AS 2005 2331
Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo
Convenzione internazionale del 15 dicembre 1997 per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo
RS 0.353.21; RU 2004 2521
Campo d’applicazione il 7 giugno 2005, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Andorra 23 settembre 2004 A 23 ottobre 2004 Armenia 16 marzo 2004 A 15 aprile 2004 Bahrein* 21 settembre 2004 A 21 ottobre 2004 Bangladesh 20 maggio 2005 A 19 giugno 2005 Belgio* 20 maggio 2005 19 giugno 2005 Camerun 21 marzo 2005 A 20 aprile 2005 Colombia* 14 settembre 2004 A 14 ottobre 2004 Corea del Sud 17 febbraio 2004 18 marzo 2004 Croazia 2 giugno 2005 A 2 luglio 2005 Dominica 24 settembre 2004 A 24 ottobre 2004 Gabon 10 marzo 2005 A 9 aprile 2005 Georgia 18 febbraio 2004 A 19 marzo 2004 Gibuti 1° giugno 2004 A 1° luglio 2004 Kuwait* 19 aprile 2004 A 19 maggio 2004 Lussemburgo 6 febbraio 2004 7 marzo 2004 Macedonia 30 agosto 2004 29 settembre 2004 Niger 26 ottobre 2004 A 25 novembre 2004 Paesi Bassi Aruba* 8 febbraio 2005 8 febbraio 2005 Paraguay 22 settembre 2004 A 22 ottobre 2004 Polonia** 3 febbraio 2004 4 marzo 2004 Romania 29 luglio 2004 28 settembre 2004 Tunisia* 22 aprile 2005 A 22 maggio 2005 * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francesi e inglesi possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali,
3003 Berna.
1 Completa quello in RU 2004 2531.
2005-1322 2331
Convenzione internazionale del 15 dicembre 1997 RU 2005 per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo