riore al 2 % e uguale o inferiore all’8 %
1806.9019 6 8 45
ex Avente tenore, in peso, 45 17
1806.9021 di materie grasse supe-
riore al 15 %
ex Avente tenore, in peso, 45 12
1806.9021 di materie grasse supe-
riore all’8 % e uguale o inferiore al 15 %
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE RU 2005
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
ex Avente tenore, in peso, 45 6
1806.9021 di materie grasse supe-
riore al 2 % e uguale o inferiore all’8 %
1806.9029 55
1901.1011 30 50 20
ex Avente tenore, in peso, 40 15 18 20 4
1901.1012 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %
ex Avente tenore, in peso, 40 25 10 20 4
1901.1012 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %
ex Avente tenore, in peso, 40 4 18 20 4
1901.1013 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore all’ 1 % e uguale o inferiore all’ 1,5 %
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE RU 2005
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
ex Avente tenore, in peso, 40 10 18 20 4
1901.1013 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore all’1,5 % e uguale o inferiore al 3 %
1901.1021 30 55 18
1901.1022 35 65
1901.2011 50 10 8 5
1901.2012 50 10 8 5
1901.2018 50 10 8 5
1901.2019 50 10 8 5
1901.2081 55 5 40
1901.2082 70 10 20
ex Avente tenore, in peso, 52 6 1 15 8 5
1901.2083 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore all’1 % e uguale o inferiore al 3 %
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE RU 2005
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
ex Avente tenore, in peso, 52 8 4 15 8 5
1901.2083 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 3% e uguale o inferiore al 6%
ex Avente tenore, in peso, 52 10 10 15 8 5
1901.2083 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %
1901.2091 50 50
1901.2092 50 22 25
ex Avente tenore, in peso, 55 3 20 10
1901.2093 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore all’1 % e uguale o inferiore al 3 %
ex Avente tenore, in peso, 55 6 20 10
1901.2093 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE RU 2005
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
ex Avente tenore, in peso, 55 12 20 10
1901.2093 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %
1901.2099 75 5 20
1901.9011 60 5 2 5
1901.9012 60 5 2 5
1901.9018 60 5 2 5
1901.9019 60 5 2 5
1901.9021 166
1901.9022 140
1901.9031 10 25 100
1901.9032 15 25 70
1901.9033 25 40 30
1901.9034 5 85 10
1901.9035 5 40 55
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE RU 2005
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
1901.9036 50 4 40 10
1901.9037 50 40 10
1901.9041 15 25 60
1901.9042 15 40 40 10
1901.9043 40
1901.9044 40 10
1901.9045 10
1901.9046 12 15
1901.9047 20 15
1901.9081 45 5 50
1901.9082 50 15 20 15
1901.9089 54 10 8 15 8 5
1901.9091 35 60 5
1901.9092 50 22 25
1901.9093 15 55 20 20
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE RU 2005
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
1901.9094 30 60 20
1901.9095 20 5
1901.9096 20 8 30
ex Non contenenti frumento 145 15
1902.1100 tenero, segala, orzo,
granturco né patate; diversi da quelli destinati all’alimentazione animale
ex Altri 30 115 15 1902.1100
ex Non contenenti frumento 160
1902.1900 tenero, segala, orzo,
granturco né patate; diversi da quelli destinati all’alimentazione animale
ex Altri 30 130 1902.1900
1902.2000 60 20 10
1902.3000 60 20 10
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE RU 2005
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
ex Destinati 160
1902.4010 all’alimentazione umana
ex Altri 30 130 1902.4010
1902.4090 60 20 10
1904.1010 25 15 5 13 5
1904.1090 110 20
1904.2000 35 5 5 3 2 6
1904.3000 120
1904.9010 80
1904.9090 100 5
1905.1010 136
1905.1020 125 10
ex Avente tenore, in peso, 35 3 25
1905.2010 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore all’1 % e uguale o inferiore al 3 %
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE RU 2005
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
ex Avente tenore, in peso, 35 8 25
1905.2010 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 9 %
ex Aventi tenore, in peso, di 35 10 25
1905.2010 materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 9 %
1905.2020 35 25 15
1905.2030 50 25
ex Avente tenore, in peso, 50 3 20 12
1905.3110 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore all’1 % e uguale o inferiore al 3 %
ex Avente tenore, in peso, 50 6 20 9
1905.3110 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE RU 2005
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
ex Avente tenore, in peso, 50 15 20 3
1905.3110 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 15 %
ex Avente tenore, in peso, 50 20 20
1905.3110 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 15 %
ex Aventi tenore, in peso, di 50 20 2,5
1905.3190 materie grasse superiore
all’1 % e uguale o inferiore al 3 %
ex Aventi tenore, in peso, di 50 20 5
1905.3190 materie grasse superiore
al 3 % e uguale o inferiore al 6 %
ex Aventi tenore, in peso, di 50 20 13
1905.3190 materie grasse superiore
al 6 % e uguale o inferiore al 15 %
ex Aventi tenore, in peso, di 50 20 20
1905.3190 materie grasse superiore
al 15 %
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE RU 2005
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
1905.3210 95
1905.3220 40 20 25
1905.4010 90 5
1905.4021 80 5 5
1905.4029 40 25 15
1905.9021 105
1905.9025 105
1905.9029 16 95
1905.9031 110
1905.9032 105
1905.9039 16 95
1905.9071 50 10 8 5
1905.9072 50 10 8 5
1905.9078 50 10 8 5
1905.9079 50 10 8 5
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE RU 2005
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
1905.9091 5 370 35
1905.9092 85 10
1905.9093 35 8 25 8
ex Pangrattato 105 1905.9094
ex Diversi dal pangrattato 35 25 8 15 1905.9094
ex Pangrattato 105 1905.9095
ex Diversi dal pangrattato 50 25 1905.9095
ex Sotto forma di farina, 5 570
2004.1011 semolino o fiocchi
ex Sotto forma di farina, 5 570
2004.1019 semolino o fiocchi
ex Sotto forma di farina, 5 570
2004.1091 semolino o fiocchi
ex Sotto forma di farina, 5 570
2004.1099 semolino o fiocchi
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE RU 2005
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
2005.2011 5 570
2005.2012 2 8 410 2
2008.1110 25
ex Avente tenore, in peso, 20 45 15
2101.1210 di materie grasse prove-
nienti dal latte uguale o superiore all’1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %
ex Avente tenore, in peso, 10 35 10
2101.1290 di materie grasse prove-
nienti dal latte uguale o superiore all’1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE RU 2005
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
ex Avente tenore, in peso, 20 55
2101.2010 di materie grasse prove-
nienti dal latte uguale o superiore all’1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %
ex Avente tenore, in peso, 10 35
2101.2090 di materie grasse prove-
nienti dal latte uguale o superiore all’1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %
2104.2000 5 40 3
ex Non contenente materie 10 20
2105.0000 grasse provenienti dal
latte oppure avente tenore, in peso, di mate- rie grasse provenienti da latte uguale o inferiore al
3 %, non contenente altre
materie grasse oppure avente tenore, in peso, di altre materie grasse uguale o inferiore al 3 %
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE RU 2005
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
ex Non contenente materie 10 20 7
2105.0000 grasse provenienti da
latte oppure avente tenore, in peso, di mate- rie grasse provenienti da latte uguale o inferiore al
3 %, avente tenore, in
peso, di altre materie grasse superiore al 3 % e uguale o inferiore al 10 %
ex Non contenente materie 10 20 13
2105.0000 grasse provenienti dal
latte oppure avente tenore, in peso, di mate- rie grasse provenienti dal latte uguale o inferiore al
3 %, avente tenore, in
peso, di altre materie grasse superiore al 10 %
ex Avente tenore, in peso, 10 7 20
2105.0000 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 7 %
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE RU 2005
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
ex Avente tenore, in peso, 10 11 20
2105.0000 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 7 % e uguale o inferiore al 10 %
ex Avente tenore, in peso, 10 14 20
2105.0000 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 13 %
ex Avente tenore, in peso, 10 19 20
2105.0000 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 13 %
2106.1011 10 12 10 10 5
2106.9021 75
2106.9022 55
2106.9023 45
2106.9070 15 1 5 5 5
2106.9081 100 10
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE RU 2005
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
ex Avente tenore, in peso, 35 40
2106.9085 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 20 % e uguale o inferiore al 35 %
ex Avente tenore, in peso, 50 40
2106.9085 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 35 % e uguale o inferiore al 50 %
ex Avente tenore, in peso, 35
2106.9086 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 20 % e uguale o inferiore al 35 %
ex Avente tenore, in peso, 50
2106.9086 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 35 % e uguale o inferiore al 50 %
ex Avente tenore, in peso, 10 6 5 30
2106.9087 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE RU 2005
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
ex Avente tenore, in peso, 10 12 5 30
2106.9087 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %
ex Avente tenore, in peso, 10 20 5 30
2106.9087 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore al 12 % e uguale o inferiore al 20 %
ex Avente tenore, in peso, 10 5 30 30
2106.9088 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore all’1 % e uguale o inferiore al 1,5 %
ex Avente tenore, in peso, 10 10 30 30
2106.9088 di materie grasse prove-
nienti dal latte superiore all’1,5 % e uguale o inferiore al 3 %
ex Avente tenore, in peso, 20 50
2106.9091 di materie grasse supe-
riore al 40 % e uguale o inferiore al 60 %
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE RU 2005
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
ex Avente tenore, in peso, 20 70
2106.9091 di materie grasse
superiore al 60 %
ex Avente tenore, in peso, 15 25 6 18
2106.9092 di materie grasse supe-
riore al 10 % e uguale o inferiore al 25 %
ex Avente tenore, in peso, 15 25 6 32
2106.9092 di materie grasse supe-
riore al 25 % e uguale o inferiore al 40 %
ex Avente tenore, in peso, 10 35 5
2106.9093 di materie grasse supe-
riore all’1 % e uguale o inferiore al 5 %
ex Avente tenore, in peso, 10 35 10
2106.9093 di materie grasse supe-
riore al 5 % e uguale o inferiore al 10 %
2106.9094 60
2106.9095 5 35
2106.9096 40 20
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Accordo con la CE RU 2005
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
ex Diversi dalle colle 301
3501.1010 caseiniche
ex Diversi dalle colle 301
3501.1090 caseiniche
ex Diversi dalle colle 301
3501.9010 caseiniche
ex Diversi dalle colle 301
3501.9090 caseiniche
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. RU 2005 Accordo con la CE
Appendice del protocollo n. 2
Disposizioni in tema di cooperazione amministrativa
1. Le parti contraenti convengono dell’importanza della cooperazione amministra-
tiva ai fini dell’attuazione e del controllo del trattamento preferenziale concesso ai sensi del presente protocollo e sottolineano il loro impegno a combattere le irregola- rità e le frodi in ambito doganale.
2. Qualora, in base ad informazioni oggettive, una delle parti contraenti abbia
constatato l’assenza di cooperazione amministrativa in una determinata circostanza oppure irregolarità o frodi ai sensi del presente protocollo, essa può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per il prodotto o i prodotti di cui al presente allegato. 3. Ai sensi della presente appendice si considera assenza di cooperazione ammini- strativa, tra l’altro: a) il reiterato mancato rispetto degli obblighi relativi alla verifica dell’origine dei prodotti in questione; b) il ripetuto rifiuto o ritardo nell’esecuzione e/o nella comunicazione dei risul- tati della verifica della prova d’origine; c) il ripetuto rifiuto o indebito ritardo nell’ottenere l’autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa al fine di verificare l’autenticità di documenti o l’accuratezza delle informazioni pertinenti ai fini della conces- sione del trattamento preferenziale in questione. Ai sensi della presente appendice la constatazione di irregolarità o di frodi può essere effettuata, tra l’altro, ove si verifichi una crescita rapida e difficilmente spie- gabile delle importazioni di beni, oltre il livello abituale di produzione ed esporta- zione dell’altra parte contraente, connessa ad informazioni oggettive riguardanti irregolarità o frodi. 4. L’applicazione della sospensione temporanea è soggetta alle seguenti condizioni: a) la parte contraente che, sulla base di informazioni oggettive, ha constatato l’assenza di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi in ambito doganale ne informa immediatamente il comitato misto fornendo le suddette informazioni oggettive e avvia immediatamente consultazioni in seno a tale comitato al fine di raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti contraenti in base a tutte le informazioni oggettive pertinenti. b) Qualora le parti contraenti abbiano avviato le suddette consultazioni in seno al comitato misto, senza però raggiungere una soluzione accettabile entro 3 mesi dalla notifica del problema, la parte contraente interessata ha la facoltà di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale del prodotto o dei prodotti in questione. La decisione di sospensione temporanea va tempe- stivamente notificata al comitato misto.
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. RU 2005 Accordo con la CE
c) Le sospensioni temporanee ai sensi della presente appendice sono limitate a quanto necessario a tutelare gli interessi finanziari della parte contraente in questione. La loro durata non può eccedere sei mesi, rinnovabili. Le sospen- sioni temporanee vanno notificate al comitato misto immediatamente dopo l’adozione e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale comita- to, affinché possano essere revocate non appena cessano di esistere le condi- zioni che ne hanno motivato l’applicazione.
5. Contemporaneamente alla notifica al comitato misto ai sensi del paragrafo 4,
lettera a) della presente appendice, la parte contraente in questione è tenuta a pubbli- care un avviso agli importatori sulla propria Gazzetta ufficiale. L’avviso agli impor- tatori deve informarli che, per il prodotto in questione, sono state constatate sulla base di informazioni oggettive l’assenza di cooperazione e/o frodi o irregolarità.
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. RU 2005 Accordo con la CE