AS 2006 1941
Ordinanza sull'adeguamento della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR
Ordinanza sull’adeguamento della legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA) in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR
del 12 aprile 2006
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 19971 sull’orga- nizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
I La legge federale del 20 giugno 20032 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA) è modificata come segue:
Art. 2 Gestione del sistema d’informazione L’Ufficio federale della migrazione (Ufficio federale) gestisce un sistema d’informazione al fine di adempiere i suoi compiti legali.
Art. 3 cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 3 frase introduttiva e lett. f 2 Il sistema coadiuva l’Ufficio federale nell’adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri: ... 3 Il sistema coadiuva l’Ufficio federale nell’adempimento dei seguenti compiti nel settore dell’asilo: f. valutazione delle misure sociopolitiche sostenute dall’Ufficio federale;
Art. 4 cpv. 1
1 Il sistema d’informazione contiene dati concernenti:
a. l’identità delle persone registrate; b. i compiti specifici dell’Ufficio federale di cui all’articolo 3 capoversi 2 e 3.
2005-2951 1941
Adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR RU 2006
Art. 5 rubrica e cpv. 1 e 2 Rubrica: concerne solo i testi francese e tedesco
1 L’Ufficio federale è responsabile della sicurezza del sistema d’informazione e
della legalità del trattamento dei dati personali.
2 Abrogato
Art. 6 Diritto d’accesso e diritto di rettifica 1 Le richieste d’accesso ai dati personali (art. 8 LPD3) e di rettifica (art. 5 cpv. 2 LPD) vanno indirizzate all’Ufficio federale. 2 I ricorsi sono retti dall’articolo 25 LPD; vanno interposti all’Ufficio federale.
Art. 7 cpv. 1 e 2 1 L’Ufficio federale, in collaborazione con i servizi federali di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere e ed f, nonché capoverso 2 lettera e, come pure con i Cantoni, tratta i dati personali nel sistema d’informazione.
2 Si accerta dell’esattezza dei dati personali da esso trattati (art. 5 LPD4).
Art. 8 Dati relativi a ricorsi Le autorità federali cui compete la trattazione di ricorsi inerenti al settore degli stranieri e dell’asilo trasmettono regolarmente all’Ufficio federale, in forma elettro- nica, i dati concernenti il deposito e l’evasione dei ricorsi.
Art. 9 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b nonché cpv. 2 frase introduttiva e lett. b 1 L’Ufficio federale può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione: b. abrogata 2 L’Ufficio federale può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione: b. abrogata
Art. 10 cpv. 1 1 La decisione relativa alla concessione dell’accesso al sistema d’informazione alle autorità di cui all’articolo 9 spetta all’Ufficio federale.
3 RS 235.1 4 RS 235.1
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Art. 11 cpv. 1 e 2 1 Se l’Ufficio federale o le autorità partecipanti al sistema d’informazione di cui all’articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un’autorizzazione legale, l’adempimento di compiti giusta la LDDS5, la LAsi6 o la LCit7, l’Ufficio federale può concedere a questo terzo di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d’informazione necessari all’adempimento dei suoi compiti legali. 2 L’Ufficio federale si assicura che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni appli- cabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.
Art. 12 cpv. 2
2 La richiesta va indirizzata all’Ufficio federale.
Art. 13 cpv. 1 frase introduttiva e 2 frase introduttiva 1 L’Ufficio federale può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l’adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettro- nici, i dati personali del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione: ... 2 L’Ufficio federale può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l’adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettro- nici, i dati personali del settore dell’asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel siste- ma d’informazione: ...
Art. 14 Comunicazione nel caso specifico Nel caso specifico, l’Ufficio federale può, su richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità i dati personali del sistema d’informazione di cui esse necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali.
II La presente ordinanza entra in vigore il 29 maggio 2006.
12 aprile 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 142.20 6 RS 142.31 7 RS 141.0
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