AS 2007 1799
Ordinanza del DFF concernente l'esenzione fiscale per forniture sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico
Ordinanza del DFF concernente l’esenzione fiscale per forniture sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico
del 4 aprile 2007
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 90 capoverso 3 lettera a della legge del 2 settembre 19991 sull’IVA, ordina:
Art. 1 Esenzione fiscale Le forniture sul territorio svizzero di beni privati in vista dell’esportazione nel traffico turistico sono esenti dall’imposta se sono adempiute le seguenti condizioni: a. il prezzo dei beni forniti ammonta ad almeno 300 franchi (compresa l’impo- sta); b. l’acquirente non è domiciliato in Svizzera; c. i beni forniti sono destinati al consumo privato dell’acquirente o a scopi di regalo; d. i beni forniti sono esportati entro 30 giorni dalla loro consegna all’acqui- rente; e. l’esportazione è comprovata con il duplicato, bollato ufficialmente dalla dogana, della speciale decisione d’imposizione per l’esportazione nel traf- fico turistico. La decisione d’imposizione è emessa a nome dell’acquirente e contiene esclusivamente la designazione dei beni forniti a quest’ultimo. Per questa esenzione non possono essere utilizzate altre decisioni d’imposizione.
Art. 2 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza del 20 giugno 20002 concernente l’esenzione fiscale per forniture sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico viaggiatori e di confine è abrogata.
RS 641.201.41 1 RS 641.20 2 RU 2000 2144
2007-0470 1799
Esenzione fiscale per forniture sul territorio svizzero in vista RU 2007 dell’esportazione nel traffico turistico
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.
4 aprile 2007 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz