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AS 2006 5327

Ordinanza concernente l'alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento

Ordinanza concernente l’alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento (OAV-LEF)

del 22 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), ordina:

Art. 1 Autorità competente L’Ufficio federale di giustizia esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione e sul fallimen- to. Il servizio incaricato dell'alta vigilanza in materia di LEF è autorizzato a sbrigare autonomamente le pratiche seguenti: a. emanare istruzioni, circolari e raccomandazioni destinate alle autorità canto- nali di vigilanza, agli uffici d’esecuzione e fallimenti nonché agli organi d’esecuzione esterni all’ufficio, per l’applicazione corretta e uniforme della LEF; b. redigere modelli per i moduli da utilizzare nelle procedure d’esecuzione e di fallimento; c. eseguire ispezioni delle autorità cantonali di vigilanza, degli uffici d’esecu- zione e fallimenti nonché degli organi d’esecuzione esterni all’ufficio.

Art. 2 Rapporti Le autorità cantonali di vigilanza fanno rapporto almeno ogni due anni all’Ufficio federale di giustizia in merito: a. alle ispezioni effettuate presso gli uffici d’esecuzione e fallimenti; b. all’attività delle autorità inferiori e superiori di vigilanza inclusa la panora- mica statistica dei ricorsi e del tempo impiegato per la loro evasione; c. alla pronuncia di procedure disciplinari; d. alle istruzioni destinate agli uffici; e. alle difficoltà constatate nell’applicazione della legge.

RS 281.11 1 RS 281.1

2006-2916 5327

Alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento RU 2006

Art. 3 Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento 1 La Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento consiglia l'Ufficio federale di giustizia nell’esercizio dell’alta vigilanza. La consulenza comprende in particolare questioni inerenti alla legislazione e all’applicazione del diritto. 2 L'Ufficio federale di giustizia nomina i membri. La Commissione si compone di al massimo dieci membri. 3 La presidenza spetta al capo del servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF. Il servizio assume la segreteria.

Art. 4 Applicazione del diritto vigente Le vigenti ordinanze, istruzioni e circolari del Tribunale federale continuano a essere valide nella misura in cui non siano in contrasto con la presente ordinanza o non siano modificate o abrogate.

Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

22 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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