AS 2005 4227
Ordinanza dell'UFV (1/05) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria
Ordinanza dell’UFV (1/05) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria
Modifica dell’11 agosto 2005
L’Ufficio federale di veterinaria ordina:
I L’ordinanza dell’UFV (1/05) del 20 aprile 20051 concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 1 Sono vietati l’importazione e il transito di animali della classe zoologica degli uccelli e dei prodotti animali derivati provenienti dalla Repubblica democratica di Corea, da Indonesia, Cambogia, Kazakistan, Laos, Malaysia, Pakistan, Russia, Thailandia, Vietnam e dalla Repubblica popolare cinese compresa la regione ammi- nistrativa speciale di Hong Kong.
II La presente modifica entra in vigore il 12 agosto 2005.
11 agosto 2005 Ufficio federale di veterinaria Il direttore: Hans Wyss
1 RS 916.443.40
2005-1903 4227
Misure per la lotta contro la peste aviaria. O dell’UFV (1/05) RU 2005