AS 2005 5387
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica Tunisina
Traduzione1
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica Tunisina2
Concluso a Ginevra il 17 dicembre 2004 Dichiarazione di applicazione provvisoria depositata dalla Svizzera il 6 aprile 2005 Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 1° giugno 20053
La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera in qualità di Membri dell’Associazione europea di libero scambio (qui di seguito: gli Stati dell’AELS) e la Repubblica Tunisina (qui di seguito: la Tunisia), denominati qui di seguito le Parti, considerata l’importanza dei legami che esistono tra gli Stati dell’AELS e la Tunisia, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata nel dicembre 1995 a Zermatt, e riconosciuto il desiderio delle Parti di consolidare questi legami al fine di stabilire relazioni strette e durevoli; richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo di integrazione economica nella regione euromediterranea e all’istituzione di una vasta e armonica zona di libero scambio tra i Paesi europei e del bacino mediterraneo e coscienti degli obiettivi d’integrazione fra i Paesi del Maghreb; considerata l’importanza che le Parti attribuiscono all’osservanza dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite4 e, in particolare, al rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà politiche ed economiche che sono il fondamento stesso di una cooperazione fra gli Stati dell’AELS e la Tunisia; animati dal desiderio di creare condizioni propizie allo sviluppo e alla diversifi- cazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in zone di comune interesse, sulla base dei principi di equità, mutuo vantaggio e non discriminazione e sulla base del diritto internazionale; richiamati gli impegni assunti riguardo all’osservanza dei diritti e degli obblighi che risultano dall’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio5 (qui di seguito: l’OMC), nonché da ulteriori strumenti della cooperazione multilaterale e bilaterale;
RS 0.632.317.581
1 Dal testo originale francese (RO 2005 5387).
2 Gli All. ed i Prot. all’Acc. non sono pubblicati nella RU. Sono ottenibili presso UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna., nonché consultabili (in lingua francese ed inglese) sul sito Internet del Segretariato dell’AELE all’indirizzo: http://secretariat.efta.int. 3 Il campo d’applicazione relativo al presente Accordo sarà pubblicato in occasione della sua entrata in vigore. 4 RS 0.120 5 RS 0.632.20
2005-1131 5387
Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia RU 2005
determinati ad applicare il presente Accordo, prefiggendosi l’obiettivo di preservare e proteggere l’ambiente e di assicurare un impiego ottimale delle risorse naturali, in virtù del principio dello sviluppo sostenibile; preso atto dell’intenzione degli Stati dell’AELS di sostenere gli sforzi atti a libera- lizzare l’economia tunisina e di contribuire in tal modo al miglioramento delle condizioni economiche e sociali in Tunisia; disposti a esaminare la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni economiche allo scopo di estenderle a settori non contemplati dal presente Accordo; persuasi che il presente Accordo crei condizioni in grado di incoraggiare le loro relazioni nei settori dell’economia, del commercio e degli investimenti; convinti che il presente Accordo realizzi condizioni favorevoli al consolidamento delle relazioni bilaterali nonché multilaterali tra le Parti nei settori economico, finanziario, scientifico, tecnico, sociale e culturale; hanno deciso, nell’intento di raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo (qui di seguito: il presente Accordo):
I. Disposizioni generali
Art. 1 Obiettivi 1. Gli Stati dell’AELS e la Tunisia instaurano una zona di libero scambio, confor- memente alle disposizioni del presente Accordo, allo scopo di incentivare le attività economiche nei rispettivi territori e, conseguentemente, di aumentare il livello di vita, migliorare le condizioni dell’occupazione e contribuire all’integrazione econo- mica euromediterranea. 2. Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di merca- to, si prefigge di: (a) realizzare la liberalizzazione degli scambi conformemente all’art. XXIV del- l’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio6 (qui di seguito: GATT 1994); (b) sviluppare progressivamente un contesto favorevole all’incremento dei flussi d’investimento e del commercio di servizi; (c) prevedere condizioni di equa concorrenza negli scambi tra le Parti al presen- te Accordo e garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti della proprietà intellettuale; (d) sostenere lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra le Parti me- diante l’estensione degli scambi, della cooperazione economica e dell’assi- stenza tecnica.
6 R 0.632.20; Allegato 1A.1
Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia RU 2005
Art. 2 Relazioni commerciali rette dal presente Accordo Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra i diversi Stati dell’AELS, da un lato, e la Tunisia, dall’altro, ma non alle relazioni commerciali fra i differenti Stati dell’AELS, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.
Art. 3 Applicazione territoriale Il presente Accordo è applicabile al territorio delle Parti, fatte salve le disposizioni dell’Allegato I.
II Commercio di merci
Art. 4 Campo d’applicazione
1. Il presente capitolo si applica ai seguenti prodotti originari di uno Stato
dell’AELS o della Tunisia: (a) tutti i prodotti contemplati nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di de- signazione e di codificazione delle merci7 (SA), esclusi i prodotti elencati nell’Allegato II; (b) i prodotti agricoli trasformati che figurano nel Protocollo A, tenuto conto delle modalità particolari previste in tale Protocollo; (c) i pesci e gli altri prodotti del mare che figurano nell’Allegato III. 2. Gli accordi bilaterali sul commercio di prodotti agricoli conclusi fra la Tunisia ed ognuno degli Stati dell’AELS rappresentano una parte degli strumenti che istituisco- no una zona di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Tunisia.
Art. 5 Regole d’origine e metodi di cooperazione in materia di amministrazione doganale Il Protocollo B stabilisce le regole d’origine e i metodi di cooperazione amministra- tiva.
Art. 6 Dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente 1. Negli scambi commerciali tra gli Stati dell’AELS e la Tunisia non viene introdot- to alcun nuovo dazio di importazione né alcun gravame con effetto equivalente.
2. Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo gli Stati dell’AELS
aboliscono tutti i dazi di importazione e tutti i gravami con effetto equivalente. 3. La Tunisia abolisce gradualmente i suoi dazi di importazione e tutti i gravami con effetto equivalente, fatte salve le disposizioni contenute nell’Allegato IV.
7 RS 0.632.11
Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia RU 2005
Art. 7 Dazi di base 1. Il dazio applicabile alle importazioni fra le Parti è il dazio consolidato OMC o, se inferiore, il dazio applicabile valido al 1° gennaio 2004. Se prima, durante o dopo l’entrata in vigore del presente Accordo una qualsiasi riduzione tariffaria è applicata erga omnes, sarà applicato il dazio ridotto. 2. Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo le Parti si comunicano le rispettive aliquote di dazio applicabili.
Art. 8 Dazi fiscali Le disposizioni dell’articolo 6 sono applicabili anche ai dazi fiscali.
Art. 9 Dazi e restrizioni quantitative delle esportazioni Fatte salve le disposizioni del GATT 1994, gli Stati dell’AELS e la Tunisia non applicano alle loro esportazioni reciproche dazi o gravami con effetto equivalente né tanto meno restrizioni quantitative o misure con effetto equivalente.
Art. 10 Restrizioni quantitative delle importazioni e provvedimenti con effetto equivalente
1. Fatte salve le disposizioni del GATT 1994:
(a) negli scambi commerciali tra gli Stati dell’AELS e la Tunisia non è introdot- to alcun nuovo dazio di importazione né alcun gravame con effetto equiva- lente; (b) a partire dall’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS e la Tunisia aboliscono nei loro scambi commerciali le restrizioni quantitative delle importazioni e i provvedimenti con effetto equivalente. 2. Le disposizioni del capoverso 1(b) non si applicano ai prodotti della categoria D dell’Allegato IV. Il regime applicabile a questi prodotti è riesaminato dal Comitato misto quattro anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.
Art. 11 Imposizione e regolamenti interni
1. Le Parti si impegnano ad applicare qualsiasi imposta interna, provvedimento o
pratica fiscale in conformità all’articolo III del GATT 1994 e agli altri accordi pertinenti dell’OMC. 2. Per i prodotti esportati nel territorio di una Parte, gli esportatori non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne superiore all’importo dell’imposta diretta o indiretta applicata a tali prodotti.
Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia RU 2005
Art. 12 Regolamenti tecnici 1. I diritti e gli obblighi delle Parti in materia di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformità sono retti dalle disposizioni dell’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi8. 2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel settore dei regolamenti tecnici, degli standard e delle procedure di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l’accesso ai rispettivi mercati preparando contemporaneamente il terreno per accordi di riconoscimento reciproco. Le Parti si consultano reciprocamente nel quadro del Comitato misto in vista della concretizzazione di questi obiettivi.
3. Fatto salvo il capoverso 1, le Parti convengono di organizzare consultazioni
immediate in seno al Comitato misto se la Tunisia o uno Stato dell’AELS ritengono che uno o più Stati dell’AELS o la Tunisia abbiano adottato provvedimenti che potrebbero creare, o che hanno già creato, un ostacolo al commercio, al fine di trovare una soluzione appropriata conforme alle disposizioni dell’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi.
Art. 13 Misure sanitarie e fitosanitarie I diritti e gli obblighi delle Parti in materia sanitaria e fitosanitaria sono disciplinati dall’Accordo dell’OMC sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie9.
Art. 14 Monopoli di Stato 1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi del GATT 1994, gli Stati dell’AELS e la Tunisia si adoperano affinché i monopoli di Stato a carattere commerciale siano strutturati in modo che, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, non esista alcuna forma di discriminazione tra i cittadini degli Stati dell’AELS e della Tunisia per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti mediante i quali le autorità competenti degli Stati Parte al presente Accordo de jure o de facto supervi- sionano, determinano o condizionano in maniera notevole, direttamente o indiretta- mente, le importazioni o le esportazioni tra gli Stati Parte al presente Accordo. Queste disposizioni si applicano anche ai monopoli delegati dallo Stato ad altri organismi.
Art. 15 Sovvenzioni 1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni sono retti dagli artico- li VI e XVI del GATT 1994, dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative10 e dall’Accordo dell’OMC sull’agricoltura11.
8 RS 0.632.20; Allegato 1A.6
9 RS 0.632.20; Allegato 1A.4
10 RS 0.632.20; Allegato 1A.13
11 RS 0.632.20; Allegato 1A.3
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2. Qualora ritenga che le sovvenzioni accordate incidano sugli scambi con un’altra Parte, uno Stato Parte al presente Accordo può adottare provvedimenti adeguati sulla base degli Accordi summenzionati e dei pertinenti regolamenti interni d’applica- zione. 3. Prima di iniziare una procedura d’inchiesta per determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di una presunta sovvenzione in Tunisia o in uno Stato dell’AELS confor- memente alle disposizioni dell’articolo 11 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte che intende iniziare tale procedura lo notifica per scritto alla Parte le cui merci sono sospettate di essere state oggetto di sovven- zioni e fissa un termine di trenta giorni per trovare una soluzione mutuamente accet- tabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro dieci giorni dalla data di ricevimento della notifica.
Art. 16 Misure antidumping 1. I diritti e gli obblighi delle Parti quanto all’applicazione delle misure antidumping sono retti dall’articolo VI del GATT 1994 e dall’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 199412.
2. Dopo che uno Stato dell’AELS o la Tunisia ha ricevuto una domanda debitamente
documentata e prima dell’apertura di un’inchiesta conformemente alle disposizioni dell’Accordo di cui al capoverso 1, detta Parte lo notifica per scritto alla Parte le cui merci sono sospettate di essere l’oggetto di una pratica di dumping e permetterà l’avvio di consultazioni al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe. Il risultato delle consultazioni è comunicato alle altre Parti. 3. Le Parti si impegnano, su domanda di una delle Parti, a riunirsi in seno al Comita- to misto per rivedere il contenuto del presente articolo.
Art. 17 Regole di concorrenza tra aziende
1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo in quanto
suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell’AELS e la Tunisia: (a) gli accordi tra aziende, le decisioni d’associazione di aziende e le pratiche concertate tra aziende che hanno lo scopo o l’effetto di ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza; (b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più aziende, di una posizione dominante sulla totalità o su una parte essenziale del territorio delle Parti. 2. Le disposizioni del capoverso 1 si applicano pure alle attività delle aziende pub- bliche e delle aziende alle quali le Parti hanno concesso privilegi speciali o esclusivi, per quanto l’applicazione di tali disposizioni non ostacoli, de iure o de facto, l’adem- pimento dei compiti pubblici ad esse impartiti.
3. Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 non posso essere interpretate in modo da
creare eventuali obblighi diretti per le aziende.
12 RS 0.632.20; Allegato 1A.8
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4. Se una delle Parti ritiene che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni dei capoversi 1 e 2, le Parti implicate devono offrire al Comitato misto tutta l’assistenza necessaria per esaminare la pratica ed eventualmente abolirla. Qualora la Parte implicata non ponga fine alla pratica incriminata entro il termine fissato dal Comitato misto o qualora quest’ultimo non raggiunga un accordo al termine delle consultazioni o entro un periodo di trenta giorni dal deposito della domanda delle consultazioni, la Parte implicata può adottare provvedimenti adeguati al fine di rimediare alle difficoltà causate dalla pratica incriminata. L’applicazione e la revoca di queste misure sono disciplinate dalle disposizioni dell’articolo 37.
Art. 18 Misure d’urgenza applicabili all’importazione di prodotti specifici 1. Qualora, in seguito all’applicazione del presente Accordo, le importazioni di un determinato prodotto originario di una Parte e destinato al territorio di un’altra Parte aumentino in proporzioni e a condizioni che causano o rischiano di causare un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorren- ziali nel territorio della Parte importatrice, o gravi distorsioni in un settore qualsiasi dell’economia o difficoltà che possono condurre ad un deterioramento grave della situazione economica di una regione della Parte importatrice, quest’ultima può adottare misure di salvaguardia in virtù dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’Ac- cordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia13.
2. Prima di applicare misure di salvaguardia in virtù dell’articolo XIX del GATT
1994 e dell’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia, le Parti che intendono adottare tali misure devono fornire al Comitato misto tutte le informazioni richieste per un esame completo della situazione al fine di giungere ad una soluzione accetta- bile per le Parti. 3. Nell’intento di trovare una soluzione, le Parti si impegnano ad avviare immedia- tamente consultazioni in seno al Comitato misto. Qualora le consultazioni intese ad evitare l’applicazione delle misure di salvaguardia si concludano senza che sia stato raggiunto un accordo entro il termine di trenta giorni dal loro avvio, la Parte che intende adottare le misure di salvaguardia può provvedervi conformemente all’arti- colo XIX del GATT 1994 e all’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia. 4. La Parte che sottopone l’importazione di prodotti suscettibili di provocare le difficoltà descritte nel presente articolo a una procedura amministrativa avente lo scopo di fornire rapidamente informazioni sulle tendenze dei flussi di scambio, deve informare l’altra Parte. 5. In circostanze critiche, le misure di cui al capoverso 1 possono essere applicate senza una consultazione preventiva per evitare che un ritardo causi difficoltà alle quali sarebbe difficile rimediare. Una consultazione dovrà aver luogo immediata- mente dopo l’adozione delle misure. 6. La selezione dei provvedimenti di salvaguardia in virtù del presente articolo va fatta dando la priorità ai provvedimenti meno pregiudizievoli per il funzionamento del presente Accordo.
13 RS 0.632.20; Allegato 1A.14
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7. Le misure di salvaguardia sono notificate senza indugio al Comitato misto e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al Comitato, in particolare allo scopo di definire un calendario per la loro revoca non appena le circostanze lo consentono.
Art. 19 Adeguamento strutturale 1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 6, la Tunisia può adottare, eccezionalmen- te e per una durata limitata, provvedimenti intesi ad aumentare i dazi doganali. 2. Tali provvedimenti possono essere adottati soltanto se favoriscono la creazione di nuove industrie o promuovono alcuni settori in via di ristrutturazione o confrontati con gravi difficoltà che sono all’origine di importanti problemi sociali. 3. I dazi all’importazione introdotti tramite questi provvedimenti e applicabili in Tunisia ai prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS non possono eccedere il 25 per cento ad valorem e devono inglobare un elemento preferenziale nei confronti dei prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS. Il valore complessivo delle importazioni di prodotti gravati da tali provvedimenti non può superare il 15 per cento delle importazioni totali di prodotti industriali dagli Stati dell’AELS, come definiti all’articolo 4 capoverso 1 lettera a, realizzate durante l’ultimo anno per il quale si dispone di dati statistici. 4. La Tunisia informa il Comitato misto sui provvedimenti straordinari che intende adottare e, prima della loro entrata in vigore, si terranno consultazioni in seno al Comitato misto, su domanda degli Stati dell’AELS, per definire tali provvedimenti e stabilire i settori nei quali sono applicati. Se adotta tali provvedimenti, la Tunisia comunica al Comitato misto le scadenze previste per l’abolizione dei dazi doganali introdotti in virtù del presente articolo. Questo calendario prevede l’abolizione di detti dazi secondo un tasso decrescente annuale, al più tardi due anni dopo la loro entrata in vigore, salvo che il Comitato misto fissi un calendario diverso. 5. I provvedimenti eccezionali specificati nel presente articolo sono applicabili per un periodo non superiore a cinque anni. Tutti i provvedimenti eccezionali di ade- guamento strutturale possono essere mantenuti tuttalpiù per tre anni dopo lo scadere del periodo transitorio massimo di cui è fatta menzione nell’allegato IV. Il Comitato misto può decidere di fissare scadenze diverse da quelle indicate nel presente capo- verso.
Art. 20 Riesportazione e penuria grave
1. Qualora l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9 comporti:
(a) la riesportazione verso uno Stato terzo, nei confronti del quale la Parte esportatrice applica per tale prodotto restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’esportazione, provvedimenti o gravami con effetto equivalente, oppure (b) la penuria grave di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice o il rischio di una simile penuria; e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà alla Parte esportatrice, quest’ultima può adottare provvedimenti adeguati.
Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia RU 2005
2. La Parte che intende adottare provvedimenti in virtù del presente articolo è tenuta a notificarlo senza indugio alle altre Parti nonché al Comitato misto. Il Comitato misto esamina la situazione e adotta la decisione più opportuna per porvi fine. In assenza di una tale decisione entro trenta giorni dalla data in cui la situazione è stata notificata al Comitato misto, la Parte implicata può adottare provvedimenti adeguati al fine di rimediare al problema. I provvedimenti sono immediatamente notificati al Comitato misto. La selezione dei provvedimenti va fatta dando la priorità ai provve- dimenti meno pregiudizievoli per il buon funzionamento del presente Accordo.
3. Qualora circostanze eccezionali e gravi impongano un intervento immediato che
esclude, a seconda dei casi, la possibilità di procedere all’informazione preventiva o a un esame, la Parte implicata può applicare immediatamente i provvedimenti tem- poranei necessari per far fronte alla situazione. Essa deve informarne immediata- mente le altre Parti e il Comitato misto. 4. I provvedimenti adottati sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al Comi- tato misto allo scopo di definire un calendario per la loro revoca non appena le circostanze lo consentono.
Art. 21 Deroghe generali Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d’importazione, d’esporta- zione o di transito di merci giustificati per ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali, di preservazione dei vegetali e dell’ambiente, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellettuale, di regolamentazione dell’oro e dell’argento, di conservazione di risorse naturali non rinnovabili. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione mascherata nel commercio tra le Parti.
Art. 22 Deroghe per ragioni di sicurezza Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a una Parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per: (a) impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della sua sicurezza; (b) proteggere gli interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o attuare politiche nazionali: (i) relativi al commercio d’armi, munizioni o materiale bellico, sempre che tali provvedimenti non arrechino pregiudizio alle condizioni di concor- renza fra prodotti non destinati ad usi specificamente militari, nonché al commercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente o indirettamente per garantire l’approvvigionamento di uno stabilimento militare; o (ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, dell’ar- mamento nucleare o di altri ordigni esplosivi atomici; o (iii) adottati in tempo di guerra in caso di gravi tensioni internazionali.
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III Protezione della proprietà intellettuale
Art. 23 Protezione della proprietà intellettuale 1. Le Parti accordano e assicurano una protezione adeguata, effettiva e non discrimi- natoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale adottando anche provvedimenti atti a tutelare tali diritti da infrazioni, contraffazione e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell’Allegato V del presente Accordo e degli accordi internazionali da questi menzionati. 2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevo- le di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’articolo 3 dell’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio14 (qui di seguito: ADPIC). 3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevo- le di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo sugli ADPIC, in particolare agli articoli 4 e 5. 4. Le Parti convengono di modificare le disposizioni relative alla protezione dei diritti della proprietà intellettuale contenuti nel presente articolo e nell’Allegato V, su domanda di una di esse e d’intesa con tutte le Parti, al fine di migliorare il livello di protezione e di promuovere lo sviluppo degli scambi fra le Parti.
IV Investimenti
Art. 24 Condizioni relative agli investimenti 1. Le Parti creano condizioni stabili, favorevoli e trasparenti per le società delle altre Parti che investono o intendono investire nei loro territori. 2. Gli investimenti degli investitori di una Parte beneficiano sul territorio delle altre Parti della massima protezione e sicurezza e godono in qualunque momento di un trattamento equo e giusto conforme al diritto internazionale.
Art. 25 Promozione degli investimenti Le Parti riconoscono l’importanza della promozione reciproca dei flussi di investi- mento e delle tecnologie per realizzare la crescita e lo sviluppo economico. A tal fine, la cooperazione comprende: (a) mezzi adeguati che consentano di individuare le possibilità d’investimento e i canali d’informazione riguardanti le regole dell’investimento;
14 RS 0.632.20; Allegato 1C
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(b) la fornitura di informazioni sulle misure di promozione dell’investimento all’estero adottate dalle Parti (assistenza tecnica, sostegno finanziario, assi- curazione degli investimenti, ecc.); (c) la creazione di un quadro giuridico idoneo ad aumentare i flussi di investi- mento anche attraverso la conclusione di accordi internazionali; e (d) l’elaborazione e la messa a punto di progetti di sviluppo anche in vista della partecipazione di investitori stranieri.
V Servizi
Art. 26 Scambi di servizi 1. Le Parti si adoperano per giungere a una liberalizzazione graduale e all’apertura reciproca dei mercati nell’ambito degli scambi di servizi sulla base delle disposizioni dell’Accordo generale sugli scambi di servizi15 (qui di seguito: AGSS), tenendo conto dei lavori compiuti sotto l’egida dell’OMC. A tal fine, le Parti si impegnano a vagliare congiuntamente le evoluzioni nell’ambito dei servizi e a prendere in consi- derazione l’adozione di misure di liberalizzazione tenendo conto l’articolo V AGSS.
2. Ove, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una Parte conceda ad una
Parte non contraente benefici supplementari in materia di accesso al proprio mercato dei servizi, essa si dichiara disposta a sottoporre la questione a consultazioni in seno al Comitato misto, alla luce degli obiettivi di cui al capoverso 1.
VI Pagamenti correnti e movimento di capitali
Art. 27 Pagamenti per transazioni correnti Fatte salve le disposizioni dell’articolo 29, le Parti si impegnano a consentire che tutti i pagamenti per le transazioni correnti siano fatti in valuta liberamente converti- bile.
Art. 28 Movimenti di capitale Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale della bilancia dei pagamenti, gli Stati dell’AELS e la Tunisia assicurano, a partire dall’entrata in vigore del presente Accordo, che i capitali connessi a investimenti diretti in Tunisia, in società costituite in conformità con le leggi correnti, possano circolare liberamen- te e che il rendimento di tali investimenti e tutti i benefici che ne derivano possano essere convertiti e rimpatriati.
15 RS 0.632.20; Allegato 1B
Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia RU 2005
Art. 29 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti La Tunisia o uno o più Stati dell’AELS che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà inerenti la bilancia dei pagamenti possono adottare, conformemente alle condizioni previste dal GATT 1994 e agli articoli VIII e XIV dell’Accordo sul Fondo monetario internazionale16, restrizioni sulle transazioni correnti che abbiano una durata limitata e che non superino la portata strettamente necessaria per rime- diare alla situazione della bilancia dei pagamenti. Gli Stati dell’AELS o la Tunisia informano immediatamente le altre Parti e, appena possibile, comunicano il calen- dario per la revoca delle misure in questione.
VII Appalti pubblici
Art. 30 Appalti pubblici 1. Le Parti si prefiggono la liberalizzazione reciproca e graduale dei rispettivi appalti pubblici.
2. Ove una Parte conceda ad una Parte non contraente l’accesso ai propri appalti
pubblici, essa si impegna a sottoporre la questione alle consultazioni in seno al Comitato misto, alla luce degli obiettivi di cui al capoverso 1.
VIII Cooperazione economica e assistenza tecnica
Art. 31 Obiettivi e campo d’applicazione 1. Gli Stati dell’AELS dichiarano la propria disponibilità a impegnarsi in materia di cooperazione economica e ad accordare assistenza tecnica alla Tunisia nel rispetto degli obiettivi della loro politica nazionale in vista di: (a) agevolare il perseguimento degli obiettivi generali del presente Accordo e, in particolare, migliorare le possibilità di scambio e di investimento risultanti dal presente Accordo; (b) sostenere gli sforzi della Tunisia finalizzati ad uno sviluppo economico e so- ciale sostenibile. 2. La cooperazione e l’assistenza saranno incentrate sui settori confrontati a difficol- tà interne o coinvolti nel processo di liberalizzazione dell’economia tunisina, nonché sui settori suscettibili di avvicinare le economie degli Stati dell’AELS e della Tuni- sia, in particolare quelli che generano crescita e occupazione.
Art. 32 Metodi e mezzi
1. La cooperazione e l’assistenza si realizzano o su base bilaterale, o mediante
programmi dell’AELS o ancora combinando la cooperazione bilaterale ai program- mi dell’AELS.
16 RS 0.979.1
Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia RU 2005
2. Le Parti cooperano nell’intento di identificare e impiegare i metodi e i mezzi più efficaci per l’applicazione del presente capitolo. A tal fine, esse possono coordinare i propri sforzi con le organizzazioni internazionali competenti. 3. L’obiettivo della preservazione dell’ambiente è tenuto in debita considerazione nell’ambito dell’assistenza nei vari settori interessati.
4. I mezzi della cooperazione e dell’assistenza possono includere:
(a) lo scambio di informazioni, il trasferimento di tecnologia e la formazione; (b) la messa a punto di iniziative congiunte quali seminari e workshop; (c) l’assistenza tecnica e amministrativa; (d) la cooperazione finanziaria sotto forma, ad esempio, di mutui preferenziali e fondi di sviluppo.
Art. 33 Ambiti di cooperazione La cooperazione e l’assistenza riguardano tutti gli ambiti identificati congiuntamente dalle Parti che possono servire a migliorare la capacità della Tunisia di beneficiare dell’aumento degli scambi e degli investimenti internazionali e comprendono in particolare: (a) la promozione e l’agevolazione degli scambi nonché la promozione delle opportunità di mercato; (b) le questioni doganali e d’origine, compresa la formazione professionale in ambito doganale; (c) la modernizzazione di settori economici quali la pesca, l’acquacoltura, la manifattura, l’industria alimentare, i servizi finanziari, il turismo; (d) le regolamentazioni tecniche e le misure sanitarie e fitosanitarie, comprese la standardizzazione e la certificazione; e (e) l’assistenza in ambito regolamentare e l’applicazione delle leggi in ambiti quali la proprietà intellettuale e gli appalti pubblici.
IX Disposizioni istituzionali e procedurali
Art. 34 Il Comitato misto 1. L’esecuzione del presente Accordo è sorvegliata e gestita da un Comitato misto. Nel Comitato misto tutte le Parti sono rappresentate. 2. Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni e, su domanda di una di esse, si consultano in seno al Comitato misto. Quest’ultimo vaglia ogni possibilità di ulteriori soppressioni di ostacoli al commer- cio fra gli Stati dell’AELS e la Tunisia. 3. Il Comitato misto può prendere decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. In merito ad altre questioni, il Comitato misto può formulare raccomandazioni.
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Art. 35 Procedure del Comitato misto 1. Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce, su domanda di una delle Parti, ogni volta che lo reputa necessario, ma almeno una volta ogni due anni.
2. Il Comitato misto si pronuncia all’unanimità.
3. Qualora in seno al Comitato misto un rappresentante di una Parte accetti una
decisione con riserva della sua conformità con le disposizioni costituzionali, tale decisione entra in vigore il giorno in cui è notificata la revoca della riserva, salvo se non è menzionata esplicitamente un’altra data. 4. Ai fini del presente Accordo il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno che deve disciplinare, fra l’altro, la convocazione delle riunioni, nonché la designazione del presidente e la durata del suo mandato. 5. Il Comitato misto può decidere di costituire sottocomitati o gruppi di lavoro che ritiene necessari per assisterlo nell’adempimento dei suoi compiti.
Art. 36 Adempimento degli obblighi e consultazioni 1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire l’adempimento degli obblighi risultanti dal presente Accordo. In caso di divergenza circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo, le Parti si adoperano, mediante la coopera- zione e le consultazioni, per giungere a una soluzione mutuamente soddisfacente. 2. Una parte può chiedere per scritto all’altra Parte che siano svolte consultazioni su qualsiasi provvedimento in vigore o proposto o su qualsiasi questione che ritiene possa pregiudicare l’applicazione del presente Accordo. La Parte che chiede le consultazioni ne informa nel contempo le altre Parti, fornendo tutte le indicazioni utili. 3. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al capo- verso 2, al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti.
Art. 37 Provvedimenti provvisori Se uno Stato dell’AELS ritiene che la Tunisia sia venuta meno a un obbligo che le incombe in virtù del presente Accordo, o viceversa, e se il Comitato misto non è giunto ad una soluzione mutuamente accettabile entro tre mesi, la Parte interessata può adottare provvedimenti provvisori adeguati e strettamente necessari per riequili- brare la situazione. La priorità deve essere data ai provvedimenti meno pregiudizie- voli per il buon funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati sono immediatamente notificati alle Parti e al Comitato misto, che tiene consultazioni periodiche in vista della loro revoca. I provvedimenti devono essere revocati quando le condizioni non giustificano più il loro mantenimento o quando, nel caso in cui la controversia sia soggetta all’arbitrato, è stata pronunciata ed eseguita una sentenza arbitrale.
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Art. 38 Arbitrato 1. Qualora una controversia tra le Parti riguardo all’interpretazione dei propri diritti e obblighi risultanti dal presente Accordo non sia stata composta mediante consulta- zioni dirette o nel quadro del Comitato misto entro un termine di 90 giorni dal rice- vimento della domanda di consultazioni, una o più Parti alla controversia possono ricorrere all’arbitrato indirizzando una notifica scritta all’altra Parte. Una copia di tale notifica è fatta pervenire a tutte le Parti. Ove più Parti ricorrano a una procedura d’arbitrato per una controversia con la stessa Parte e riguardante la stessa questione, dovrà essere costituito, ogni qualvolta ciò risulti possibile, un unico tribunale arbi- trale con il compito di giudicare la controversia. 2. La costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale sono disciplinati dall’Al- legato VI. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e obbligatoria per le Parti alla controversia.
X Disposizioni finali
Art. 39 Clausola evolutiva 1. Le Parti si impegnano a riesaminare il presente Accordo in funzione degli sviluppi futuri in materia di relazioni economiche internazionali, segnatamente nel quadro dell’OMC, e a studiare, in tale contesto e alla luce di tutti i fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire la cooperazione sancita dal presente Accor- do, estendendola ad ambiti non contemplati dallo stesso. Le Parti possono affidare al Comitato misto l’incarico di esaminare tale possibilità e, se necessario, di presentare alla loro attenzione eventuali raccomandazioni, in particolare in vista dell’apertura di negoziati. 2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita nel capoverso 1 sono sottopo- sti a ratifica o ad approvazione delle Parti secondo le loro procedure.
Art. 40 Allegati e Protocolli Gli Allegati e Protocolli del presente Accordo sono parte integrante dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificarli.
Art. 41 Emendamenti 1. Gli emendamenti al presente Accordo, approvati dal Comitato misto, sono sotto- posti alle Parti per accettazione, ratifica o approvazione.
2. Se le Parti non decidono diversamente, gli emendamenti entrano in vigore il
primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di accettazione sono depositati presso il Governo depositario.
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Art. 42 Relazioni con altri accordi internazionali 1. Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o l’istituzione di unioni dogana- li, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali, sempre che gli stessi non arrechino pregiudizio al regime delle relazioni commerciali istituito dal presente Accordo. 2. Le Parti confermano i diritti e gli obblighi risultanti dall’Accordo OMC, dagli accordi negoziati sotto la sua egida e da altri accordi internazionali di cui sono parti contraenti. 3. Ove una delle Parti aderisca a un’unione doganale o a un accordo di libero scam- bio con una terza parte, essa deve essere disposta, su richiesta di una qualunque Parte, ad entrare in consultazione con la Parte richiedente.
Art. 43 Adesione 1. Qualsiasi Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio può decidere di aderire al presente Accordo, a condizione che il Comitato misto ne approvi l’ade- sione, che deve essere negoziata tra lo Stato candidato e le Parti interessate, alle condizioni e con le modalità fissate nella decisione. Lo strumento di adesione è depositato presso il Governo depositario. 2. Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento d’adesione o, laddove intervenga più tardi, alla data dell’approvazione dei termini e delle condizioni d’ade- sione da parte delle Parti esistenti.
Art. 44 Ritiro e scadenza 1. Qualsiasi Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta al Governo depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica da parte del Governo depositario.
2. Qualsiasi Stato membro dell’AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva
dell’Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diventa effettivo.
Art. 45 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli stru- menti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Governo depositario. 2. Il presente Accordo entra in vigore il 1° giugno 2005 per i firmatari che entro tale data avranno depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Gover- no depositario, a condizione che la Tunisia abbia anch’essa depositato il suo stru- mento di ratifica o di accettazione. 3. Se non entra in vigore il 1° giugno 2005, il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica da parte della Tunisia e di almeno uno Stato dell’AELS.
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4. Per lo Stato dell’AELS che deposita il suo strumento di ratifica dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, l’Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica. 5. Qualunque Stato dell’AELS può applicare il presente Accordo a titolo provvisorio se le sue regole costituzionali lo consentono. L’applicazione provvisoria del presente Accordo in virtù del presente capoverso deve essere notificata al Governo deposita- rio.
Art. 46 Governo depositario Il Governo di Norvegia agisce in qualità di Governo depositario.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Ginevra, il 17 dicembre 2004, in due esemplari originali in inglese e in francese, ciascun testo facente parimente fede. In caso di conflitto, la versione ingle- se prevale. Un esemplare originale in ciascuna delle due lingue sarà depositata presso il Governo di Norvegia.
(Seguono le firme)
Traduzione17
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Tunisina relativo al commercio di prodotti agricoli
Concluso il 17 dicembre 2004 Applicato provvisoriamente per la Svizzera dal 1° giugno 2005
Abdelbaki Hermassi Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Tunisina
Sua Eccellenza Signor Joseph Deiss Presidente della Confederazione Svizzera Capo del Dipartimento federale dell’economia
Ginevra, 17 dicembre 2004
Signor Presidente, mi pregio accusare ricevuta della Sua lettera, in data odierna, del seguente tenore:
«Mi pregio riferirmi alle trattative sull’Accordo applicabile al commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito: la Svizzera) e la Repubblica Tunisina (di seguito: la Tunisia) svoltesi nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Tunisia e aventi per oggetto segnatamente l’applicazione dell’articolo 4 di questo Accordo. Con la presente, Le comunico i risultati delle trattative: I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera alla Tunisia alle condizioni e- nunciate nell’Allegato I alla presente lettera; II. concessioni tariffali accordate dalla Tunisia alla Svizzera alle condizioni e- nunciate nell’Allegato II alla presente lettera; III. ai fini dell’applicazione degli Allegati I e II, l’Allegato III alla presente lette- ra definisce le regole d’origine e le modalità di cooperazione amministrativa; IV. gli Allegati I–III sono parti integranti del presente Accordo. Le Parti al presente Accordo dichiarano la loro volontà di promuovere, su base reciproca, lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agricoli nel quadro delle rispettive politiche agricole e degli impegni internazionali da loro sottoscritti. Con-
17 Dal testo originale francese (RO 2005 5405).
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vocheranno senza indugio consultazioni nel caso in cui si verificassero difficoltà nello scambio di prodotti agricoli e si adopereranno per trovare soluzioni adeguate. Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che questo Paese sarà legato alla Confederazione Svizzera mediante il Trattato di unione doganale del 29 marzo 192318. Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive proce- dure. Entrerà in vigore o sarà applicato provvisoriamente alla stessa data dell’Accor- do tra gli Stati dell’AELS e la Tunisia. Il presente Accordo rimarrà in vigore finché sarà valido l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Tunisia. La denuncia, da parte della Tunisia o della Svizzera, dell’Accordo di libero scambio porrà fine al presente Accordo; quest’ultimo cesserà di essere in vigore alla data di scadenza dell’Accordo di libero scambio. Le sarei grato se mi volesse confermare l’accordo del Governo della Tunisia in merito al contenuto della presente lettera.» Mi pregio confermarLe l’accordo del mio Governo in merito al contenuto di questa lettera.
Gradisca, Signor Presidente, l’espressione della mia alta considerazione.
Per la Repubblica Tunisina Abdelbaki Hermassi
18 RS 0.631.112.514
Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia RU 2005
Allegato I
Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione Svizzera alla Repubblica Tunisina19
Voce di Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa Applica- Aliquota bile NPF meno
fr./100 kg peso lordo
(1) (2) (3) (4)
0208. Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o
congelate: – altre: ex 90 10 – – di selvaggina, di struzzi esente ex 90 80 – – altre, cammelli esente
0603 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento,
freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: – – dal 1° maggio al 25 ottobre: – – – garofani:
10 31 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)* esente
– – – rose:
10 41 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)* esente
– – – altri: – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)* :
10 51 – – – – – legnosi 20.–
10 59 – – – – – altri 20.–
– altri:
90 10 – – essiccati, allo stato naturale esente
90 90 – – altri (per esempio, imbianchiti, tinti, impregnati) esente
0701. Patate, fresche o refrigerate:
– altre:
90 10 – – importate nei limiti del contingente doganale esente20
(n. cont. 14)*
0702. Pomodori, freschi o refrigerati:
– pomodori ciliegia (cherry):
00 10 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente
– pomodori peretti (di forma allungata):
00 20 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente
– altri pomodori con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):
00 30 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente
– altri:
00 90 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente
19 Se la data d’entrata in vigore o d’applicazione dell’Acc. non coincide con l’inizio dell’anno civile, le quantità dei contingenti annuali saranno fissate pro rata temporis.
20 Contingente doganale preferenziale annuo di 1500 tonnellate.
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Voce di Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa Applica- Aliquota bile NPF meno
fr./100 kg peso lordo
(1) (2) (3) (4)
0703. Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o
refrigerati:
20 00 – aglio esente
0707. Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:
– cetrioli: – – cetrioli per insalata
00 10 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.–
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
00 11 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
– – cetrioli nostrani o cetrioli-slicer:
00 20 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.–
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
00 21 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
– – cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm:
00 30 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.–
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
00 31 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
– – altri cetrioli:
00 40 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.–
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
00 41 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
0708. Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:
– piselli (Pisum sativum): – – altri:
10 20 – – – dal 16 agosto al 19 maggio esente
– – – dal 20 maggio al 15 agosto:
10 21 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
– altri legumi da granella: – – altri: – – – per l’alimentazione umana:
90 80 – – – – dal 1° novembre al 31 maggio esente
– – – – dal 1° giugno al 31 ottobre:
90 81 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–
(n. cont. 15)*
90 90 – – – altri esente
0709. Altri legumi, freschi o refrigerati:
– carciofi:
10 10 – – dal 1° novembre al 31 maggio esente
– – dal 1° giugno al 31 ottobre:
10 11 – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.–
– altri: ex 90 99 – – olive 5.–
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Voce di Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa Applica- Aliquota bile NPF meno
fr./100 kg peso lordo
(1) (2) (3) (4)
0711. Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio,
con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporanea- mente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:
20 00 – olive 5.–
ex 40 00 – cetrioli e cetriolini 5.–
0712. Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette
oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: – altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o di legumi: – – patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate:
90 21 – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 10.–
14)* – – altri: ex 90 81 – – – aglio e pomodori, non mescolati, in recipienti ecceden- esente ti 5 kg ex 90 89 – – – aglio e pomodori, non mescolati, in recipienti non esente eccedenti 5 kg
0713. Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o
spezzati, per l’alimentazione umana: – piselli (Pisum sativum): – – in grani intieri, non lavorati:
10 19 – – – altri esente
– – altri:
10 99 – – – altri esente
– fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): – – altre:
50 99 – – – altre esente
0802. Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o
decorticate: – mandorle:
11 00 – – con guscio esente
12 00 – – sgusciate esente
0804. Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mango-
stani, freschi o secchi:
10 00 – datteri
0805. Agrumi, freschi o secchi:
10 00 – arance esente
20 00 – mandarini (compresi i tangerini e satsuma); clementine, esente
wilkings e simili ibridi di agrumi
50 00 – limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus esente
aurantifolia, citrus latifolia)
Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia RU 2005
Voce di Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa Applica- Aliquota bile NPF meno
fr./100 kg peso lordo
(1) (2) (3) (4)
0806. Uve, fresche o secche:
20 00 – secche esente
0807. Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:
– meloni (compresi i cocomeri):
11 00 – – meloni esente
19 00 – – altri esente
0809. Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci),
prugne e prugnole, fresche – albicocche: – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:
10 11 – – – dal 1° settembre al 30 giugno esente
– – – dal 1° luglio al 31 agosto:
10 18 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* esente
– – in altro imballaggio:
10 91 – – – dal 1° settembre al 30 giugno esente
– – – dal 1° luglio al 31 agosto:
10 98 – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* esente
0810. Altre frutta fresche:
– altre:
90 92 – – frutta tropicali esente
ex 90 99 – – granate esente
0812. Frutta temporaneamente conservate (per esempio, con
anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte a assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate: – altre: ex 90 90 – – agrumi 5.–
0813. Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806;
miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
10 00 – albicocche esente
0814. Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), esente
fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte a assicurarne temporaneamen- te la conservazione, oppure secche
1212. Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucche-
ro, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polveriz- zate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum), impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
30 00 – noccioli e mandorle di albicocche, di pesche (comprese esente
le pesche noci) o di prugne
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Voce di Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa Applica- Aliquota bile NPF meno
fr./100 kg peso lordo
(1) (2) (3) (4)
1509. Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modifi-
cati chimicamente: – vergini – – altri: ex 10 91 – – – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l, esente per usi tecnici ex 10 91 – – – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l, esente21 per l’alimentazione umana, nei limiti di un contîngente doganale preferenziale annuo ex 10 99 – – – altri, per usi tecnici esente ex 10 99 – – – altri 5.50 – altri: – – altri: ex 90 91 – – – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l, esente per usi tecnici ex 90 91 – – – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l 5.50 ex 90 99 – – – altri, per usi tecnici esente ex 90 99 – – – altri 5.50
1510. Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive,
anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509: ex 00 91 – greggi, per usi tecnici esente ex 00 99 – altri, per usi tecnici esente
2204. Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti
di uva diversi da quelli della voce 2009:
10 00 – vini spumanti 65.–
– altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l’aggiunta di alcole: – – in recipienti di capacità non eccedente 2 l:
21 50 – – – vini dolci, specialità e mistelle 7.50
– – altri:
29 50 – – – vini dolci, specialità e mistelle 8.–
Note esplicative relative all’Allegato 1 **) Queste concessioni saranno accordate anche per le importazioni dalla Tunisia verso il Principato del Liechtenstein finché rimarrà in vigore il Trattato di unione doganale del
29 mar. 192322 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
Allegato II
Concessions tarifaires offertes par la RépubliqueTunisienne à la Confédération suisse23
La Tunisie appliquera des taux du droit de douane pour les produits originaires de Suisse24 énumérés ci-après au moins aussi favorables que ceux appliqués par la Tunisie pour des produits originaires de l’UE, le cas échéant, dans le cadre d’un contingent tarifaire annuel figurant ci-après. La Tunisie notifiera à la Suisse toute modification des droits de douane des produits originaires de la CE énumérés ci-dessous.
Position Désignation de la marchandise Quantité annuelle25 du Tarif en poids net (tonnes)
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants :
0402. 10 – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes
solides, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %
0402. 21 – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes 100 t
solides, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %; sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
0402. 99 – autres
0406.30 – Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre 50 t
0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicu- Illimité
les de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
0902 Thé, même aromatisé Illimité
1209 Graines, fruits et spores à ensemencer Illimité
23 Il testo del presente All. esiste soltanto in francese.
24 Ces taux du droit de douane seront appliqués également par la République Tunisienne aux importations originaires du Liechtenstein aussi longtemps que le Traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein restera en vigueur. 25 Au cas où la date d’entrée en vigueur ou d’application du présent accord ne coïncide pas avec le début de l’année civile, les quantités des contingents annuels seront fixées pro rata temporis.
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Position Désignation de la marchandise Quantité annuelle du Tarif en poids net (tonnes)
1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pecti- Illimité
nates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel natural; sucres et mélasses caramélisés:
1702. 30 – Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas
contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose: – – glucose additionné d’aromatisants ou de colorants – – autres
1702. 90 – Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) 50 t
et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose: – – autres sucres additionnés d’aromatisants ou de colorants – – autres
1803 Pâte de cacao, même dégraissée Illimité
2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de Illimité
fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, au- Illimité
trement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs
2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de Illimité
légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
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Position Désignation de la marchandise Quantité annuelle du Tarif en poids net (tonnes)
2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de Illimité
maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essen- ces et concentrés
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:
2309. 10 aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour
la vente au détail 50 t
2309. 90 autres
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:
2402. 10 – cigares (y compris ceux à bouts coupés) et Illimité
cigarillos, contenant du tabac
2402. 20 – cigarettes contenant du tabac Illimité
2402. 90 – autres Illimité
Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia RU 2005
Allegato III
Regole d’origine e modalità di cooperazione amministrativa applicabili ai prodotti agricoli menzionati nel presente Accordo
1. Per l’attuazione del presente Allegato saranno applicate le definizioni di cui all’articolo 1 del Protocollo B dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Tu- nisia. Ogni riferimento agli "Stati dell’AELS" ivi presente verrà considerato come un riferimento alla Svizzera.
2. (1) Per l’applicazione del presente Accordo un prodotto è considerato origi-
nario della Tunisia o della Svizzera qualora sia stato interamente ottenuto in questo Paese. (2) Sono considerati interamente ottenuti in Tunisia o in Svizzera: a) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; b) gli animali viventi ivi nati e allevati; c) i prodotti provenienti da animali viventi ivi allevati; d) le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire da prodotti considerati nei capoversi (2) a)–c). (3) I materiali da imballaggio e i recipienti di condizionamento che conten- gono un prodotto non vanno presi in considerazione per stabilire se quest’ultimo sia stato o meno interamente ottenuto e non è neppure ne- cessario stabilire se i materiali d’imballaggio o i recipienti per il condi- zionamento siano o meno originari.
3. In deroga al paragrafo 1, sono pure considerati prodotti originari quelli
menzionati nelle colonne 1 e 2 dell’elenco che figura nell’appendice al pre- sente Allegato, ottenuti in Tunisia o in Svizzera e contenenti materiali che non sono stati ivi interamente ottenuti, con riserva che siano adempiute le condizioni definite nella colonna 3 relativa alle lavorazioni e alle trasforma- zioni. 4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, i prodotti originari dell’altra Parte contraente ai sensi del presente Allegato si considerano originari della Parte contraente interessata. Non è necessario che detti materiali siano stati ogget- to nello Stato Parte di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione tuttavia che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse delle operazioni indicate all’articolo 7 del Protocollo B dell’Accordo di libe- ro scambio tra gli Stati dell’AELS e la Tunisia.
5. (1) Il trattamento previsto nel presente Accordo si applica unicamente ai
prodotti che dalla Tunisia sono trasportati direttamente in Svizzera senza transitare sul territorio di un altro Stato. Tuttavia, i prodotti originari della Tunisia o della Svizzera che costituiscono un invio unico, non frammentato, possono essere trasportati attraverso il territorio di Stati diversi da Svizzera o Tunisia, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo su detti territo- ri, sempre che il transito sia giustificato da ragioni geografiche e i prodotti in
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questione rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dei Paesi di transito o deposito, non vengano commerciati o consumati e non subisca- no operazioni che non siano lo scarico e il carico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione. (2) Alle autorità doganali del Paese d’importazione deve essere fornita la prova del rispetto delle condizioni enunciate nel capoverso 1) conformemen- te alle disposizioni dell’articolo 13 (2), Protocollo B dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Tunisia.
6. Conformemente al presente Accordo, i prodotti originari ivi definiti sono
importati in Svizzera o in Tunisia su presentazione di un certificato di circo- lazione delle merci EUR.1 o di una fattura corredata di una dichiarazione dell’esportatore, rilasciata o redatta secondo le disposizioni del Protocollo B dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Tunisia.
7. Le disposizioni contenute nel Protocollo B dell’Accordo tra gli Stati dell’A-
ELS e la Tunisia relative al ristorno o all’esenzione dai dazi, ai certificati d’origine e agli accordi di cooperazione amministrativa si applicano mutatis mutandis, restando inteso che il divieto di ristorno o dell’esenzione dai dazi, oggetto di queste disposizioni, diviene esecutivo soltanto per materiali del tipo di quelli cui si applica l’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Tunisia.
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Appendice all’Allegato III
Lista dei prodotti citati al paragrafo 2 dell’Allegato III per i quali sono applicabili condizioni diverse dal criterio dell’ottenimento integrale. I prodotti menzionati nella lista non sono coperti interamente dall’Accordo. È pertanto necessario consultare gli Allegati I e II dell’Accordo.
Voce di tariffa SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione di materiali non originari, che conferiscono il carattere di prodotto originario
0402 Latte e crema di latte, concentrati o Fabbricazione in cui tutti i materiali con aggiunta di zuccheri o di altri del capitolo 4 utilizzati devono essere dolcificanti interamente ottenuti
0406 Formaggi e latticini Fabbricazione in cui tutti i materiali
del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti
0603 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per Fabbricazione in cui:
mazzi o per ornamento, freschi, – tutti i materiali del capitolo 6 essiccati, imbianchiti, tinti, impregna- utilizzati devono essere interamen- ti o altrimenti preparati te ottenuti, e – il valore di tutti i materiali utilizza- ti non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodot- to
0711 Ortaggi o legumi temporaneamente Fabbricazione in cui tutti i materiali
conservati (per esempio con anidride del capitolo 7 utilizzati devono essere solforosa o in acqua salata, solforata interamente ottenuti o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati
0812 Frutti temporaneamente conservati Fabbricazione in cui:
(per esempio con anidride solforosa o – tutti i frutti utilizzati devono essere in acqua salata, solforata o con interamente ottenuti, e aggiunta di altre sostanze atte ad – il valore di tutti i materiali del assicurarne temporaneamente la capitolo 17 utilizzati non deve conservazione), ma non atti per eccedere il 30 % del prezzo franco l’alimentazione nello stato in cui fabbrica del prodotto sono presentati
0813 Frutta secca, diversa da quella delle Fabbricazione in cui:
voci da 0801 a 0806; miscugli di – tutti i frutti utilizzati devono essere frutta secca o di frutta a guscio di interamente ottenuti, e questo capitolo – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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Voce di tariffa SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione di materiali non originari, che conferiscono il carattere di prodotto originario
0814 Scorze di agrumi o di meloni (com- Fabbricazione in cui:
prese quelle di cocomeri), fresche, – tutti i frutti utilizzati devono essere congelate, presentate in acqua salata, interamente ottenuti, e solforata o con aggiunta di altre – il valore di tutti i materiali del sostanze atte ad assicurarne tempora- capitolo 17 utilizzati non deve neamente la conservazione, oppure eccedere il 30 % del prezzo franco secche fabbrica del prodotto 0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeiniz- Fabbricazione a partire da materiali zato; bucce e pellicole di caffè; di qualsiasi voce succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
0902 Tè, anche aromatizzato Fabbricazione a partire da materiali
di qualsiasi voce
1209 Semi, frutti e spore da sementa Fabbricazione in cui tutti i materiali
del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti
1302 Succhi e estratti vegetali; sostanze
pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti deri- vati da vegetali, anche modificati – mucillagini e ispessenti derivati da Fabbricazione a partire da mucillagini vegetali, modificati e ispessenti non modificati – altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1509 Olio di oliva e sue frazioni, anche Fabbricazione in cui tutti i materiali
raffinati, ma non modificati chimi- vegetali utilizzati devono essere camente interamente ottenuti
1510 Altri oli e loro frazioni, ottenuti Fabbricazione in cui tutti i materiali
esclusivamente dalle olive, anche vegetali utilizzati devono essere raffinati, ma non modificati chimi- interamente ottenuti camente e miscele di tali oli o frazio- ni con gli oli o le loro frazioni della voce 1509
1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il
maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: – maltosio e fruttosio chimicamente Fabbricazione a partire da materiali puri di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 1702 – altri zuccheri allo stato solido, con Fabbricazione in cui il valore dei aggiunta di aromatizzanti o di materiali del capitolo 17 utilizzati coloranti non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere già originari
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Voce di tariffa SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione di materiali non originari, che conferiscono il carattere di prodotto originario
1803 Pasta di cacao, anche sgrassata Fabbricazione in cui:
– tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e – il valore dei materiali del capitolo
17 utilizzati non deve eccedere il
30 % del prezzo franco fabbrica
del prodotto
2007 Confetture, gelatine, marmellate, Fabbricazione in cui:
puree e paste di frutta, ottenute – tutti i materiali utilizzati devono mediante cottura, con o senza aggiun- essere classificati in una voce ta di zuccheri o di altri dolcificanti diversa da quella del prodotto, e – il valore dei materiali del capitolo
17 utilizzati non deve eccedere il
30 % del prezzo franco fabbrica
del prodotto
2008 Frutta e altre parti commestibili di
piante, altrimenti preparate o conser- vate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove – frutta a guscio, senza aggiunta di Fabbricazione in cui il valore della zucchero o alcole frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e 1202-1207 utilizzati deve eccedere il
60 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto – burro di arachidi; miscugli a base Fabbricazione in cui tutti i materiali di cereali; cuori di palma; grano- utilizzati devono essere classificati in turco una voce diversa da quella del pro- dotto – altri, esclusi i frutti e i frutti a Fabbricazione in cui: guscio preparati in modo diverso – tutti i materiali utilizzati devono dalla cottura in acqua o al vapore, essere classificati in una voce di- senza aggiunta di zuccheri, conge- versa da quella del prodotto, e lati – il valore dei materiali del capitolo
17 utilizzati non deve eccedere il
30 % del prezzo franco fabbrica
del prodotto – altri Fabbricazione in cui tutti i frutti, i frutti da guscio o tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti
2009 Succhi di frutta (compresi i mosti di Fabbricazione in cui:
uva) o di ortaggi o legumi, non – tutti i materiali utilizzati devono fermentati, senza aggiunta di alcole, essere classificati in una voce con o senza aggiunta di zuccheri o di diversa da quella del prodotto, e altri dolcificanti – il valore dei materiali del capitolo
17 utilizzati non deve eccedere il
30 % del prezzo franco fabbrica
del prodotto
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Voce di tariffa SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione di materiali non originari, che conferiscono il carattere di prodotto originario
2101 Estratti, essenze e concentrati di Fabbricazione in cui:
caffè, di tè o di mate e preparazioni a – tutti i materiali utilizzati devono base di questi prodotti o a base di essere classificati in una voce caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e diversa da quella del prodotto, e altri succedanei torrefatti del caffè e – la cicoria utilizzata deve essere loro estratti, essenze e concentrati interamente ottenuta
2204 Vini di uve fresche, compresi i vini Fabbricazione:
arricchiti di alcole; mosti di uva – a partire da materiali di qualsiasi diversi dalla voce 2009 voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati devono essere tutti interamente ottenuti
2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per Fabbricazione in cui tutti i materiali
l’alimentazione degli animali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del pro- dotto
2402 Sigari (compresi i sigari spuntati), Fabbricazione in cui tutti i materiali
cigarillos e sigarette, di tabacco o di utilizzati devono essere classificati in succedanei del tabacco una voce diversa da quella del pro- dotto
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.
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