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AS 2007 4307

Ordinanza sui servizi d'informazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Ordinanza sui servizi d'informazione del DDPS, OSINF)

Ordinanza sui servizi d’informazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Ordinanza sui servizi d’informazione del DDPS, OSINF)

Modifica del 29 agosto 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 settembre 20031 sui servizi d’informazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3 3 Ogni cinque anni, il Consiglio federale assegna al SIS la sua missione fondamen- tale.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2007.

29 agosto 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 510.291

2007-0836 4307

Ordinanza sui servizi d’informazione del DDPS RU 2007

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