Lexipedia

AS 2006 4211

Legge federale sul contratto d'assicurazione

Correzione (Art. 58, cpv. 2, LParl)

Legge federale sul contratto d’assicurazione Modifica del 17 dicembre 2004 (RU 2005 5245; RS 221.229.1)

Art. 3 cpv. 3

Invece di: In caso di contratti collettivi che conferiscono un diritto diretto alle prestazioni a persone diverse dallo stipulante, l’assicuratore è tenuto ad informare tali persone sul contenuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto. L’assicuratore mette a disposizione dello stipulante la documentazione necessaria a tal fine.

Leggasi: In caso di contratti collettivi che conferiscono un diritto diretto alle prestazioni a persone diverse dallo stipulante, questi è tenuto ad informare tali persone sul conte- nuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto. L’assicuratore mette a disposizione dello stipulante la documentazione necessaria a tal fine.

24 ottobre 2006 Commissione di redazione dell'Assemblea federale

2006-2712 4211

LF sul contratto d’assicurazione. Correzione RU 2006

Legge federale sul contratto d'assicurazione | Lexipedia | Lexipedia