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AS 2006 4183

Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) (Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d'esercizio)

Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) (Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d’esercizio)

Modifica del 29 settembre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 4 del 18 agosto 19931 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3 3 Negli edifici con un solo piano interrato si deve potere accedere da ogni locale a una rampa di scale e, inoltre, a un’uscita di soccorso praticabile in piena sicurezza. La larghezza utile dell’uscita di soccorso deve essere di almeno 0,80 metri. Se vi sono diversi piani interrati, l’edificio deve avere almeno due rampe di scale.

Art. 8 Vie d’evacuazione 1 In caso di pericolo, i posti di lavoro, i locali, gli edifici e il sedime dell’azienda devono poter essere abbandonati in qualsiasi momento in modo rapido e sicuro. I passaggi che in caso d’emergenza servono da vie d’evacuazione devono essere segnalati in modo adeguato e vanno sempre mantenuti liberi da ostacoli. 2 La via d’evacuazione è il tragitto più breve che una persona può percorrere da un qualsiasi posto nell’edificio o nell’impianto per recarsi all’aperto, in un luogo sicuro. 3 Se le vie d’evacuazione portano a una rampa di scale o a un’uscita sull’esterno, la loro lunghezza massima è di 35 metri. Se le vie d’evacuazione portano ad almeno due rampe di scale o uscite distanziate tra loro e che danno sull’esterno, la lunghezza della via d’evacuazione è al massimo di 50 metri. 4 La lunghezza di una via d’evacuazione è misurata in linea retta nei locali e lungo il tragitto nei corridoi. Non è misurato il tratto fra le rampe di scale e l’esterno. 5 Se un locale ha una sola uscita, nessun punto di quest’ultimo deve trovarsi a oltre 20 metri dall’uscita. Tale distanza raggiunge i 35 metri se i locali hanno due o più uscite. Se le uscite dal locale non danno direttamente sull’esterno o su una rampa di scale, deve esserci un corridoio di collegamento. In questo caso, la lunghezza totale della via d’evacuazione è al massimo di 50 metri.

1 RS 822.114

2006-2336 4183

Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro RU 2006

6 I cortili interni in cui sbocca una rampa di scale o un’altra via d’evacuazione devono avere almeno un’uscita praticabile in piena sicurezza.

Art. 9 cpv. 1 e 5–7

1 Numero, larghezza, forma e disposizione delle rampe di scale e dei corridoi

devono essere adeguati all’estensione e all’uso previsto dell’edificio o di parti del medesimo, al numero dei piani, ai pericoli che presenta l’azienda e al numero delle persone. La larghezza utile delle scale e dei corridoi dev’essere di almeno 1,20 metri. 5–7 Abrogati

Art. 10 Porte e uscite con accesso a vie d’evacuazione 1 Le porte d’accesso a vie d’evacuazione devono sempre essere segnalate come tali; devono poter essere aperte rapidamente, nella direzione d’uscita, senza ricorrere a strumenti ausiliari e in modo sicuro.

2 Numero, larghezza, forma e disposizione delle uscite devono essere adeguati

all’estensione e all’uso previsto dell’edificio o di parti del medesimo, al numero dei piani, ai pericoli che presenta l’azienda e al numero delle persone. La larghezza utile delle porte a un solo battente deve essere di almeno 0,90 metri. Nelle porte a due battenti, che si aprono in una sola direzione, un battente deve avere una larghezza utile di almeno 0,90 metri. Ciascuno dei due battenti delle porte volanti deve avere una larghezza utile di almeno 0,65 metri. 3 La larghezza di porte, scale e corridoi con accesso a vie d’evacuazione non può essere ridotta al di sotto della dimensione minima prescritta né da costruzioni suc- cessive né da qualsiasi altra infrastruttura.

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2006.

29 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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