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AS 2006 5249

Ordinanza sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna (Ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie)

Ordinanza sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna (Ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie)

Modifica dell’8 dicembre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza LMSI del 1° dicembre 19991 sulle prestazioni finanziarie è modificata come segue:

Art. 4a Interventi intercantonali della polizia a favore della Confederazione 1 I Cantoni che mettono a disposizione forze di polizia per interventi intercantonali a favore della Confederazione ricevono per ogni persona impiegata un’indennità forfettaria di 600 franchi al giorno. I giorni iniziati sono indennizzati come giorni interi. Le spese sono rimborsate separatamente. 2 Per il servizio di picchetto è corrisposta un’indennità forfettaria di 200 franchi per persona e per giorno iniziato.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

8 dicembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 120.6

2006-2755 5249

Ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie RU 2006

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