AS 2005 2163
Ordinanza del Consiglio dei PF concernente il versamento di un'indennità unica al personale del settore dei PF nel 2005
Ordinanza del Consiglio dei PF concernente il versamento di un’indennità unica al personale del settore dei PF nel 2005
del 24 marzo 2005
approvata dal Consiglio federale il 4 maggio 2005
Il Consiglio dei PF, visti gli articoli 15 e 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers); visto l’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 20002 relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers), ordina:
Art. 1 Aventi diritto Nel 2005 è versata un’indennità unica non assicurata agli impiegati del settore dei PF il cui rapporto di lavoro è iniziato prima del 1° gennaio 2005 e non è risolto al momento del versamento dell’indennità.
Art. 2 Ammontare
1 L’indennità ammonta a:
a. per gli impiegati ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del 15 marzo 20013 sul personale del settore dei PF: 1,4 per cento della somma dello stipendio annuo di cui agli articoli 26 e 28, dell’indennità di residenza di cui all’articolo 31 e degli assegni di custodia di cui all’articolo 41 dell’ordinanza del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei PF; b. per i professori: 1,4 per cento della somma dello stipendio di cui agli artico- li 16 a 18 e degli assegni di custodia di cui all’articolo 31 dell’ordinanza del 18 settembre 20034 sul corpo professorale dei PF.
2 L’ammontare dell’indennità dipende dal tasso di occupazione al momento del
versamento dell’indennità.
RS 172.220.113.44
2005-0433 2163
Versamento di un’indennità unica al personale del settore dei PF nel 2005 RU 2005
Art. 3 Non aventi diritto Non hanno diritto all’indennità: a. gli impiegati le cui prestazioni non soddisfano le esigenze; b. gli impiegati nei cui confronti è in corso un procedimento disciplinare; c. i lavoratori impiegati irregolarmente; d. i beneficiari di una rendita riassunti.
Art. 4 Versamento
1 L’indennità è versata con lo stipendio di maggio.
2 L’indennità è versata dall’istituzione con cui la persona impiegata intrattiene un rapporto di lavoro al momento del versamento dell’indennità.
3 Ad una persona impiegata, che al momento del versamento è in congedo di lunga
durata o in congedo non pagato, l’indennità è versata con il primo stipendio succes- sivo alla ripresa del lavoro.
Art. 5 Ripercussioni L’indennità non si ripercuote sulla tredicesima mensilità, sui premi di fedeltà, sul pagamento dello stipendio in caso di decesso e sull’indennità di vacanze.
Art. 6 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 19 settembre 20025 sull’assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP settore dei PF) è modificata come segue:
Art. 2 Stipendio annuo determinante Le prestazioni del datore di lavoro previste nel capitolo 4 dell’ordinanza del 15 marzo 20016 sul personale del settore dei politecnici federali (OPers PF) e negli articoli 16 a 19 dell’ordinanza del 18 settembre 20037 sul corpo professorale dei politecnici federali (ordinanza sul corpo professorale dei PF), come pure le indennità previste dall’ordinanza del Consiglio dei PF del 24 marzo 20058 concernente il versamento di un’indennità unica al personale del settore dei PF nel 2005 non men- zionate nella presente ordinanza non sono assicurate nel quadro dei piani di previ- denza.
5 RS 172.222.021 6 RS 172.220.113 7 RS 172.220.113.40 8 RS 172.220.113.44; RU 2005 2163
Versamento di un’indennità unica al personale del settore dei PF nel 2005 RU 2005
Allegato 1 lett. d d. Stipendio e compensazione del rincaro di cui agli articoli 16 a 18 dell’ordinanza del 18 settembre 20039 sul corpo professorale dei PF.
Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2005 con effetto sino al 31 dicembre 2005.
24 marzo 2005 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Alexander J.B. Zehnder
9 RS 172.220.113.40
Versamento di un’indennità unica al personale del settore dei PF nel 2005 RU 2005