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AS 2006 657

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Dominicana (Trasporto aereo) (con all.)

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Dominicana (Trasporto aereo)

Concluso il 7 dicembre 2000 Entrato in vigore mediante scambio di note il 24 gennaio 2006

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Dominicana (di seguito chiamati «Parti»); animati dal desiderio di promuovere un sistema internazionale di trasporti aerei basato sulla libera concorrenza tra le imprese di trasporti aerei in un mercato sotto- posto a minime ingerenze e normative da parte dei Governi; animati dal desiderio di facilitare lo sviluppo di servizi aerei internazionali; riconoscendo che servizi aerei internazionali efficaci e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica; animati dal desiderio di consentire alle imprese di trasporti aerei di offrire al pubbli- co (passeggeri e speditori di merci) un ventaglio di prestazioni e nell’intento di incoraggiare ogni impresa di trasporto aereo a stabilire e a introdurre prezzi innova- tivi e concorrenziali; animati dal desiderio di garantire il più alto livello di sicurezza e di protezione nei trasporti aerei internazionali e confermando la loro profonda preoccupazione in rapporto ad atti e minacce che, diretti contro la sicurezza degli aeromobili, compro- mettono la sicurezza delle persone o dei beni, si ripercuotono negativamente sull’esercizio di servizi aerei e minano la fiducia pubblica nella sicurezza dell’aviazione civile; e in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442, hanno convenuto quanto segue:

RS 0.748.127.193.18

1 Traduzione dal testo originale inglese.

2 RS.0.748.0

2003-1474 657

Trasporto aereo. Acc. con la Repubblica Dominicana RU 2006

Art. 1 Definizioni

1. Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione, conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti; b. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federa- le dell’aviazione civile e, per la Repubblica Dominicana, la Direzione gene- rale dell’aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente auto- rizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità; c. la locuzione «impresa(e) designata(e)» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 6 del presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei convenuti; d. il termine «tariffa» indica i prezzi richiesti dalle imprese designate per il tra- sporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni di applicazio- ne, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’emis- sione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali. 2. L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti 1. Le Parti si accordano reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo per l’istituzione di servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Al- legato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate». 2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali le imprese designate di ciascuna Parte fruiscono: a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte; b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali; c. di altri diritti stabiliti nel presente Accordo. 3. Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facili- tare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato e per accordare durante il periodo reputato necessario i diritti per facili- tare un esercizio duraturo.

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Art. 3 Esercizio dei diritti

1. Le imprese designate fruiscono di condizioni di concorrenza pari ed eque per

l’esercizio dei servizi convenuti in conformità del presente accordo.

2. Ciascuna Parte permette alle imprese designate di determinare liberamente le

frequenze e le capacità dei servizi aerei internazionali da esse offerti sul mercato in base a considerazioni commerciali. In virtù di questo diritto, nessuna delle Parti limita unilateralmente il volume del traffico, le frequenze, il numero delle destina- zioni o la regolarità dei servizi oppure il tipo o i tipi di aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte eccetto che per ragioni doganali, tecniche, operati- ve o ambientali, a condizioni analoghe e conformi all’articolo 15 del presente Accordo. 3. Nessuna Parte limita il diritto delle imprese designate di effettuare trasporti in traffico internazionale tra il territorio dell’altra Parte e i territori di Stati terzi.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti 1. Le leggi e i regolamenti che, sul territorio di una Parte, disciplinano l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili alle imprese designate dell’altra Parte. 2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali, in particolare le formalità di entrata, uscita, emigrazione e immigrazione nonché le prescrizioni doganali e sanitarie – sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio. 3. Nessuna Parte ha il diritto di favorire le proprie imprese rispetto a quelle designa- te dell’altra Parte quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

Art. 5 Sicurezza dell’aviazione 1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che l’obbligo reciproco di proteggere l’aviazione civile da atti d’intervento illeciti, per assicurare la sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aero- mobili, conchiusa a Tokyo il 14 settembre 19633, della Convenzione per la repres- sione della cattura illecita di aeromobili, conchiusa all’Aia il 16 dicembre 19704, della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa a Montreal il 23 settembre 19715 e del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile

3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3

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internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 19886, e di ogni altra convenzione o protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono. 2. Le Parti si accordano mutamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, contro aeroporti e installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile. 3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile inter- nazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizio- ni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri o che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione. 4. Ciascuna Parte conviene che tali esercenti siano tenuti a osservare le disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione, menzionati nel paragrafo 3 del presente articolo, che un’altra parte prescrive per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territo- rio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché sul proprio territorio siano applicate effettivamente misure adeguate per proteggere gli aeromobili e per garanti- re l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo prima e dopo l’imbarco o il carico. Ciascuna Parte esamina anche di buon grado qualsiasi domanda indirizzatale dall’altra Parte allo scopo di ottenere l’adozione di ragionevoli misure di sicurezza speciali per far fronte a una particolare minaccia. 5. In caso d’incidente o minaccia d’incidente per cattura illecita di aeromobili civili oppure di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti e degli impianti di navigazione aerea, le Parti si assistono mutuamente facilitando le comunicazioni e altre misure appropriate, intese a mettere fine con rapidità e sicurezza a tale incidente o a tale minaccia

d’incidente.

Art. 6 Designazione e autorizzazione d’esercizio 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare tante imprese quante ne desidera per l’esercizio dei servizi convenuti. Tali designazioni sono oggetto di notifica scritta tra le autorità aeronautiche delle due Parti. 2. Una volta ricevuta la notifica per una simile designazione, le autorità aeronauti- che delle due Parti accordano senza indugio alle imprese designate dell’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

6 RS 0.748.710.31

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3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che le imprese designate dell’altra provino d’essere in grado di adempiere alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti applicati abitualmente da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione. 4. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare un’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti che essa ritiene necessari, vinco- lare a condizioni l’esercizio dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che le imprese abbiano la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate e che siano titolari di un certifi- cato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato da detta Parte. 5. Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le imprese designate possono, in ogni momento, esercitare qualsiasi servi- zio convenuto.

Art. 7 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere temporaneamente

l’autorizzazione per l’esercizio, a opera delle imprese designate dell’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di stabilire condizioni ch’essa reputa necessarie per l’esercizio dei suddetti diritti se: a. le suddette imprese non possono provare di avere la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate e di essere titolari di un certificato di operatore aereo (AOC) valida, rilasciato dalla sudetta Parte, oppure se b. le suddette imprese hanno disatteso o gravemente infranto le leggi e i rego- lamenti della Parte che ha accordato i diritti, oppure se c. le suddette imprese non esercitano i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

2. Sempre che la revoca immediata, la sospensione temporanea o l’imposizione

delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano necessarie per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, i diritti definiti nel presente articolo possono essere esercitati solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 8 Riconoscimento di certificati e licenze 1. Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione. 2. Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati ai propri cittadini o ricono- sciuti validi dall’altra Parte o da uno Stato terzo.

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Art. 9 Sicurezza Ciascuna Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra Parte per gli impianti aeroportuali, l’equipaggio, gli aeromobili e l’eser- cizio delle imprese designate. Se al termine delle consultazioni una Parte ritiene che l’altra Parte non mantiene né applica effettivamente in questi settori gli standard e le esigenze di sicurezza corrispondenti almeno alle norme minime stabilite nella Con- venzione, essa comunica a quest’altra Parte le proprie constatazioni nonché gli opportuni provvedimenti volti a soddisfare tali esigenze minime affinché adotti adeguate misure per porvi rimedio. Ciascuna Parte si riserva il diritto di differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio o l’omologazione tecnica rilasciata a un’impresa designata dell’altra Parte se l’altra Parte non adotta dette misure corretti- ve entro un termine ragionevole.

Art. 10 Esonero da dazi e tasse 1. All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dalle imprese designate di una Parte nonché le attrezzature normali, le riserve di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, trasportati a bordo di siffatti aeromobili, sono esentati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino alla riesportazione. 2. Sono parimenti esentati da questi dazi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi: a. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dalle imprese designate dell’altra Parte; b. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale; c. i carburanti e lubrificanti per l’approvvigionamento degli aeromobili impie- gati in servizio internazionale dalle imprese designate di una Parte, anche se detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il ter- ritorio della Parte dove sono stati imbarcati; d. i documenti necessari alle imprese designate di una Parte, inclusi i biglietti di transito, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario, nonché i veicoli, il materiale e gli equipaggiamenti utilizzati dalle imprese designate a fini commerciali e operativi all’interno dell’aeroporto. Premessa è che tali equipaggiamenti siano adibiti al trasporto dei passeggeri e delle merci. 3. Le normali attrezzature di bordo, nonché gli oggetti, le riserve e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai loro regolamenti doganali.

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4. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando le

imprese designate di una Parte hanno concluso accordi con altre imprese per la locazione o il trasferimento, sul territorio dell’altra Parte, di oggetti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che anche dette imprese benefici- no di tali esenzioni di quest’altra Parte.

Art. 11 Tasse di utilizzazione 1. Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all’imposizione dalle sue autorità competenti alle imprese designate dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia. 2. Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea offerti da una delle Parti alle imprese designate dell’altra non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazio- nali impiegati in servizio internazionale. 3. Ciascuna Parte promuove consultazioni tra le autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul suo territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e le installazioni e incoraggia tali autorità od organi e le imprese designate a scambiarsi le informazioni indispensabili che rendono possibile un controllo esatto dell’ade- guatezza delle tasse in conformità con i principi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna Parte incoraggia le autorità competenti in materia a informare gli utenti entro un termine ragionevole, su proposte intese a modificare le tasse di utilizzazione, affinché gli stessi possano segnalare il loro parere prima dell’applica- zione delle modifiche.

Art. 12 Attività commerciali 1. Le imprese designate di una Parte hanno il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto. 2. Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Gli enti compe- tenti di ciascuna Parte accordano alle rappresentanze delle imprese designate dell’altra Parte l’appoggio necessario per un esercizio regolare. 3. In particolare, ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell’altra il diritto di vendere titoli di trasporto sul suo territorio, direttamente e, all’arbitrio dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Le imprese sono autorizzate a vendere simili titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli in moneta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati.

4. Le imprese di ciascuna Parte possono concludere accordi di mercatistica quali

accordi di prenotazione di capacità («blocked-space»), accordi di ripartizione di codici («code-sharing») o altri accordi di cooperazione commerciali con imprese di ciascuna Parte o imprese di uno Stato terzo, premesso che tali imprese dispongano della relativa autorizzazione d’esercizio.

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Art. 13 Conversione e trasferimento degli introiti Le imprese designate hanno il diritto di convertire e trasferire nel loro Paese, al tasso ufficiale, le eccedenze di introiti realizzate sulle spese locali con il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 14 Tariffe 1. Le tariffe che le imprese designate devono applicare in relazione ai trasporti da o verso il territorio dell’altra Parte sono fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, comprendenti le spese d’esercizio, un utile ragio- nevole, le particolari caratteristiche di ogni servizio, gli interessi dei consumatori e le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei. 2. Se possibile, le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fissate mediante intesa fra le imprese designate delle due Parti e dopo consultazione delle altre imprese di trasporti aerei che servono, completamente o parzialmente, la stessa linea. Per quanto possibile, le imprese designate devono applicare a tal fine la proce- dura d’allestimento delle tariffe definita dall’organismo internazionale che formula proposte in materia. 3. Le tariffe così fissate sono sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per la loro introduzio- ne. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, fatto salvo il consenso di dette autorità. Se nessuna delle autorità aeronautiche notifica la sua non approvazione entro quindici (15) giorni dalla data di sottoposizione, le tariffe sono considerate approvate. 4. Se le imprese designate non sono in grado di giungere a un’intesa o se le autorità aeronautiche di una Parte non approvano le tariffe, le autorità aeronautiche delle due Parti si adoperano per allestire la tariffa di comune intesa. I negoziati devono inizia- re entro quindici (15) giorni dal momento in cui è manifesto che le imprese designa- te non possono giungere a un’intesa o dopo che le autorità aeronautiche di una Parte hanno notificato alle autorità aeronautiche dell’altra Parte la loro non approvazione delle tariffe. 5. Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura prevista nell’articolo 18 del presente Accordo.

6. Una tariffa già stabilita rimane in vigore fino a quando, conformemente alle

disposizioni del presente articolo o dell’articolo 18 del presente Accordo, non è stata fissata una nuova tariffa, tuttavia non oltre dodici (12) mesi dal giorno della negata approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una Parte. 7. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte si adoperano per assicurarsi che le imprese designate si conformino alle tariffe sottoposte alle autorità aeronautiche delle Parti e da queste approvate, e che nessuna impresa conceda riduzioni illegali su parte di queste tariffe, in qualsivoglia modo, direttamente o indirettamente.

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Art. 15 Approvazione degli orari 1. Ciascuna Parte può esigere che gli orari previsti dalle imprese designate dell’altra Parte siano sottoposti alle proprie autorità aeronautiche almeno quindici (15) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti. Lo stesso disciplinamento si applica a qual- siasi successiva modifica di orario. 2. Per i voli supplementari al di fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, le imprese designate di una Parte chiedono previamente l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra. Di regola, l’istanza è presentata almeno due (2) giorni feriali prima del volo.

Art. 16 Statistiche Le autorità aeronautiche di entrambe le Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

Art. 17 Consultazioni Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito alla realizza- zione, interpretazione, applicazione o modifica del presente Accordo. Dette consul- tazioni, che possono avere luogo tra autorità aeronautiche, devono iniziare entro un termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda scritta, a meno che non sia stato convenuto altrimenti.

Art. 18 Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non venisse composta

mediante negoziati diretti o per via diplomatica, è sottoposta, su richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbitrale. 2. In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presiden- te, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due (2) mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie. 3. Il tribunale arbitrale stabilisce le proprie prescrizioni in materia di procedura e decide in merito alla ripartizione delle spese risultanti da essa. 4. Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Art. 19 Modifiche 1. Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, se è convenuta tra le Parti, è applicata provvisoria- mente dal giorno della firma ed entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l’adempimento delle formalità costituzionali.

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2. Ogni modifica dell’Allegato al presente Accordo può essere convenuta diretta-

mente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Esse sono applicate provvisoriamente dal giorno convenuto a tale scopo dalle Parti ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

3. In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al

trasporto aereo che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo è emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 20 Denuncia 1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra di voler porre fine al presente Accordo; la notifica va fatta simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

2. La denuncia del presente Accordo diventa efficace alla fine di un periodo

d’orario, sempreché siano trascorsi dodici (12) mesi dalla sua ricezione. Essa può essere tuttavia revocata di comune intesa prima della scadenza di questo termine. 3. Qualora l’altra Parte non attestasse di averla ricevuta, la notifica si reputa perve- nuta quattordici (14) giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile inter- nazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 21 Registrazione Il presente Accordo e ogni successivo emendamento sono registrati presso l’Orga- nizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 22 Entrata in vigore Il presente Accordo è applicato provvisoriamente dal giorno della sua firma; entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l’un l’altra l’adempimento delle forma- lità costituzionali che consentono la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Santo Domingo, il 7 dicembre 2000, in doppio esemplare, nelle lingue ingle- se e spagnola, i due testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze di realizza- zione, di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.

Per il Per il Governo della Consiglio federale svizzero: Repubblica Dominicana: Otto Arregger Anibal Amparo Garcia Diaz

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Allegato

Tavola delle linee

A. Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei: Da punti al di fuori della Svizzera attraverso punti in Svizzera e ogni punto di scalo intermedio verso punti nella Repubblica Dominicana e ogni punto al di là.

B. Linee sulle quali le imprese designate dalla Repubblica Dominicana possono esercitare servizi aerei: Da punti al di fuori della Repubblica Dominicana attraverso punti nella Repubblica Dominicana e ogni punto di scalo intermedio verso punti in Svizzera e ogni punto al di là.

C. Le imprese designate possono, per quanto concerne ogni volo o tutti i voli e a loro piacimento:

1. eseguire voli in una direzione o in entrambe;

2. combinare diversi numeri di volo per la stessa operazione;

3. servire punti di scalo intermedio e punti al di là nonché punti nei territori delle Parti in qualsiasi combinazione e ordine;

4. non fare scalo in un qualsiasi punto o in più punti;

5. in tutti i punti, trasferire il traffico tra i propri aeromobili; e

6. servire punti al di fuori di ogni punto nel loro territorio, con o senza cambiamento di aeromobile o cambiamento di numero di volo e offrire tali servizi al pubblico come voli diretti, senza limitazione di direzione o geografica, e fare pubblicità in merito e senza perdere qualsiasi diritto di effettuare trasporti, ammissibile in altro modo secondo il presente Accordo; 7. cambiare, in ogni punto sulla linea, il tipo o il numero dell’aeromobile: senza limitazione relativa alla direzione o alla situazione geografica e senza perdita di qualsiasi diritto di effettuare trasporti, ammissibile in altro modo secondo il presente Accordo, presupposto tuttavia che la rotta serva un punto nel territorio della Parte che ha designato le imprese.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

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