AS 2007 2849
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell’Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento
del 20 dicembre 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 20052, decreta:
Art. 1 1 La Convenzione dell’Aia del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento è approvata.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
Art. 2 La legge federale del 18 dicembre 19873 sul diritto internazionale privato è modi- ficata come segue:
Art. 21 II. Sede e stabile 1 Per le società e per i trust ai sensi dell’articolo 149a la sede vale organizzazione delle società e domicilio. dei trust
2 È considerato sede di una società il luogo designato nello statuto o
nel contratto di società. Se manca una tale designazione, è considerato sede il luogo in cui la società è amministrata effettivamente.
3 È considerato sede di un trust il luogo della sua amministrazione
designato nelle disposizioni del trust in forma scritta o altra forma che ne consenta la prova per testo. Se manca una tale designazione, è considerato sede il luogo in cui il trust è amministrato effettivamente.
4 La stabile organizzazione di una società o di un trust si trova nello
Stato dove la società o il trust ha la sede o in uno degli Stati dove vi è una sua succursale.
2005-1736 2849
Approvazione della Conv. dell’Aia relativa alla legge applicabile ai trust RU 2007
Titolo prima dell’art. 149a Capitolo 9a: Trust
I. Definizione Per trust s’intendono i trust istituiti con atto giuridico ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1° luglio 19854 relativa alla legge applicabi- le ai trust e al loro riconoscimento, indipendentemente dal fatto che siano stati provati per scritto conformemente all’articolo 3 della Con- venzione.
II. Competenza 1 In materia di trust è determinante la proroga di foro conformemente alle disposizioni del trust. La scelta o una relativa abilitazione conte- nuta in tali disposizioni va osservata soltanto se effettuata in forma scritta o altra forma che ne consenta la prova per testo. Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. L’articolo 5 capoverso 2 si applica per analogia.
2 Il tribunale pattuito non può declinare la propria competenza se:
a. una parte, il trust o un trustee ha il domicilio, la dimora abitua- le o una stabile organizzazione nel Cantone del tribunale pat- tuito; o b. una parte rilevante dei beni posti in trust si trova in Svizzera.
3 In assenza di una proroga di foro valida o se in base a quest’ultima al
tribunale pattuito non spetta la competenza esclusiva, sono competenti i tribunali svizzeri: a. del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abi- tuale del convenuto; b. della sede del trust; o c. del luogo della stabile organizzazione, per le azioni fondate sull’attività di una stabile organizzazione in Svizzera.
4 In caso di controversie inerenti alla responsabilità in seguito ad emis-
sione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti è inoltre possibile proporre azione presso i tribunali svizzeri del luogo di emissione. Questa competenza non può essere esclusa mediante proroga di foro.
4 RS 0.221.371; RU 2007 2855
Approvazione della Conv. dell’Aia relativa alla legge applicabile ai trust RU 2007
III. Diritto 1 Il diritto applicabile ai trust è regolato dalla Convenzione dell’Aia applicabile del 1° luglio 19855 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento.
2 Il diritto applicabile designato dalla Convenzione è determinante
anche per i trust per i quali, in virtù dell’articolo 5 della Convenzione, la stessa non è applicabile o, in virtù dell’articolo 13 della Conven- zione, non vi è obbligo di riconoscimento.
IV. Disposizioni 1 Se i beni in trust sono iscritti a nome dei trustee nel registro fondia- speciali concernenti la rio, nel registro del naviglio o nel registro aeronautico, l’esistenza di pubblicità un rapporto di trust può essere oggetto di una menzione.
2 I rapporti di trust inerenti a diritti immateriali registrati in Svizzera
sono iscritti su domanda nei rispettivi registri.
3 Se non è menzionato né iscritto, il rapporto di trust è inefficace nei
confronti dei terzi in buona fede.
V. Decisioni 1 Le decisioni straniere in materia di trust sono riconosciute in Sviz- straniere zera se: a. sono state pronunciate da un tribunale validamente pattuito ai sensi dell’articolo 149b capoverso 1; b. sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abi- tuale o della stabile organizzazione del convenuto; c. sono state pronunciate nello Stato di sede del trust; d. sono state pronunciate nello Stato al cui diritto è assoggettato il trust; o e. sono riconosciute nello Stato di sede del trust e il convenuto non era domiciliato in Svizzera.
2 L’articolo 165 capoverso 2 si applica per analogia alle decisioni stra-
niere concernenti pretese derivanti dall’emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti per mezzo di prospetti, circolari o analoghe pubblicazioni.
5 RS 0.221.371; RU 2007 2855
Approvazione della Conv. dell’Aia relativa alla legge applicabile ai trust RU 2007
Art. 3 La legge federale dell’11 aprile 18896 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 284a Titolo nonobis: Disposizioni speciali relative ai rapporti di trust
A. Esecuzione 1 L’esecuzione per debiti per cui rispondono beni in trust ai sensi del per debiti sui beni in trust capitolo 9a della legge federale del 18 dicembre 19877 sul diritto internazionale privato (LDIP) dev’essere diretta contro un trustee, in qualità di rappresentante del trust.
2 Il luogo dell’esecuzione è la sede del trust ai sensi dell’articolo 21
capoverso 3 LDIP. Se il luogo designato dell’amministrazione non si trova in Svizzera, l’esecuzione del trust deve avvenire nel luogo in cui il trust è amministrato effettivamente.
3 L’esecuzione si prosegue in via di fallimento. Il fallimento verte uni-
camente sui beni in trust.
B. Fallimento di In caso di fallimento di un trustee, i beni in trust vengono separati un trustee dalla massa del fallimento, previa deduzione delle pretese del trustee su di essi.
Art. 4 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle modifiche di legge di cui agli articoli 2 e 3.
6 RS 281.1 7 RS 291; RU 2007 2850
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Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2006 Consiglio nazionale, 20 dicembre 2006 Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist La segretaria: Elisabeth Barben Il segretario: Ueli Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato il 13 aprile 2007.8 2 Conformemente all'articolo 4 capoverso 2, le leggi entrano in vigore il 1° luglio 2007.
4 aprile 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
8 FF 2007 41
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