AS 2005 4839
Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sui precursori e altre sostanze chimiche utilizzate per la fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope (Ordinanza Swissmedic sui precursori, OPrec-Swissmedic)
Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sui precursori e altre sostanze chimiche utilizzate per la fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope (Ordinanza Swissmedic sui precursori, OPrec-Swissmedic)
Modifica del 22 settembre 2005
L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) ordina:
I L’ordinanza Swissmedic dell’8 novembre 19961 sui precursori è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 Abrogato
II L’appendice 3 è sostituita dalla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.
22 settembre 2005 In nome del Consiglio dell’Istituto: Il Presidente, Peter Fuchs
1 RS 812.121.31
2005-2123 4839
Ordinanza Swissmedic sui precursori RU 2005
Appendice 3 (art. 3)
Paesi bersaglio
Sostanze: acetone, dietiletere, metiletilchetone e toluolo I paesi bersaglio sono:
Antigua e Barbuda Federazione di Russia Pakistan Arabia Saudita Filippine Panama Argentina Giordania Paraguay Benin Guatemala Peru Bolivia Haiti Repubblica di Moldavia Brasile Honduras Repubblica di Tanzania Cile India Repubblica Dominicana Colombia Isole Cayman Romania Costa Rica Kazakistan Salvador Egitto Libano Tagikistan Emirati arabi uniti Madagascar Turchia Equador Malaysia Uruguay Etiopia Nigeria Venezuela
Sostanze: acido cloridrico e acido solforico I paesi bersaglio sono:
Bolivia Equador Turchia Cile Messico Venezuela Colombia Peru
Sostanze: anidride acetica e potassio permanganato I paesi bersaglio sono:
Tutti i paesi del mondo