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AS 2007 3937

Convenzione del 3 settembre 1976 istitutiva dell'Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite (Inmarsat)

Convenzione del 3 settembre 1976 istitutiva dell’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite (Inmarsat)

RS 0.784.607; RU 1989 1926

Emendamento della Convenzione e dell’Accordo operativo Adottato dall’Assemblea Inmarsat il 24 aprile 1998 Entrato in vigore per la Svizzera il 31 luglio 2001

Traduzione1 L’acronimo «(Inmarsat)» è soppresso nel titolo della Convenzione. Il terzo e quarto paragrafo del Preambolo sono soppressi. Il quinto paragrafo del Preambolo è sostituito dal seguente nuovo testo, che diventa il terzo paragrafo: Decisi, a questo scopo, a continuare a fornire per il bene degli utenti di telecomuni- cazioni di tutti i Paesi, ricorrendo alla tecnica di telecomunicazioni spaziali più avanzata e più appropriata, i mezzi più efficaci e più economici e del tutto compati- bili con l’utilizzazione più efficace ed equa dello spettro delle frequenze radioelettri- che e delle orbite di satelliti,

Il sesto e settimo paragrafo del Preambolo sono soppressi. Il seguente nuovo testo diventa il quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono para- grafo del Preambolo: Riconoscendo che l’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite ha creato, conformemente al suo obiettivo originale, un sistema mondia- le di comunicazioni mobili via satellite per le comunicazioni marittime, segnatamen- te dei mezzi che permettono le comunicazioni di soccorso e di sicurezza, che sono specificate nella Convenzione internazionale del 19742 per la salvaguardia della vita umana in mare, con le sue modifiche, e nel Regolamento delle radiocomunicazioni3 così come stipulato nella Costituzione4 e nella Convenzione5 dell’Unione interna- zionale delle telecomunicazioni, con le sue modifiche, quale risposta ad alcune esigenze di radiocomunicazione del Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM),

1 Dal testo originale francese (RO 2007 3937).

2 RS 0.747.363.33 3 RS 0.784.403.1 4 RS 0.784.01 5 RS 0.784.02

2007-1472 3937

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Ricordando che l’Organizzazione aveva allargato il suo obiettivo originale creando delle comunicazioni aeronautiche e mobili terrestri, come pure delle comunicazioni aeronautiche via satellite per la gestione del traffico aereo e del controllo operativo degli aeromobili (servizi di sicurezza aeronautica), e che crea inoltre dei servizi di radiolocalizzazione, Riconoscendo che l’aumento della concorrenza sul mercato dei servizi di comunica- zione mobile via satellite ha reso necessario che il sistema a satelliti d’Inmarsat funzioni attraverso la Società così come definita all’articolo 1, al fine di poter restare duraturo dal punto di vista commerciale e assicurare in questo modo, come principio di base, la continuità dei servizi di comunicazione marittima via satellite di soccorso e di sicurezza per il Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMSSM), Intenzionati a far rispettare dalla Società alcuni altri principi di base, segnatamente di non effettuare discriminazioni in base alla nazionalità, di intraprendere delle attività esclusivamente a scopo pacifico, di mirare a fornire i servizi di comunica- zione mobile via satellite a tutte le regioni in cui ne sussiste il bisogno e di garantire il principio di concorrenza leale, Notando che la Società funzionerà secondo principi finanziari ed economici sani, tenuto conto dei principi commerciali generalmente riconosciuti, Affermando che un controllo intergovernativo è necessario per assicurare che la Società adempia i suoi obblighi di fornitore di servizi per il Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMSSM) e rispetti gli altri principi di base,

Art. 1 – Definizioni, è sostituito dal seguente nuovo testo:

Art. 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a) il termine «l’Organizzazione» indica l’organizzazione intergovernativa crea- ta conformemente alle disposizioni dell’articolo 2; b) il termine «la Società» indica la o le strutture commerciali costituita/e in applicazione del diritto nazionale e tramite le quali funziona il sistema via satellite d’Inmarsat; c) il termine «Parte» indica uno Stato per il quale la presente Convenzione è entrata in vigore; d) l’espressione «Accordo di servizi pubblici» indica l’Accordo applicato dall’Organizzazione e dalla Società, come indicato al paragrafo 1 dell’arti- colo 4; e) «SMSSM» indica il Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare, così come stabilito dall’Organizzazione marittima internazionale.

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Art. 2 – Creazione dell’INMARSAT, è sostituito dal nuovo titolo e dal nuovo testo seguenti:

Art. 2 Creazione dell’Organizzazione L’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite, qui di seguito denominata «l’Organizzazione», è creata dalla presente Convenzione.

Art. 3 – Finalità, è sostituito dal seguente nuovo testo:

Art. 3 Finalità La finalità dell’Organizzazione è assicurare che i principi di base enunciati nel presente articolo vengano rispettati dalla Società, e segnatamente: a) assicurare la prestazione continua dei servizi mondiali di comunicazione via satellite di soccorso e sicurezza in mare, segnatamente quelli precisati nella Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con le sue modifiche, e nel Regolamento delle radiocomunicazioni come stipulato nella Costituzione e nella Convenzione dell’Unione inter- nazionale delle telecomunicazioni, con le sue modifiche, concernente il SMSSM; b) assicurare i servizi senza alcuna discriminazione in base alla nazionalità; c) esercitare le sue attività esclusivamente per fini pacifici; d) fornire servizi di comunicazione mobile via satellite a tutte le zone in cui ve n’è il bisogno, tenendo debitamente conto delle regioni rurali e isolate dei Paesi in via di sviluppo; e) funzionare secondo i principi della concorrenza leale, rispettando le leggi e i regolamenti applicabili.

I seguenti articoli sono soppressi: Art. 4 Rapporti tra una Parte e il suo organismo designato Art. 5 Principi di finanziamento e di gestione dell’Organizzazione Art. 6 Messa in funzione del settore spaziale Art. 7 Accesso al settore spaziale Art. 8 Altri settori spaziali

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Il seguente testo diventa il nuovo art. 4:

Art. 4 Applicazione dei principi di base 1) L’Organizzazione, con l’approvazione dell’Assemblea, applica un Accordo di servizi pubblici con la Società e conclude qualsiasi altro accordo necessario per permettere all’Organizzazione di controllare e di fare rispettare dalla Società i prin- cipi di base di cui all’articolo 3, come pure di applicare qualsiasi altra disposizione della presente Convenzione. 2) Ogni Parte sul cui territorio ha sede la Società, adotta ogni misura appropriata conformemente alla sua legislazione nazionale, necessaria per permettere alla Socie- tà di continuare a fornire dei servizi SMSSM, e rispettare gli altri principi di base di cui all’articolo 3.

Art. 9 – Struttura, diventa il nuovo art. 5. I cpv. b) e c) del nuovo art. 5 sono soppressi. Il cpv. b) seguente è aggiunto al nuovo art. 5: b) un Segretariato con a capo un Direttore.

Art. 10 – Assemblea – Composizione e riunioni, diventa il nuovo art. 6. Il par. 2) del nuovo art. 6 è sostituito dal seguente nuovo testo ed è aggiunto il seguente nuovo par. 3): 2) L’Assemblea si riunisce ogni due anni in sessione ordinaria. Sessioni straordina- rie vengono convocate su richiesta di un terzo delle Parti o su richiesta del Direttore, o secondo le disposizioni contenute nel regolamento interno dell’Assemblea. 3) Ogni Parte ha il diritto di assistere e di partecipare alle riunioni dell’Assemblea indipendentemente dal luogo in cui queste si svolgono. Le disposizioni stabilite con il Paese ospitante devono essere compatibili con tali obblighi.

Art. 11 – Assemblea – Procedure, diventa il nuovo art. 7.

Art. 12 – Assemblea – Funzioni, diventa l’art. 8 ed è sostituito dal testo seguente:

Art. 8 Assemblea – Funzioni L’Assemblea ha le seguenti funzioni: a) studia ed esamina le finalità, la politica generale e gli obiettivi a lungo ter- mine dell’Organizzazione e le attività della Società riguardanti i principi di base enunciati all’articolo 3, tenuto conto di tutte le raccomandazioni della Società in merito; b) adotta tutte le misure e decide di tutte le procedure necessarie per assicurare che la Società rispetti i principi di base, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, segnatamente l’approvazione della conclusione, della modi-

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fica e della disdetta dell’Accordo di servizi pubblici conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 4; c) decide su tutte le questioni concernenti le relazioni ufficiali tra l’Organizza- zione e gli Stati, che siano Parti oppure no, e le organizzazioni internazio- nali; d) decide di ogni emendamento alla presente Convenzione in virtù dell’artico- lo 18 che segue; e) nomina un Direttore conformemente all’articolo 9 ed è abilitata a congedare il Direttore; e f) esercita tutte le altre funzioni che le incombono, in virtù di un qualunque altro articolo della presente Convenzione.

I seguenti articoli sono soppressi: Art. 13 Consiglio – Composizione Art. 14 Consiglio – Procedura Art. 15 Consiglio – Funzioni Art. 16 Organo direttivo Art. 17 Rappresentanza alle riunioni

Il seguente testo diventa il nuovo art. 9:

Art. 9 Segretariato 1) Il mandato del Direttore dura quattro anni oppure ha una durata decisa dall’As- semblea. 2) Il Direttore è il rappresentante legale dell’Organizzazione e il capo del Segre- tariato; è responsabile nei confronti dell’Assemblea e opera sotto l’autorità di quest’ultimo. 3) Il Direttore determina, in funzione dei consigli e delle istruzioni dell’Assemblea, la struttura, gli effettivi e le condizioni normali d’impiego dei funzionari e impiegati, consulenti e altri consiglieri del Segretariato, e nomina il personale del Segretariato. 4) Al momento della nomina del Direttore e degli altri membri del personale del Segretariato, occorre in primo luogo tener conto della necessità di assicurare il grado d’integrità, di competenza e di efficacia più elevato. 5) L’Organizzazione conclude, con ogni Parte sul cui territorio ha sede il Segreta- riato dell’Organizzazione, un accordo, che deve essere approvato dall’Assemblea, concernente tutte le installazioni, privilegi e immunità dell’Organizzazione, del suo Direttore e degli altri funzionari e dei rappresentanti delle Parti quando quest’ultimi si trovano sul territorio del Paese ospitante, ai fini dell’esercizio delle loro funzioni. Tale accordo cessa se il Segretariato lascia il territorio del Paese ospitante.

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6) Eccezion fatta per le Parti che hanno stipulato un accordo conformemente al paragrafo 5, tutte le altre Parti stipulano un Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione, del suo Direttore, del suo personale, degli esperti incaricati di missioni per conto dell’Organizzazione e dei rappresentati delle Parti mentre si trovano sul territorio delle Parti allo scopo di esercitare le loro funzioni. Tale Proto- collo è indipendente dalla presente Convenzione e stipula le condizioni alle quali cessa di avere effetto.

Art. 18 – Spese inerenti alle riunioni, diventa il nuovo art. 10 ed è sostituito dal seguente nuovo testo:

Art. 10 Spese 1) L’Organizzazione adotta, nell’Accordo di servizi pubblici, ogni disposizione affinché le spese inerenti ai seguenti costi siano a carico della Società: a) creazione e funzionamento del Segretariato; b) tenuta delle sessioni dell’Assemblea; c) applicazione delle misure adottate dall’Organizzazione in virtù dell’arti- colo 4, al fine di assicurare che la Società rispetti i principi di base. 2) Ogni Parte fa fronte alle proprie spese di rappresentanza alle riunioni dell’As- semblea.

I seguenti articoli sono soppressi: Art. 19 Fissazione dei canoni di utilizzazione Art. 20 Stipula dei contratti Art. 21 Invenzioni e informazioni tecniche

Art. 22 – Responsabilità, diventa il nuovo articolo 11 ed è sostituito dal seguente nuovo testo:

Art. 11 Responsabilità Una Parte non è responsabile in quanto tale degli atti e delle obbligazioni dell’Orga- nizzazione o della Società, se non per quanto concerne coloro che non sono Parti o le persone fisiche o giuridiche che potrebbe rappresentare e unicamente nella misura in cui tale responsabilità può derivare dai trattati in vigore tra la Parte e la non-Parte interessata. Tuttavia, le disposizioni che precedono non proibiscono ad una Parte che sia tenuta, in virtù di un siffatto trattato, ad indennizzare una non-Parte o una per- sona fisica o giuridica che essa rappresenti, di invocare i diritti che possano derivare da detto trattato nei confronti di qualsiasi altra Parte.

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I seguenti articoli sono soppressi: Art. 23 Costi esclusi Art. 24 Controllo dei conti

Articolo 25 – Personalità giuridica, diventa il nuovo articolo 12 ed è sostituito dal seguente nuovo testo:

Art. 12 Personalità giuridica L’Organizzazione gode di personalità giuridica. Ai fini dell’esercizio delle funzioni che le spettano, essa è in particolare abilitata a stipulare contratti, acquisire, affittare, detenere e cedere beni mobili e immobili, nonché essere parte in un procedimento giudiziario e concludere accordi con Stati od organizzazioni internazionali.

Il seguente articolo è soppresso:

Art. 26 Privilegi ed immunità

Art. 27 – Rapporti con le altre organizzazioni internazionali, diventa il nuovo art. 13 ed è sostituito dal seguente nuovo testo:

Art. 13 Rapporti con le altre organizzazioni internazionali L’Organizzazione collabora con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e con gli organi di essa che si occupano delle utilizzazioni pacifiche dello spazio extra- atmosferico e delle zone oceaniche nonché con le sue istituzioni specializzate e con altre organizzazioni internazionali sulle questioni di interesse comune.

Art. 28 – Notifica dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, è soppresso.

Art. 29 – Ritiro, diventa il nuovo articolo 14 ed è sostituito dal seguente nuovo testo:

Art. 14 Ritiro Ogni Parte può, mediante notifica scritta indirizzata al Depositario, ritirarsi volonta- riamente dall’Organizzazione, in qualsiasi momento; il ritiro avrà effetto a partire dal momento in cui il Depositario ha ricevuto detta notifica.

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Il seguente articolo è soppresso: Art. 30 Sospensione e ritiro obbligatori

Art. 31 – Composizione delle controversie, diventa il nuovo art. 15 ed è sostituito dal seguente nuovo testo:

Art. 15 Composizione delle controversie Ogni controversia fra le Parti, o fra le Parti e l’Organizzazione, in relazione a qual- siasi questione derivante dalla presente Convenzione deve essere composta mediante negoziato fra le Parti interessate. Se entro il termine di un anno a partire dalla data in cui una qualsiasi delle Parti ha chiesto un regolamento, questo non è intervenuto, e se le Parti in controversia non hanno accettato: a) nel caso di una controversia fra le Parti, di sottoporla alla Corte internaziona- le di giustizia; o b) nel caso di un’altra controversia, di sottoporla ad altre procedure di regola- mento delle controversie, la controversia può, se le Parti sono consenzienti, essere sottoposta ad arbitrato conformemente all’allegato della presente Convenzione.

Art. 32 – Firma e ratifica, diventa il nuovo art. 16 e vengono fatti i seguenti emendamenti: Il nuovo titolo dell’articolo è Consenso ad essere vincolato. I par. 3) e 4) sono soppressi. Il par. 5) è soppresso e sostituito dal seguente nuovo testo: 3) Nessuna riserva può essere fatta alla presente Convenzione.

Art. 33 – Entrata in vigore, diventa il nuovo art. 17

Art. 34 – Emendamenti, diventa il nuovo art. 18 ed è sostituito dal seguente nuovo testo:

Art. 18 Emendamenti 1) Ogni Parte può proporre degli emendamenti alla presente Convenzione, che vengono comunicati dal Direttore a tutte le altre Parti e alla Società. L’Assemblea valuta l’emendamento unicamente dopo un termine di sei mesi, tenendo conto di ogni raccomandazione fatta dalla Società. L’Assemblea può, in casi particolari, in virtù di una decisione di fondo, ridurre la durata di tale periodo di tre mesi al mas- simo.

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2) Ove venga adottato dall’Assemblea, l’emendamento entrerà in vigore centoventi giorni dopo il ricevimento da parte del Depositario delle notifiche di accettazione di tale emendamento da parte dei due terzi degli Stati che, alla data della sua adozione da parte dell’Assemblea, erano Parti alla Convenzione. Quando entra in vigore, l’emendamento diviene vincolante per tutte le Parti che lo hanno accettato. Per ogni altro Stato Parte al momento dell’adozione dell’emendamento da parte del- l’Assemblea, detto emendamento ha carattere vincolante dal giorno in cui il Deposi- tario riceve la sua notifica di accettazione.

Art. 35 – Depositario, diventa il nuovo art. 19 I par. 2) e 3) del nuovo art. 19 sono sostituiti dal seguente nuovo testo: 2) Il Depositario informa al più presto possibile tutte le Parti: a) di ogni firma della Convenzione; b) del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o ade- sione; c) dell’entrata in vigore della Convenzione; d) dell’adozione di ogni emendamento alla Convenzione e dell’entrata in vigo- re di esso; e) di ogni notifica di ritiro; f) delle altre modifiche e comunicazioni aventi relazione con la presente Con- venzione. 3) Al momento dell’entrata in vigore di un emendamento alla Convenzione, il Depositario ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato dell’Organiz- zazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite6.

Il titolo dell’Allegato alla Convenzione è sostituito dal seguente nuovo titolo:

Procedure da seguire per la composizione delle controversie di cui all’art. 15 della Convenzione

L’art. 1 dell’Allegato è sostituito dal seguente nuovo testo:

Art. 1 Le controversie suscettibili di composizione in applicazione dell’articolo 15 della Convenzione sono sottoposte ad un tribunale arbitrale composto da tre membri.

6 RS 0.120

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L’art. 2 dell’Allegato è sostituito dal seguente nuovo testo:

Art. 2 Ogni attore o gruppo di attori che desideri sottoporre ad arbitrato una controversia trasmetterà ad ogni convenuto e al Segretariato un fascicolo contenente: a) una descrizione completa della controversia, le ragioni per le quali ad ogni convenuto viene chiesto di partecipare all’arbitrato e le misure chieste; b) le ragioni per le quali l’oggetto della controversia è di competenza del tribu- nale e le ragioni per le quali detto tribunale può onorare la richiesta presenta- ta ove esso si pronunci a favore della Parte attrice; c) un’esposizione che spieghi i motivi per cui la Parte attrice non ha potuto comporre la controversia mediante vie amichevoli o tramite mezzi diversi dall’arbitrato; d) la prova dell’accordo o del consenso delle Parti quando questo è una condi- zione di ricorso alla procedura di arbitrato; e) il nome della persona designata dalla Parte attrice a far parte del tribunale. Il Segretariato fornisce senza indugio un esemplare del fascicolo a ciascuna delle Parti.

Il par. 1) dell’art. 3 dell’Allegato è sostituito dal seguente nuovo testo: 1) Nei sessanta giorni che seguono la data di ricezione da parte di tutti i convenuti degli esemplari del fascicolo di cui all’articolo 2, questi designano collettivamente una persona a far parte del tribunale. Nello stesso periodo di tempo i convenuti possono, congiuntamente o singolarmente, fornire ad ogni Parte e al Segretariato un documento contenente la loro risposta, individuale o collettiva, agli esposti di cui all’articolo 2 e comprendente ogni domanda riconvenzionale che promani dall’oggetto della controversia.

I par. 2), 6), 8) e 11) dell’art. 5 dell’Allegato sono sostituiti dal seguente nuovo testo: 2) I dibattiti si svolgono a porte chiuse e tutti i documenti e atti presentati al tribuna- le sono confidenziali. Tuttavia, l’Organizzazione può assistere ai dibattiti e ricevere comunicazione di tutti i documenti e atti presentati. Allorché l’Organizzazione è Parte nel procedimento, tutte le Parti possono assistervi e ricevere comunicazione di tutti i documenti e atti presentati. 6) Il tribunale ascolterà le domande riconvenzionali traenti origine direttamente dall’oggetto della controversia ed emetterà un giudizio su tali domande ove esse siano di sua competenza così come indicato all’articolo 15 della Convenzione. 8) In ogni momento del procedimento il tribunale può porre termine ad esso se decide che la controversia oltrepassa i limiti della sua competenza così come essa è definita dall’articolo 15 della Convenzione.

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11) Il tribunale comunica la propria decisione al Segretariato che ne informa tutte le Parti.

L’art. 7 dell’Allegato è sostituito dal seguente nuovo testo:

Art. 7 Ogni Parte o l’Organizzazione possono chiedere al tribunale l’autorizzazione ad intervenire e a divenire anche esse Parte nella controversia. Il tribunale accetterà la richiesta ove stabilisca che l’attore ha un interesse sostanziale nel caso.

L’art. 9 dell’Allegato è sostituito dal seguente nuovo testo:

Art. 9 Ogni Parte o l’Organizzazione forniscono tutte le informazioni che il tribunale, su richiesta di una Parte in causa o di propria iniziativa, riterrà necessarie allo svolgi- mento del procedimento e alla composizione della controversia.

L’art. 11 dell’Allegato è sostituito dal seguente nuovo testo:

Art. 11 1 La decisione del tribunale, adottata in conformità al diritto internazionale, dovrà basarsi su: a) la Convenzione; b) i principi del diritto generalmente riconosciuti. 2) La decisione del tribunale, ivi compresa ogni composizione amichevole tra le Parti in causa in applicazione del paragrafo 7) dell’articolo 5, sarà vincolante per tutte le Parti in causa le quali debbono conformarvisi in buona fede. Allorché l’Or- ganizzazione è Parte in una controversia e il tribunale decide che una decisione adottata da un qualsiasi organo dell’Organizzazione è nulla e da considerarsi non avvenuta, in quanto non è stata autorizzata dalla Convenzione o in quanto non è conforme a quest’ultima, la decisione del tribunale sarà vincolante per tutte le Parti. 3) Ove intervenga una controversia sul significato o sulla portata della sentenza, il tribunale che l’ha pronunciata ne stabilirà l’interpretazione su richiesta di ogni Parte in causa.

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Emendamento dell’Accordo operativo relativo all’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite

Il par. 2 dell’art. XVII – Entrata in vigore – è sostituito dal seguente nuovo testo: 2) Il presente Accordo è abrogato nel caso in cui la Convenzione cessi di essere in vigore, o se in precedenza sono entrati in vigore emendamenti alla Convenzione che stipulano la soppressione di ogni riferimento al presente Accordo.

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