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AS 2007 1059

Regolamento dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (Regolamento AIRR)

Regolamento dell’autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (Regolamento AIRR)

del 1° marzo 2007 approvato dal Consiglio federale il 16 marzo 2007

L’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, visto l’articolo 85 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 20061 sulla radiotelevisione (LRTV), decreta:

Sezione 1: Organizzazione

Art. 1 Sede, vicepresidenza, comitati

1 L’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) ha sede a

Berna.

2 L’autorità designa il vicepresidente.

3 Essa ha la facoltà di istituire comitati.

Art. 2 Presidente

1 Il presidente assume le seguente incombenze:

a. dirige le sedute; b. vigila sull’operato della segreteria; c. cura le pubbliche relazioni e i contatti con le autorità svizzere ed estere; d. svolge i compiti elencati nel presente regolamento.

2 In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Art. 3 Nomina della segreteria 1 Il responsabile della segreteria è nominato dal presidente, previa consultazione degli altri membri. 2 Il presidente e il responsabile della segreteria scelgono il restante personale della segreteria.

RS 784.409 1 RS 784.40; RU 2007 737

2007-0017 1059

Regolamento AIRR RU 2007

Art. 4 Compiti della segreteria 1 La segreteria assicura la gestione tecnica e amministrativa degli incarti dell’organo.

2 La segreteria si occupa in particolare dei seguenti compiti:

a. istruisce le procedure di ricorso; b. organizza le sedute e stila i verbali; c. redige la motivazione e notifica le decisioni; d. allestisce il rapporto annuale; e. esercita il controllo sulle pratiche; f. gestisce il sito web; g. d’intesa con il presidente decide in merito alle richieste di accesso a docu- menti ufficiali, secondo gli articoli 10 ss. della legge federale del 17 dicem- bre 20042 sul principio della trasparenza dell’amministrazione.

3 La segreteria rappresenta l’AIRR nei confronti dell’Amministrazione federale e

costituisce il punto di riferimento per il pubblico.

Art. 5 Sedute 1 Il presidente convoca le sedute d’intesa con la segreteria. Di regola, l’ordine del giorno va comunicato quattordici giorni prima della seduta. 2 Di norma, gli incarti relativi ai punti dell’ordine del giorno vanno trasmessi unita- mente alla convocazione.

Art. 6 Finanziamento e contabilità 1 I crediti necessari all’impiego del personale e alle infrastrutture dell’AIRR, ai fini dell’espletamento dei compiti affidati, figurano nel preventivo della segreteria generale del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. 2 La segreteria generale del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni tiene la contabilità dell’AIRR.

Art. 7 Segreto d’ufficio I membri dell’AIRR e il personale della segreteria sono tenuti al segreto d’ufficio.

2 RS 152.3

Regolamento AIRR RU 2007

Sezione 2: Procedura di ricorso

Art. 8 Ripartizione dei compiti

1 Il presidente designa un relatore per ogni ricorso.

2 I relatori compilano un rapporto e presentano una proposta.

3 La segreteria può essere incaricata di collaborare nell’ambito della procedura d’allestimento della relazione.

Art. 9 Ricusazione I membri sono tenuti ad informare l’AIRR su eventuali motivi di ricusazione. Se la ricusazione è contestata, spetta all’AIRR decidere, escludendo il membro interessato secondo l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa (PA).

Art. 10 Periti L’AIRR può far capo a periti.

Art. 11 Deliberazione pubblica 1 L’AIRR stabilisce se sussistono interessi privati degni di protezione che si contrap- pongono ad una deliberazione pubblica, secondo l’articolo 97 capoversi 1 LRTV. 2 Almeno dieci giorni prima della seduta l’AIRR pubblica sul proprio sito Internet i temi delle trattative, oggetto della deliberazione pubblica. 3 I rappresentanti dei mass media e i partecipanti alla procedura hanno a disposizio- ne posti a sedere riservati. 4 Sono vietate le riprese visive e sonore. Il presidente può tuttavia ammettere ecce- zioni alla regola, d’intesa con gli altri membri.

Art. 12 Votazioni

1 L’AIRR può deliberare qualora siano presenti almeno sei membri. Le decisioni

sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, decide il presidente.

2 I membri sono tenuti a votare.

Art. 13 Opinione divergente 1 Se almeno tre membri dissentono dalla decisione presa dalla maggioranza, possono stilare una presa di posizione. Il documento, pubblicato in allegato alla decisione, deve essere sintetico e concentrarsi sui punti cardini della motivazione. 2 Il presidente può stabilire un termine per la redazione delle opinioni divergenti.

3 RS 172.021

Regolamento AIRR RU 2007

Art. 14 Motivazioni delle decisioni L’AIRR approva le motivazioni delle decisioni scritte.

Art. 15 Decisione tramite circolazione degli atti 1 Le decisioni di non entrata in materia, le approvazioni delle motivazioni delle decisioni e le decisioni sull’esclusione del pubblico dalle deliberazioni, secondo l’articolo 11 capoverso 1, possono essere adottate, a discrezione del presidente, tramite circolazione degli atti. 2 Su richiesta di un membro o della segreteria, è possibile deliberare e decidere in merito all’incarto nel quadro di una seduta ordinaria.

Art. 16 Lingua delle decisioni Le decisioni sono redatte nella lingua nazionale in cui è stata diffusa la trasmissione oggetto del reclamo, ovvero nella lingua nazionale prevalente nella regione di diffu- sione dell’emittente.

Art. 17 Reclamo temerario Se al termine della procedura di mediazione un organo di mediazione o un’emittente inoltra all’AIRR la richiesta di addossare le spese di procedura al reclamante, perché trattasi di un reclamo temerario (art. 93 cpv. 5 LRTV), sono applicabili per analogia le disposizioni sulla procedura di ricorso secondo gli articolo 8 e 9, nonché 12 a 16 del presente regolamento.

Sezione 3: Organi di mediazione delle regioni linguistiche

Art. 18 Nomina degli organi di mediazione

1 L’AIRR designa un comitato che prepara e propone la nomina dei tre organi di

mediazione rappresentanti le regioni linguistiche, nonché dei loro membri, secondo l’articolo 91 capoverso 1 LRTV. 2 Di norma, l’AIRR nomina gli organi di mediazione per quattro anni. Una rielezio- ne è possibile. I posti vacanti sono assegnati solo fino alla scadenza della durata della carica.

3 La capacità di deliberare nonché la presa di decisione sono regolate ai sensi

dell’articolo 12 capoverso 1 del presente regolamento.

Art. 19 Compiti 1 Gli organi di mediazione trattano le procedure di reclamo secondo gli articoli 92 e 93 LRTV.

2 Essi presentano un rapporto annuale sulle loro attività all’AIRR.

Regolamento AIRR RU 2007

3 Gli organi di mediazione informano il pubblico sulla loro funzione e sulle loro attività.

Art. 20 Sorveglianza 1 Quale autorità di vigilanza, l’AIRR esercita la sorveglianza sugli organi di media- zione d’ufficio e in base all’inoltro di denuncie o di reclami. 2 Statuisce sulle denuncie sporte contro gli organi di mediazione secondo l’arti- 3 Per analogia, sono applicabili le regole stabilite per la procedura di ricorso giusta gli articoli 8 e 9, nonché 12 a 16 del presente regolamento.

Sezione 4: Informazione

Art. 21 Principio dell’informazione

1 L’AIRR informa il pubblico sulla propria funzione e sulle proprie attività.

2 Essa pubblica sul suo sito Internet le decisioni rese, nella forma integrale e anoni- ma. L’accesso all’apposita banca dei è gratuito.

Art. 22 Rapporto annuale 1 L’AIRR approva il rapporto annuale redatto all’attenzione del Consiglio federale.

2 Previa approvazione del Consiglio federale, il rapporto annuale è pubblicato nelle quattro lingue nazionali.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 23 Diritto previgente: abrogazione Il regolamento dell’autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva del 5 novembre 19935 è abrogato.

Art. 24 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2007.

1° marzo 2007 In nome dell’autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva: Il presidente, Denis Barrelet

4 RS 172.021 5 RU 1994 3085

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