Lexipedia

AS 2005 4515

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del 17 agosto 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2 lett. e e g 2 Gli autoveicoli di trasporto si suddividono come segue (per quelli adibiti al traspor- to di persone e di cose sono determinanti le caratteristiche prevalenti): e. gli «autofurgoni» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di cose (clas- se N1); la presenza di sedili supplementari ribaltabili nel vano di carico per il trasporto occasionale e non a scopo commerciale di persone non ne impedi- sce la classificazione come autofurgoni; g. i «carri con motore» sono autoveicoli aventi una velocità massima di

30 km/h (tolleranza di misurazione 10 per cento), che non sono costruiti per

il trasporto di persone;

Art. 18 lett. a Sono «ciclomotori»: a. i «ciclomotori leggeri», vale a dire i veicoli ad un posto, con due ruote collo- cate una dietro l’altra, i velocipedi specialmente approntati per trasportare una persona disabile e le combinazioni speciali velocipede/carrozzella per invalidi aventi un ausilio elettrico del pedale fino a una velocità massima di

25 km/h e una potenza nominale massima di 0,25 kW;

Art. 24 cpv. 3 3 Alle combinazioni velocipede/carrozzella per invalidi, esclusi i velocipedi con elementi rimorchiati (art. 210 cpv. 5), si applicano per analogia le disposizioni per i veicoli aventi due ruote sul medesimo asse.

1 RS 741.41

2005-0586 4515

Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2005

Art. 72 cpv. 3 a 10 3 Gli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei sedili disposti trasversalmente rispetto alla direzione di marcia devono soddisfare gli stessi requisiti degli ancoraggi delle cinture addominali dei sedili disposti nella direzione di marcia della rispettiva classe di veicoli; le forze per verificare gli ancoraggi devono essere applicate nella direzio- ne di marcia. 4 Le forze applicate per verificare gli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei sedili per fanciulli sono pari al 50 per cento delle forze utilizzate per verificare gli anco- raggi delle cinture dei sedili per adulti. 5 Le cinture di sicurezza devono adempiere le esigenze della direttiva n. 77/541 del Consiglio del 28 giugno 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore o del regolamento ECE n. 16. 6 I posti previsti per il trasporto di persone disabili in carrozzella devono disporre di sufficienti possibilità di assicurare la carrozzella e la persona che vi si trova. Fanno eccezione i veicoli con posti in piedi autorizzati. 7 Le cinture di sicurezza installate a titolo volontario devono poter svolgere la loro azione protettiva, devono essere omologate e disposte in modo adeguato. I loro punti di ancoraggio devono essere sufficientemente resistenti. 8 Se gli airbag vengono sostituiti con altri non previsti dal costruttore, o se vengono installati airbag supplementari, essi devono essere collaudati e contrassegnati con- formemente al regolamento ECE n. 114. 9 Se i sedili dei passeggeri sono provvisti di airbag, deve essere apposta l’iscrizione «Airbag» o un’indicazione durevole e sempre visibile che avverta di non collocare su questi sedili un dispositivo di sicurezza per fanciulli rivolto verso la parte poste- riore. Sono eccettuati i sistemi per cui è escluso qualsiasi pericolo di questo tipo. 10 I dispositivi di comando devono essere funzionali e gli strumenti di controllo facilmente leggibili.

Art. 106 cpv. 2 a 4 2 Nei veicoli delle classi M e N, i sedili disposti trasversalmente rispetto alla dire- zione di marcia devono essere dotati di cinture addominali. Sono eccettuati i veicoli utilizzati esclusivamente nel traffico regionale regolare di imprese di trasporto in concessione. I sedili disposti con un’inclinazione fino a 45 gradi rispetto all’asse longitudinale sono considerati alla stregua di sedili disposti nella direzione di marcia o in direzione opposta ad essa, gli altri sono considerati alla stregua di sedili disposti trasversalmente. 3 I sedili per fanciulli installati nei veicoli delle classi M e N devono per lo meno essere dotati di cinture addominali. 4 Gli autoveicoli della classe M1 devono essere provvisti di poggiatesta sui sedili anteriori più esterni.

4516

Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2005

Art. 107 cpv. 1 1 Tutti i sedili devono essere fissati solidamente e avere uno schienale e un appoggio per i piedi. I sedili posti trasversalmente rispetto all’asse longitudinale del veicolo devono essere muniti di appoggi laterali o di separazioni; i sedili longitudinali devo- no essere muniti a ogni estremità di una separazione. Il sedile del conducente deve potersi regolare almeno in senso longitudinale e permettere di guidare con il minore affaticamento possibile.

Art. 117 cpv. 2 2 Gli autoveicoli che per la loro costruzione, per la legge o per un limite imposto dall’autorità hanno una velocità massima inferiore a 80 km/h devono portare poste- riormente, in modo ben visibile, un contrassegno che indichi la velocità massima con il numero corrispondente, conformemente all’allegato 4. La velocità massima deve essere iscritta nella licenza di circolazione.

Art. 119 lett. p Oltre alle agevolazioni di cui all’articolo 118, agli autoveicoli la cui velocità massi- ma non può superare 30 km/h si applicano anche le seguenti eccezioni: p. non sono necessari i poggiatesta (art. 106 cpv. 4);

Art. 210 cpv. 5

5 Gli elementi rimorchiati sono considerati rimorchi. Sono elementi rimorchiati:

a. telai accoppiati mediante uno snodo e dotati di una o due ruote, pedali, sedile e di un dispositivo per tenersi; b. i velocipedi per fanciulli, che una volta smontata o sollevata la ruota anterio- re, vengono collegati al veicolo di traino mediante un dispositivo di accop- piamento sicuro; oppure c. carrozzelle per invalidi, collegate al veicolo di traino mediante un dispositi- vo di accoppiamento sicuro.

Art. 222g Disposizioni transitorie relative alla modifica del 17 agosto 2005 1 Le disposizioni dell’articolo 106 capoversi 2 e 3 sulle cinture di sicurezza si appli- cano ai veicoli messi in circolazione per la prima volta o modificati in modo corri- spondente a partire dal 1° marzo 2006. Per i veicoli messi in circolazione o modifi- cati prima di questa data, queste disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2010, tranne se i veicoli dispongono di sedili disposti nella direzione di marcia per i quali non sono prescritte le cinture di sicurezza. 2 Le disposizioni dell’articolo 117 capoverso 2 sui contrassegni che indicano la velocità massima si applicano ai veicoli messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° marzo 2006. Per i veicoli messi in circolazione prima di questa data le disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2009.

4517

Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2005

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2006.

17 agosto 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4518