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AS 2007 3989

Ordinanza sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev)

Ordinanza sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSR)

del 22 agosto 2007

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 2, 15 capoverso 2, 21 capoverso 3, 33 capoverso 2, 39 capoverso 1 lettera d e 41 della legge del 16 dicembre 20051 sui revisori (LSR); visto l’articolo 936 del Codice delle obbligazioni2; visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina:

Sezione 1: Abilitazione per la prestazione di servizi di revisione

Art. 1 Domanda di abilitazione

1 Devono presentare una domanda di abilitazione all’autorità di sorveglianza:

a. le persone fisiche che desiderano fornire servizi di revisione in qualità di revisore o di perito revisore; b. le imprese di revisione che desiderano fornire servizi di revisione in qualità di revisore, di perito revisore o di impresa di revisione sotto sorveglianza statale. 2 Il richiedente deve allegare alla domanda la prova del pagamento dell’emolumento di cui all’articolo 38.

Art. 2 Forma della domanda

1 La domanda di abilitazione va presentata in forma elettronica e cartacea.

2 La domanda in forma cartacea deve essere firmata.

Art. 3 Contenuto della domanda e documentazione 1 Nella sua domanda il richiedente deve fornire tutte le informazioni e indicare tutti i documenti che permettono di dimostrare che le condizioni di abilitazione sono soddisfatte. 2 La documentazione va prodotta soltanto su richiesta dell’autorità di sorveglianza.

RS 221.302.3

2007-1624 3989

Ordinanza sui revisori RU 2007

3 La documentazione va prodotta in copia dell’originale. L’autorità di sorveglianza può esigere la produzione dell’originale o di una copia certificata autentica, su carta o in forma elettronica. 4 L’autorità di sorveglianza può procurarsi direttamente la documentazione, previo consenso del richiedente.

Art. 4 Garanzia di un’attività di controllo ineccepibile 1 Il richiedente è abilitato se gode di buona reputazione e se non vi sono altre circo- stanze personali dalle quali si deduce che il richiedente non può garantire un’attività di controllo ineccepibile.

2 Occorre segnatamente prendere in considerazione:

a. le condanne penali la cui iscrizione nel casellario giudiziale centrale non è stata eliminata; b. gli atti di carenza beni esistenti.

Art. 5 Conclusione di una formazione universitaria o di una formazione in una scuola universitaria professionale Una formazione universitaria o una formazione in una scuola universitaria profes- sionale è considerata conclusa con l’ottenimento di un bachelor, di un master, della patente di avvocato o di una licenza.

Art. 6 Prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero La prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero è apportata se il richiedente ha seguito con successo un ciclo di corsi riconosciuto dall’autorità di sorveglianza (art. 34) concluso con il superamento di un esame.

Art. 7 Esperienza professionale Si considera che l’esperienza professionale è stata acquisita sotto sorveglianza se il richiedente ha operato in base alle direttive impartitegli da uno specialista che soddi- sfa i requisiti legali e a cui era gerarchicamente sottoposto.

Art. 8 Iscrizione nel registro di commercio

1 Le persone fisiche possono fornire a titolo indipendente servizi di revisione

soltanto se sono iscritte nel registro di commercio come ditte individuali. 2 Le imprese di revisione con sede all’estero possono fornire servizi di revisione secondo il diritto svizzero soltanto se dispongono di una succursale registrata in Svizzera.

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Art. 9 Struttura dirigenziale 1 Un’impresa di revisione è dotata di una struttura dirigenziale in grado di sorve- gliare sufficientemente i singoli mandati se: a. dispone di un sistema interno di assicurazione della qualità; b. sorveglia l’adeguatezza e l’efficacia dei principi e delle misure di assicura- zione della qualità. 2 Le imprese di revisione in cui soltanto una persona fornisce servizi di revisione devono far valutare periodicamente la loro attività da professionisti di pari grado.

Art. 10 Riconoscimento di autorità di sorveglianza estere 1 Per il riconoscimento di autorità di sorveglianza estere equivalenti, ci si può basare sul riconoscimento concesso da altri Stati o da organi internazionali e sulla garanzia di reciprocità. 2 Le imprese di revisione estere che forniscono servizi di revisione in base al diritto svizzero a società svizzere con azioni quotate in borsa sottostanno alla sorveglianza svizzera.

Art. 11 Sufficiente assicurazione contro i rischi di responsabilità 1 Un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale è sufficientemente assicurata contro i rischi di responsabilità se, a titolo di responsabilità civile per il controllo di società con azioni quotate in borsa, ha stipulato un’assicurazione per danni patrimo- niali o garanzie finanziarie equivalenti.

2 La copertura assicurativa annua in caso di danni patrimoniali deve essere pari

almeno agli importi seguenti: a. 5 milioni di franchi se l’onorario per la revisione è superiore a 20 milioni di franchi; b. 2 milioni di franchi se l’onorario per la revisione è compreso fra 10 e 20 milioni di franchi; c. 1 milione di franchi in tutti gli altri casi. 3 Sono determinanti tutti gli onorari che l’impresa di revisione sotto sorveglianza statale ha registrato nel suo ultimo conto annuale approvato, per servizi di revisione forniti a società con azioni quotate in borsa. 4 Il capoverso 2 lettera c si applica alle imprese di revisione sotto sorveglianza statale che non hanno registrato alcun onorario versato da società con azioni quotate in borsa. 5 In singoli casi l’autorità di sorveglianza può aumentare l’importo di copertura se non è adeguato all’attività commerciale, ai rischi a essa connessi e alla gestione dei rischi. 6 L’autorità di sorveglianza determina nei singoli casi quali garanzie finanziarie sono da considerare equivalenti ai sensi del capoverso 1.

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7 L’impresa di revisione sotto sorveglianza statale deve comunicare immediatamente all’autorità di sorveglianza ogni modifica del contratto di assicurazione. L’obbligo di comunicazione vale per analogia anche per le garanzie finanziarie equivalenti.

Art. 12 Effetti della decisione di abilitazione 1 Il richiedente può fornire servizi di revisione previsti dalla legge soltanto dopo che l’autorità di sorveglianza ha emanato una decisione di abilitazione. 2 L’abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale e di perito revisore comprende anche l’abilitazione a fornire servizi di revi- sione per i quali il diritto federale prevede requisiti specialistici meno severi.

3 Prima dell’abilitazione non è permesso utilizzare denominazioni fallaci quali

«revisore abilitato», «perito revisore abilitato» o «impresa di revisione sotto sorve- glianza statale».

Art. 13 Obbligo di notificazione

1 Dal momento della presentazione della domanda, le persone e le imprese sono

tenute a comunicare immediatamente all’autorità di sorveglianza ogni fatto rilevante ai fini dell’esame delle condizioni di abilitazione. 2 Le imprese di revisione che sottostanno a un’autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta devono annunciare immediatamente all’autorità svizzera di sorveglianza la revoca a tempo determinato o indeterminato della loro abilitazione estera.

Art. 14 Obbligo di cooperazione L’autorità di sorveglianza può esigere dalle persone e dalle imprese che, sulla base dell’iscrizione nel registro di commercio e dell’attività esercitata o pubblicizzata, potrebbero sottostare alla LSR, ogni documento e chiarimento necessari a valutare se l’attività soggiace a un’abilitazione.

Art. 15 Comunicazione in caso di revoca dell’abilitazione Se l’autorità di sorveglianza revoca a tempo determinato o indeterminato l’abilitazione a una persona fisica o a un’impresa di revisione, ne informa gli uffici competenti del registro di commercio e, se del caso, la borsa e le autorità di sorve- glianza che, secondo l’iscrizione nel registro di commercio, hanno concesso un’abilitazione fondata su una legge speciale.

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Sezione 2: Registro dei revisori

Art. 16 Iscrizione nel registro dei revisori Con l’entrata in vigore della decisione di abilitazione, l’autorità di sorveglianza iscrive immediatamente la persona fisica o l’impresa di revisione nel registro dei revisori.

Art. 17 Esigenze relative al registro

1 Il registro è tenuto in forma elettronica.

2 Il contenuto è visualizzabile in ogni momento mediante riproduzione elettronica o stampa su carta.

3 I dati sono richiamabili mediante criteri di ricerca.

Art. 18 Pubblicità 1 Le iscrizioni nel registro sono pubbliche e accessibili gratuitamente in Internet.

2 Su richiesta, l’autorità di sorveglianza attesta per scritto che una persona o un’impresa sono state abilitate e iscritte nel registro. Per tale attestato l’autorità riscuote un emolumento di 50 franchi. 3 La domanda di abilitazione, la corrispondenza relativa a un’abilitazione, la docu- mentazione prodotta e la decisione di abilitazione non sono pubbliche.

Art. 19 Persone fisiche L’iscrizione concernente una persona fisica contiene i dati seguenti: a. numero di registrazione personale; b. cognome e nome; c. luogo d’origine; d. data dell’abilitazione; e. tipo di abilitazione; f. l’eventuale menzione di un’abilitazione provvisoria; g. se del caso ditta o nome secondo iscrizione nel registro di commercio, indi- rizzo e numero del registro di commercio dell’impresa di revisione di cui la persona è titolare o contitolare, di cui è dipendente o a cui è legata in forma analoga; h. l’eventuale menzione dell’appartenenza a un’associazione professionale; i. eventuali abilitazioni fondate su leggi speciali nell’ambito del sistema sviz- zero dei controlli, compresi il nome e l’indirizzo dell’autorità di abilitazione.

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Art. 20 Imprese di revisione L’iscrizione concernente un’impresa di revisione contiene i dati seguenti: a. numero del registro di commercio; b. ditta o nome e forma giuridica secondo iscrizione nel registro di commercio; c. indirizzo e, se non è identica, sede; d. data dell’abilitazione; e. tipo di abilitazione; f. l’eventuale menzione di un’abilitazione provvisoria; g. sede e indirizzi di tutte le succursali in Svizzera iscritte nel registro di com- mercio; h. l’eventuale menzione dell’appartenenza a un’associazione professionale; i. eventuali abilitazioni fondate su leggi speciali nell’ambito del sistema sviz- zero dei controlli, compresi il nome e l’indirizzo dell’autorità di abilitazione; j. nome e indirizzo dell’autorità di sorveglianza estera e del numero estero di abilitazione e di registrazione, se l’impresa sottostà a un’autorità estera di sorveglianza riconosciuta.

Art. 21 Abilitazioni fondate su leggi speciali 1 Per stabilire e valutare le condizioni per le abilitazioni fondate su leggi speciali, le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale si basano sulle abilitazioni concesse dall’autorità di sorveglianza. Se l’autorità di sorveglianza revoca un’abilitazione, anche le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale revo- cano l’abilitazione speciale da loro concessa. 2 Le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale notificano all’autorità di sorveglianza le abilitazioni concesse a persone e a imprese sulla base di leggi speciali.

3 La comunicazione contiene:

a. il cognome e il nome della persona oppure la ditta o il nome dell’impresa secondo iscrizione nel registro di commercio; b. il numero di registrazione personale della persona o il numero del registro di commercio dell’impresa; e c. il tipo e la base legale dell’abilitazione. 4 Le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale e l’autorità di sorve- glianza si comunicano reciprocamente la revoca a tempo determinato o indetermina- to e ogni altra modifica di un’abilitazione.

Art. 22 Cancellazione dell’iscrizione L’autorità di sorveglianza cancella dal registro l’iscrizione di un’abilitazione se: a. la persona abilitata è deceduta;

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b. l’impresa abilitata è dissolta e la sua iscrizione nel registro di commercio è stata cancellata; c. l’abilitazione è stata revocata a tempo determinato o indeterminato. d. la persona o l’impresa abilitata ne fa richiesta.

Art. 23 Conservazione di atti

1 L’autorità di sorveglianza conserva separatamente e in ordine cronologico la

domanda di abilitazione, la documentazione prodotta e la decisione di abilitazione relativa a ogni persona e a ogni impresa. 2 Se una persona o un’impresa sono cancellate dal registro, le domande, la documen- tazione prodotta e le decisioni di abilitazione possono essere distrutte dieci anni dopo la cancellazione. Questo non vale in caso di cancellazione dal registro di imprese in seguito a fusione, divisione o ad altri tipi di ristrutturazione.

3 L’autorità di sorveglianza conserva tutti gli altri atti per dieci anni.

Art. 24 Conservazione elettronica 1 L’autorità di sorveglianza può riprodurre e conservare gli atti in forma elettronica.

2 Gli atti in forma cartacea riprodotti e conservati elettronicamente possono essere distrutti. Gli originali sono rispediti al mittente.

Art. 25 Condizioni relative alla conservazione elettronica dei dati e sicurezza dei dati 1I sistemi elettronici impiegati per il registro e per la conservazione degli atti devono soddisfare le condizioni seguenti: a. l’entità e la qualità dei dati rilevati devono essere mantenute intatte a lungo termine; b. il formato dei dati deve essere indipendente dal fabbricante di determinati sistemi elettronici; c. i dati devono essere protetti conformemente a norme riconosciute e secondo lo stato attuale della tecnica; d. deve essere allestita una documentazione relativa al programma e al formato. 2 L’autorità di sorveglianza disciplina in un’ordinanza l’autorizzazione ad accedere ai dati e ai sistemi elettronici.

3 L’autorità di sorveglianza emana un regolamento di servizio concernente:

a. la salvaguardia periodica dei dati su supporti decentralizzati; b. la manutenzione dei dati e dei sistemi elettronici; c. la protezione dei dati e dei sistemi elettronici contro gli abusi; d. le misure da adottare in caso di guasti tecnici ai sistemi elettronici.

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Art. 26 Trasmissione di documenti 1 L’autorità di sorveglianza e le autorità di sorveglianza istituite da una legge specia- le possono concedersi reciprocamente l’accesso elettronico alle domande di abilita- zione, alla relativa documentazione e agli altri atti.

2 L’autorità di sorveglianza può rifiutarsi di trasmettere gli atti se:

a. gli atti servono all’autorità di sorveglianza per la formazione delle opinioni al suo interno; b. la loro trasmissione comprometterebbe una procedura in corso o nocerebbe all’adempimento dell’attività di sorveglianza; c. la loro trasmissione è incompatibile con lo scopo e la funzione della sorve- glianza della revisione.

Art. 27 Coordinamento con le autorità del registro di commercio Al fine di applicare le disposizioni del CO, della LSR e delle rispettive norme di esecuzione, l’autorità di sorveglianza può collaborare e scambiare dati con le autori- tà del registro di commercio.

Sezione 3: Controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale

Art. 28 Rispetto di standard di controllo 1 Nel fornire servizi di revisione a società con azioni quotate in borsa, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono rispettare determinati standard di con- trollo. 2 Gli standard sono determinati dall’autorità di sorveglianza, che si basa su standard riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Se non esistono standard o se questi si rivelano insufficienti, l’autorità di sorveglianza può emanarne di propri oppure prevedere estensioni o deroghe a standard esistenti.

Art. 29 Capi revisori 1 Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono designare una persona responsabile (capo revisore) per ogni servizio di revisione fornito. 2 Possono designare come capi revisori soltanto le persone a cui hanno il diritto di impartire istruzioni e che conoscono la loro organizzazione, le loro procedure e la loro strategia.

3 Il capo revisore firma il rapporto di revisione o l’attestato di prova.

4 L’impresa di revisione annuncia immediatamente all’autorità di sorveglianza ogni sostituzione di un capo revisore, indicandone i motivi.

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Art. 30 Rapporto 1 Entro il 30 giugno di ogni anno le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono presentare all’autorità di sorveglianza un rapporto sul rispetto delle disposi- zioni in materia di sorveglianza. Il rapporto deve essere presentato entro il 30 set- tembre. 2 Nell’anno civile in cui è stata emanata la decisione di abilitazione non occorre presentare un rapporto.

Art. 31 Documenti d’abilitazione aggiornati L’impresa di revisione sotto sorveglianza statale deve presentare i documenti d’abilitazione aggiornati insieme al rapporto di cui all’articolo 30.

Art. 32 Procedura di controllo 1 L’autorità di sorveglianza può ripartire nel tempo e per materia il controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale.

2 Determina la forma e l’oggetto del controllo e definisce il modo di procedere.

3 Può effettuare i controlli in comune con autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale.

Art. 33 Controllo di imprese di revisione che si sono sottoposte spontaneamente a sorveglianza Nel caso di imprese di revisione che si sono sottoposte spontaneamente a sorve- glianza, l’autorità di sorveglianza controlla i servizi di revisione forniti a società con azioni non quotate in borsa.

Sezione 4: Autorità di sorveglianza

Art. 34 Riconoscimento di cicli di corsi

1 L’autorità di sorveglianza riconosce un ciclo di corsi se:

a. i corsi permettono di acquisire le conoscenze delle disposizioni giuridiche e amministrative svizzere necessarie a fornire i servizi di revisione previsti dalla legge; b. i corsi si tengono in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese. 2 L’autorità di sorveglianza può emanare ulteriori prescrizioni, segnatamente relative al contenuto del ciclo di corsi e dell’esame.

3 Il ciclo di corsi può essere tenuto dalla stessa autorità di sorveglianza.

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Art. 35 Conflitti d’interesse 1 Il direttore e il personale dell’autorità di sorveglianza devono essere indipendenti dal ramo professionale della revisione. 2 Il consiglio d’amministrazione adotta i provvedimenti necessari al fine di evitare i conflitti d’interesse. Emana in particolare un codice di comportamento per gli organi e il personale dell’autorità di sorveglianza.

Art. 36 Organo paritetico dell’istituto di previdenza 1 Il consiglio di amministrazione disciplina la composizione, la procedura di nomina e l’organizzazione dell’organo paritetico dell’istituto di previdenza dell’autorità di sorveglianza. In caso di organi paritetici comuni, i datori di lavoro emanano regola- mentazioni in comune. 2 Possono essere scelte come membri dell’organo paritetico soltanto persone compe- tenti e adatte a svolgere funzioni direttive. Nel limite del possibile, i sessi come anche le lingue ufficiali devono essere rappresentati in misura adeguata. 3 Le indennità versate ai membri dell’organo paritetico sono fissate dalla commis- sione della cassa di PUBLICA.

Sezione 5: Emolumenti e tassa di sorveglianza

Art. 37 Principio 1 L’autorità di sorveglianza riscuote emolumenti per le sue decisioni, controlli e prestazioni. 2 Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede una regolamentazione parti- colare, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre

20044 sugli emolumenti.

Art. 38 Abilitazione 1 Gli emolumenti per l’esame della domanda di abilitazione da parte dell’autorità di sorveglianza ammontano a: a. 800 franchi per le persone fisiche; b. 1500 franchi per le imprese di revisione. 2 In caso di imprese individuali nelle quali soltanto il titolare fornisce servizi di revisione, viene riscosso unicamente l’emolumento di cui al capoverso 1 lettera a.

3 In caso di oneri straordinari, viene riscosso un emolumento doppio. Le spese

vengono contabilizzate separatamente.

4 RS 172.041.1

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4 Per la valutazione della domanda di abilitazione di imprese di revisione sotto

sorveglianza statale è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato. La tariffa è di 250 franchi all’ora. L’emolumento ammonta ad almeno 5000 franchi. Sono soggette all’emolumento anche le imprese che si sono sottoposte spontanea- mente alla sorveglianza. 5 Per il rinnovo dell’abilitazione di imprese di revisione è riscosso un emolumento ai sensi del capoverso 1 lettera b e del capoverso 4. Per le imprese individuali, il rinno- vo dell’abilitazione non è soggetto a emolumenti.

Art. 39 Controllo di imprese di revisione sotto sorveglianza statale 1 Per il controllo di imprese sotto sorveglianza statale è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato. 2 La tariffa giornaliera per il personale dell’autorità di sorveglianza ammonta, a seconda delle conoscenze richieste, a un importo compreso tra 1000 e 2500 franchi per persona. L’emolumento in caso di ricorso a terzi è calcolato in base alle tariffe giornaliere in uso nel mercato.

Art. 40 Altre decisioni e servizi

1 Per altre decisioni e servizi è riscosso un emolumento in funzione del tempo

impiegato. La tariffa è di 250 franchi all’ora.

2 In caso di urgenza la tariffa oraria aumenta del 50 per cento.

Art. 41 Adeguamento al rincaro Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare gli emolumenti al rinca- ro.

Art. 42 Tassa di sorveglianza 1 L’autorità di sorveglianza riscuote dalle imprese di revisione sotto sorveglianza statale una tassa annua per finanziare le spese non coperte dagli emolumenti. 2 La tassa di sorveglianza è calcolata in base al rapporto tra l’onorario percepito dalla singola impresa di revisione e la somma di tutti gli onorari contabilizzati dalle imprese di revisione sotto sorveglianza statale. Essa ammonta almeno a 10 000 franchi.

3 Sono determinanti gli onorari ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3.

Art. 43 Durata dell’obbligo di pagare la tassa La tassa di sorveglianza è dovuta per la durata dell’abilitazione.

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Art. 44 Modalità di pagamento 1 Durante l’anno contabile, l’autorità di sorveglianza addebita alle imprese di revi- sione debitrici della tassa un acconto sulla base del loro preventivo. 2 Nel primo trimestre dell’anno successivo l’autorità di sorveglianza allestisce il conteggio finale sulla base del suo conto annuale. Le differenze tra l’acconto e il conteggio finale vengono riportate sull’acconto dell’anno successivo.

3 Il termine di pagamento è di 30 giorni.

4 In caso di litigio l’impresa di revisione può esigere che venga emanata una deci- sione impugnabile.

Sezione 6: Contravvenzioni

Art. 45 È punito con una multa fino a 100 000 franchi chi: a. fornisce informazioni false nella domanda di abilitazione; b. utilizza designazioni fallaci quali «revisore abilitato», «perito revisore abili- tato» o «impresa di revisione sotto sorveglianza statale» (art. 12 cpv. 3) sen- za disporre della relativa abilitazione; c. viola l’obbligo di notificazione previsto all’articolo 13 o, nonostante previo avvertimento, viola l’obbligo di cooperazione previsto all’articolo 14.

Sezione 7: Disposizioni transitorie e finali

Art. 46 Abrogazione e modifica del diritto vigente L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.

Art. 47 Abilitazione provvisoria 1 Chi entro quattro mesi dall’entrata in vigore della LSR presenta una domanda di abilitazione e attesta di aver pagato l’emolumento di cui all’articolo 38, viene abili- tato a fornire servizi di revisione a titolo provvisorio. Nel registro dei revisori si menziona che si tratta di un’abilitazione provvisoria. 2 Se le condizioni di abilitazione non sono manifestamente soddisfatte, l’abilitazione provvisoria è negata. 3 Le persone fisiche impiegate presso un’impresa di revisione, o che vi partecipano, e l’impresa di revisione devono coordinare la presentazione delle loro domande. 4 Ilrichiedente riceve una conferma elettronica dell’abilitazione provvisoria. La borsa riceve una comunicazione elettronica di ogni abilitazione provvisoria di imprese sotto sorveglianza statale.

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5 L’autorità di sorveglianza impartisce alle persone e imprese con abilitazione prov- visoria un termine ragionevole entro cui trasmettere la documentazione relativa alla domanda. Nel contempo commina la revoca dell’abilitazione provvisoria nel caso in cui la documentazione non fosse prodotta entro il termine impartito. Per motivi gravi e su richiesta scritta, l’autorità di sorveglianza può prolungare il termine in misura adeguata. 6 Se il termine di cui al capoverso 5 non è rispettato, l’autorità di sorveglianza revo- ca l’abilitazione provvisoria. Comunica la revoca per scritto alle autorità di sorve- glianza istituite da una legge speciale interessate e, se del caso, alla borsa, e adegua di conseguenza il registro. In tal caso l’abilitazione può essere chiesta nuovamente seguendo la procedura ordinaria. 7 I servizi di revisione forniti in base a un’abilitazione provvisoria sono giuridica- mente validi anche se in seguito l’abilitazione definitiva non viene concessa.

Art. 48 Prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero 1 È abilitato provvisoriamente a fornire servizi di revisione chi, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della LSR, presenta una domanda di abilitazione e ha conse- guito un titolo di studio estero paragonabile a una formazione svizzera (art. 4 cpv. 2 lett. d LSR); per dimostrare di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizze- ro, il richiedente deve frequentare un ciclo di corsi al termine del quale deve supera- re un esame. L’abilitazione provvisoria è revocata se entro il 31 agosto 2008 il ciclo di corsi non è stato seguito e l’esame superato. 2 Le persone di cui al capoverso 1 non devono né seguire un ciclo di corsi, né supe- rare un esame per dimostrare di possedere le conoscenze necessarie del diritto sviz- zero se, nei tre anni prima della presentazione della domanda, hanno lavorato princi- palmente per un’impresa di revisione con sede in Svizzera e hanno prevalentemente fornito servizi di revisione sulla base del diritto svizzero.

Art. 49 Sistema di assicurazione della qualità Le imprese di revisione in cui soltanto una persona fornisce servizi di revisione devono aderire, entro il 31 agosto 2010, a un sistema di valutazione periodica della loro attività da parte di professionisti di pari grado (art. 9 cpv. 2).

Art. 50 Abilitazione di persone fisiche che hanno operato in base al diritto anteriore 1 Le persone fisiche possono essere abilitate in qualità di periti revisori o di revisori in applicazione dell’articolo 43 capoverso 6 LSR, se dimostrano che: a. entro il 1° luglio 1992 hanno potuto seguire una delle formazioni e la rela- tiva pratica di cui all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 giugno

19925 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati;

5 RU 1992 1210

Ordinanza sui revisori RU 2007

b. dal 1° luglio 1992 sono stati attivi prevalentemente e senza interruzioni si- gnificative nei campi della contabilità e della revisione contabile. 2 Non occorre provare di aver acquisito esperienza pratica sotto la sorveglianza di persone qualificate.

Art. 51 Obbligo di rotazione Il termine di sette anni per la rotazione dei capi revisori (art. 730a cpv. 2 CO) decorre dall’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 20056 del Codice delle obbligazioni. Dopo l’entrata in vigore il capo revisore può verificare ancora sette conti annuali al massimo.

Art. 52 Entrata in vigore 1 Fatti salvi i capoversi 2–4, la presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007. 2 Gli articoli 10 capoverso 1, 13 capoverso 2 e 20 lettera j entrano in vigore contem- poraneamente all’articolo 8 LSR.

3 L’articolo 21 entra in vigore il 1° settembre 2009.

4 I numeri II/7, II/8 e II/9 dell’allegato entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

22 agosto 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 FF 2005 6473

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Allegato (art. 46)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I L’ordinanza del 15 giugno 19927 sui requisiti professionali dei revisori particolar- mente qualificati è abrogata.

II Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 19988

sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione

Allegato

Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale

Dipartimento federale di giustizia e polizia Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement Département fédéral de justice et police Departament federal da giustia e polizia

2. Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata:

Ne fanno parte segnatamente: Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) Autoritad federala da surveglianza en chaussas da revisiun (ASR)

7 RU 1992 1210 8 RS 172.010.1

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2. Ordinanza del 17 novembre 19999

sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia

Titolo prima dell’art. 29a Sezione 4: Autorità federale di sorveglianza dei revisori

1 L’Autorità federale di sorveglianza dei revisori è l’autorità specializzata della Confederazione per l’abilitazione di persone fisiche e imprese di revisione a fornire servizi di revisione previsti dalla legge, per la sorveglianza degli organi di revisione di società con azioni quotate in borsa e per la concessione dell’assistenza ammini- strativa e giudiziaria in materia di sorveglianza dei revisori. 2 Il suo statuto, i suoi compiti e le sue competenze nonché la sua organizzazione si basano sulla legge del 16 dicembre 200510 sui revisori, sull’ordinanza del 22 agosto

200711 sui revisori e sui pertinenti accordi internazionali.

3. Ordinanza del 24 agosto 200512

concernente l’ufficio di revisione delle fondazioni

Art. 1 cpv. 1 e 2 1 Su richiesta dell’organo superiore della fondazione, l’autorità di vigilanza può esonerare la fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione se: a. il bilancio complessivo della fondazione è inferiore a 200 000 franchi per due esercizi consecutivi; b. la fondazione non organizza collette pubbliche o altre liberalità; e c. la revisione non è necessaria per rilevare con esattezza lo stato del patrimo- nio e i risultati d’esercizio della fondazione. 2 L’autorità di vigilanza revoca l’esonero se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

Art. 2 Abrogato

9 RS 172.213.1 10 RS 221.302; RU 2007 3971 11 RS 221.302; RU 2007 3971 12 RS 211.121.3

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4. Ordinanza del 10 novembre 200413

concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti leggi federali: 25bis. legge del 16 dicembre 2005 sui revisori (RS 221.302): comunicazione all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori;

Allegato n. 21bis 21bis. Legge del 16 dicembre 2005 sui revisori, articolo 24 (RS 221.302);

5. Regolamento della fondazione Goffredo Keller, del 1° giugno 194814

1 Su proposta della Commissione, il Dipartimento federale dell’interno nomina per la verifica del conto annuale un perito revisore abilitato ai sensi della legge del 16 dicembre 200515 sui revisori. La durata del mandato è di quattro anni.

6. Ordinanza del 20 novembre 195616 sulla navigazione marittima

1 In qualità di ufficio di revisione ai sensi dell’articolo 26 della legge sulla naviga- zione marittima possono essere designate imprese di revisione abilitate in quanto periti revisori ai sensi della legge del 16 dicembre 200517 sui revisori. 2 I compiti dell’ufficio di revisione sono quelli di cui all’articolo 728a del Codice delle obbligazioni18. L’ufficio di revisione esamina inoltre se l’impresa celi o dissi- muli influssi stranieri. 3 Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbliga- zioni sull’ufficio di revisione della società anonima. 4 Il Dipartimento federale degli affari esteri può escludere dal controllo di determi- nate o di tutte le imprese di proprietari svizzeri di navi le imprese di revisione che contravvengano alle disposizioni della presente ordinanza.

13 RS 312.3 14 RS 442.13 15 RS 221.302; RU 2007 3971 16 RS 747.301 17 RS 221.302; RU 2007 3971 18 RS 220

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7. Ordinanza del 18 aprile 198419 sulla previdenza professionale

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 33 Condizioni 1 Possono esercitare la funzione di ufficio di controllo di istituti di previdenza pro- fessionale, fatto salvo il capoverso 3, le persone fisiche e le imprese di revisione che sono state abilitate dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori in quanto periti revisori ai sensi della legge del 16 dicembre 200520 sui revisori. 2 Alla condizione prevista dal capoverso 1, il Controllo federale delle finanze e i controlli cantonali delle finanze possono pure esercitare la funzione di ufficio di controllo. 3 Possono esercitare la funzione di ufficio di controllo di fondazioni di investimento soltanto le imprese di revisione che sono state abilitate dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori in quanto imprese di revisione sotto sorveglianza statale ai sensi della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori.

Art. 36 cpv. 3 3 L’ufficio di controllo è tenuto ad informare senza indugio l’autorità di vigilanza se la situazione dell’istituto di previdenza richiede un intervento rapido, se il suo man- dato scade o se l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori gli revoca l’abilitazione ai sensi della legge del 16 dicembre 200521 sui revisori.

8. Ordinanza del 27 giugno 199522 sull’assicurazione malattie

Art. 86 Organo di revisione

1 Ogni assicuratore designa un organo di revisione esterno.

2 Nella misura in cui non vi siano disposizioni speciali applicabili agli assicuratori, si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni23 sull’ufficio di revisione della società anonima.

3 Possono fungere da organo di revisione:

a. persone fisiche e imprese di revisione abilitate in quanto periti revisori ai sensi della legge del 16 dicembre 200524 sui revisori; b. per le casse malati di diritto pubblico: i controlli delle finanze dell’ammini- strazione pubblica, se sono abilitati secondo la lettera a.

19 RS 831.441.1 20 RS 221.302; RU 2007 3971 21 RS 221.302; RU 2007 3971 22 RS 832.102 23 RS 220 24 RS 221.302; RU 2007 3971

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4 La responsabilità dell’organo di revisione soggiace alle disposizioni applicabili al diritto della società anonima (art. 755 segg. del Codice delle obbligazioni). 5 Se, malgrado intimazione, l’assicuratore non ha designato alcun organo di revi- sione, quest’ultimo è scelto dall’UFSP.

6 Se un organo di revisione non adempie più le esigenze di cui ai capoversi 1–3

oppure se assolve il proprio compito soltanto in parte o non lo assolve affatto, l’assicuratore deve designarne un altro. 7 L’UFSP può impartire agli assicuratori istruzioni circa il mandato da conferire all’organo di revisione.

Art. 87 cpv. 1 1 L’organo di revisione effettua ogni anno una revisione ordinaria secondo le dispo- sizioni del Codice delle obbligazioni25 e della presente ordinanza. Esamina inoltre se l’amministrazione offre tutte le garanzie d’una gestione corretta e regolare, segnata- mente se la sua organizzazione è adeguata e se si attiene alle disposizioni legali e interne. In singoli casi, l’UFSP può stabilire altri punti da verificare.

Art. 88 cpv. 1 e 2

1 L’organo di revisione stende su ogni revisione annua un rapporto conforme alle

disposizioni del Codice delle obbligazioni26. 2 Due esemplari originali completi e identici di ogni rapporto devono essere trasmes- si sia al competente organo dell’assicuratore sia all’UFSP. I rapporti sulla revisione annua devono essere trasmessi all’UFSP entro il 31 maggio dell’anno seguente e i rapporti sulle revisioni intermedie entro tre mesi dalle corrispettive effettuazioni.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 22 agosto 2007 Le disposizioni della presente ordinanza relative all’ufficio di revisione valgono a partire dal primo esercizio annuale che inizia con l’entrata in vigore della presente modifica o in seguito.

9. Ordinanza del 24 settembre 200427

sul gioco d’azzardo e le case da gioco

1 Le case da gioco sottopongono ogni anno i loro conti annuali a un ufficio di revi- sione indipendente dal profilo economico e giuridico, nell’ambito di una revisione ordinaria. Possono esercitare la funzione di ufficio di revisione le imprese di revi-

25 RS 220 26 RS 220 27 RS 935.521

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sione che dispongono di un’abilitazione di perito revisore ai sensi della legge del 16 dicembre 200528 sui revisori. 1bis Gli onorari annui derivanti da servizi di revisione e da altri servizi prestati a singole case da gioco e a società a esse collegate tramite direzione unica (gruppo) non devono superare il 10 per cento del totale degli onorari delle imprese di revi- sione. 1ter Sono abilitate in quanto capi revisori le persone fisiche:

a. abilitate in quanto periti revisori secondo la legge del 16 dicembre 2005 sui revisori; b. che dispongono di conoscenze approfondite in ambito di case da gioco e di esperienza in materia di revisione di case da gioco o di imprese attinenti a un altro ambito regolamentato.

10. Ordinanza del 22 novembre 200629

sugli investimenti collettivi di capitale

Art. 136 Condizioni agevolate di riconoscimento (Art. 127 LICol) 1 Come uffici di revisione per gerenti patrimoniali (art. 126 cpv. 1 lett. e LICol) e rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 126 cpv. 1 lett. f LICol) sono abilitate anche le imprese di revisione: a. abilitate in quanto periti revisori secondo la legge del 16 dicembre 200530 sui revisori; b. sufficientemente organizzate ai fini della revisione di gerenti patrimoniali; c. che dispongono di almeno due capi revisori.

2 Sono abilitate come capi revisori le persone fisiche:

a. abilitate come periti revisori secondo la legge del 16 dicembre 2005 sui revi- sori; b. che dispongono di un’esperienza specialistica di almeno cinque anni nella revisione di intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD31, nel settore della gestione patrimoniale o della consulenza in materia di investimenti, o che dimostrano di avere conoscenze equivalenti. 3 La prova di cui all’articolo 2 capoverso 3 lettera c LICol deve essere apportata da un’impresa di revisione abilitata secondo la legge del 16 dicembre 2005 sui revisori.

28 RS 221.302; RU 2007 3971 29 RS 951.311 30 RS 221.302; RU 2007 3971 31 RS 955.0

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11. Ordinanza del 9 novembre 200532

sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private

Art. 14 cpv. 2 2 Il curriculum vitae di ogni nuovo membro della direzione va inviato all’autorità di sorveglianza entro quindici giorni dalla nomina.

Art. 113 Condizioni generali di abilitazione Come uffici di revisione secondo l’articolo 28 LSA possono essere abilitate soltanto le imprese di revisione che l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori ha abili- tato in quanto imprese di revisione sotto sorveglianza statale secondo la legge del 16 dicembre 200533 sui revisori.

Art. 114 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b 1 Per essere abilitato, l’ufficio di revisione deve adempiere le condizioni seguenti:

b. tutti i membri della direzione dispongono di conoscenze sufficienti in ambito assicurativo, finanziario e contabile;

Art. 115 Indipendenza e incompatibilità 1 Per il controllo di imprese di assicurazione si applicano le disposizioni sull’indi- pendenza delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale (art. 728 del Codice delle obbligazioni34 e art. 11 della L del 16 dic. 200535 sui revisori).

2 L’ufficiodi revisione non assume lavori amministrativi o di consulenza per

l’impresa di assicurazione mandante né accetta altre funzioni incompatibili con il mandato affidatogli.

Art. 116 Capi revisori Sono abilitate in quanto capi revisori le persone fisiche: a. che sono abilitate a esercitare la funzione di perito revisore ai sensi della legge del 16 dicembre 200536 sui revisori; e b. che dispongono di conoscenze approfondite in ambito assicurativo ed espe- rienza in materia di revisione di imprese di assicurazione.

32 RS 961.011 33 RS 221.302; RU 2007 3971 34 RS 220 35 RS 221.302; RU 2007 3971 36 RS 221.302; RU 2007 3971

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Art. 216a Disposizione transitoria relativa all’entrata in vigore dell’ordinanza del 22 agosto 2007 sui revisori37 Le persone fisiche e le imprese di revisione abilitate a titolo provvisorio dall’Auto- rità federale di sorveglianza dei revisori entro il 31 dicembre 2007 soddisfano le condizioni generali di abilitazione di cui agli articoli 113 e 116 lettera a, a condi- zione che l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori non neghi l’abilitazione definitiva.

37 RS 221.302.3; RU 2007 3989

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