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AS 2006 4155

Ordinanza concernente l'attuazione della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza concernente l’attuazione della legge del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

del 29 settembre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 3 ottobre 19941 sulla promozione della proprietà d’abitazioni

mediante i fondi della previdenza professionale

Art. 2 cpv. 2 lett. c

2 Le forme autorizzate di proprietà d’abitazioni sono:

c. la proprietà comune della persona assicurata con il coniuge o con il partner registrato;

Art. 9 cpv. 1 lett. c 1 Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario, sempre che sia interes- sata la somma costituita in pegno, per: c. il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio, a seguito di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata, ad un istituto di previdenza dell’altro coniuge o dell’altro partner registrato (art. 22 e 22d della L del 17 dic. 19932 sul libero passaggio).

2. Ordinanza del 3 ottobre 19943 sul libero passaggio

Art. 1 cpv. 3 3 I datori di lavoro devono annunciare all’istituto di previdenza gli assicurati che contraggono matrimonio o un’unione domestica registrata.

2006-2458 4155

Attuazione della legge sull’unione domestica registrata RU 2006 nella previdenza professionaleper la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 2 cpv. 1 1 Per gli assicurati che hanno raggiunto il 50° anno di età o hanno contratto matri- monio o un’unione domestica registrata dopo il 1° gennaio 1995, l’istituto di previ- denza deve determinare la prestazione d’uscita a quel momento.

Tasso d’interesse in caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio o a scioglimento dell’unione domestica registrata 1bis Il capoverso 1 si applica per analogia in caso di spartizione della prestazione di uscita in caso di scioglimento di un’unione domestica registrata conformemente

Art. 15 cpv. 1 lett. b n. 1

1 Sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza:

b. in caso di decesso, nel seguente ordine:

1. i superstiti ai sensi degli articoli 19, 19a e 20 LPP5;

Art. 17 Cessione, costituzione in pegno Il capitale di previdenza o il diritto alle prestazioni non ancora esigibili non può essere ceduto né costituito in pegno. Sono fatti salvi gli articoli 22 e 22d LFLP6,

3. Ordinanza del 18 aprile 19849 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

1 I seguenti salariati non sottostanno all’assicurazione obbligatoria:

e. i seguenti membri della famiglia del conduttore di un’azienda agricola, che vi lavorano:

1. i parenti del conduttore in linea ascendente e discendente, nonché i loro

congiunti o partner registrati,

2. i generi e le nuore del conduttore che con ogni probabilità rileveranno

l’azienda per gestirla personalmente.

4 RS 831.42; RU 2005 5685 (all., n. 30)

5 RS 831.40; RU 2005 5685 (all., n. 29)

6 RS 831.42; RU 2005 5685 (all., n. 30)

7 RS 831.40

8 RS 220; RU 2005 5685 (all., n. 11)

9 RS 831.441.1

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Art. 20 rubrica e rinvio fra parentesi, cpv. 1bis e 2 Diritto del coniuge divorziato e dell’ex partner registrato alle prestazioni per i superstiti 1bis In caso di morte di uno degli ex partner registrati dopo lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica, l’ex partner superstite è equiparato alla vedova o al vedovo a condizione che: a. l’unione domestica sia durata almeno dieci anni, e b. gli sia stata assegnata un’indennità in capitale o una rendita vitalizia in virtù della sentenza di scioglimento. 2 Le prestazioni dell’istituto di previdenza possono tuttavia essere ridotte nella misura in cui, sommate a quelle di altre assicurazioni, e particolarmente quelle dell’AVS e dell’AI, superino l’importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio o di scioglimento dell’unione domestica registrata.

Art. 24 cpv. 3 3 I redditi dei vedovi o dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiati insieme.

1 L’istituto di previdenza può esercitare un diritto di regresso contro il coniuge o il partner registrato dell’assicurato, i parenti dell’assicurato in linea ascendente o discendente o le persone che vivono in comunione domestica con l’assicurato uni- camente se hanno provocato l’evento assicurato intenzionalmente o per negligenza grave.

1 Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono i conti o le polizze di libero passaggio sono tenuti a conservare tutti i documenti relativi alla previdenza conte- nenti informazioni importanti per l’esercizio dei diritti degli assicurati, ossia: c. documenti concernenti tutte le situazioni determinanti durante il periodo di assicurazione come acquisti, pagamenti in contanti, prelievi anticipati per la proprietà di abitazione e prestazioni di uscita in caso di divorzio o di scio- glimento dell’unione domestica registrata;

10 RS 831.40; RU 2005 5685 (all., n. 29)

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4. Ordinanza del 13 novembre 198511 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali

per i contributi a forme di previdenza riconosciute

Art. 2 cpv. 1 lett. b n. 1

1 Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:

b. dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell’ordine seguente:

1. il coniuge superstite o il partner registrato superstite,

Art. 3 cpv. 6 6 Se l’assicurato è coniugato o è vincolato da un’unione domestica registrata, il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia conformemente al capoverso 2 lettere c e d e al capoverso 3 è ammesso soltanto previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o se è rifiutato, l’assicurato può adire il Tribunale.

Art. 4 cpv. 4 4 Il capoverso 3 si applica per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata qualora i partner abbiano concordato che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 25 cpv. 1 secon- do periodo della L del 18 giu. 200412 sull’unione domestica registrata).

Art. 7 cpv. 2 2 I coniugi o i partner registrati possono pretendere queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un’attività lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

29 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

11 RS 831.461.3 12 RS 211.231; RU 2005 5685

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