AS 2007 5155
Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Modifica del 28 settembre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 1ter
Capo primo a: Rilevamento tempestivo
Art. 1ter Comunicazione 1 Il caso di un assicurato può essere comunicato all’ufficio AI competente ai sensi dell’articolo 40 ai fini di un rilevamento tempestivo dall'assicurato stesso o da terzi se l’assicurato: a. per almeno 30 giorni ha presentato ininterrottamente un’incapacità al lavoro; o b. nell’arco di un anno ha dovuto assentarsi dal lavoro, per motivi di salute, ripetutamente e per brevi periodi.
2 La persona o l’istituzione legittimata secondo l’articolo 3b capoverso 2 LAI a
comunicare il caso di un assicurato ai fini di un rilevamento tempestivo compila il modulo di comunicazione.
Art. 1quater Decisione dell’ufficio AI
1 Al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’ufficio AI
decide se sono indicati provvedimenti d’intervento tempestivo ai sensi dell’arti- colo 7d LAI. 2 Se tali provvedimenti sono indicati, esso ordina all’assicurato di annunciarsi all’AI.
1 RS 831.201
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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità RU 2007
Art. 1quinquies Colloquio di rilevamento tempestivo 1 L’ufficio AI può convocare l’assicurato a un colloquio di rilevamento tempestivo per valutare se una domanda di prestazioni AI è indicata.
2 Il colloquio di rilevamento tempestivo è inteso segnatamente a:
a. valutare la situazione medica, professionale e sociale dell’assicurato; b. informare l’assicurato sullo scopo e l’entità degli accertamenti in relazione al rilevamento tempestivo; c. determinare gli attori in grado di contribuire a mantenere la capacità di gua- dagno dell’assicurato. 3 Il risultato del colloquio di rilevamento tempestivo è documentato per scritto.
Titolo prima dell’art. 1sexies
Capo primo b: Provvedimenti d’intervento tempestivo
Art. 1sexies Principio I provvedimenti d’intervento tempestivo secondo l’articolo 7d capoverso 2 LAI possono essere accordati agli assicurati che sono annunciati all’AI.
Art. 1septies Durata della fase d’intervento tempestivo La fase d’intervento tempestivo si conclude con: a. la decisione relativa all’esecuzione di provvedimenti d’integrazione secondo l’articolo 8 capoverso 3 lettere abis e b LAI; b. la comunicazione che nessun provvedimento d’integrazione può essere at- tuato con successo e che sarà esaminato il diritto alla rendita; oppure c. la decisione secondo cui l’assicurato non ha alcun diritto né a provvedimenti d’integrazione secondo l’articolo 8 capoverso 3 lettere abis e b LAI né a una rendita.
Art. 1octies Importo massimo dei provvedimenti d’intervento tempestivo I costi dei provvedimenti d’intervento tempestivo non devono eccedere 20 000 franchi per assicurato.
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Titolo prima dell’art. 1novies
Capo secondo: Integrazione A. Minaccia d’invalidità
Art. 1novies Sussiste una minaccia d’invalidità quando la probabilità che insorga un’incapacità al guadagno è preponderante. Il momento in cui l’incapacità al guadagno è insorta non è determinante.
Titolo prima dell’art. 2 Abis. Provvedimenti sanitari
Titolo prima dell’art. 4quater Ater. Provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale
Art. 4quater Diritto
1 Hanno diritto a provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione
professionale (provvedimenti di reinserimento) gli assicurati in grado di assolvere un tempo di presenza quotidiano di almeno due ore per almeno quattro giorni alla settimana. 2 Hanno diritto a provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale gli assicurati che non sono ancora idonei a beneficiare di provvedimenti professionali. 3 Hanno diritto a provvedimenti di occupazione gli assicurati che rischiano di perde- re la loro idoneità alla reintegrazione professionale.
Art. 4quinquies Genere dei provvedimenti 1 Sono considerati provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale i provvedimen- ti di adattamento al processo lavorativo, di stimolo della motivazione a lavorare, di stabilizzazione della personalità e di esercizio della socializzazione di base. 2 Sono considerati provvedimenti d’occupazione i provvedimenti volti a conservare una giornata strutturata per il periodo che precede l’inizio dei provvedimenti profes- sionali o l’assunzione di un impiego sul libero mercato del lavoro.
Art. 4sexies Durata dei provvedimenti 1 Un anno di provvedimenti di reinserimento corrisponde a 230 giorni di provvedi- menti. I giorni di provvedimenti sono giorni lavorativi. 2 Se, per motivi di salute, l’assicurato non può seguire i provvedimenti per oltre 30 giorni civili consecutivi, i giorni di provvedimenti interessati non sono computati.
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3 I provvedimenti di reinserimento si concludono in particolare se:
a. l’obiettivo concordato è raggiunto; b. si impone un provvedimento d’integrazione più adatto; o c. il proseguimento dei provvedimenti non è ragionevolmente esigibile per motivi medici. 4 I provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale sono interrotti se l’assicurato non può più aumentare la sua presenza o le sue prestazioni.
5 I provvedimenti di reinserimento possono essere prolungati se:
a. per motivi di salute hanno dovuto essere interrotti per due volte nel corso del primo anno per un periodo prolungato; e b. sono necessari ulteriori provvedimenti di reinserimento per raggiungere l’idoneità alla reintegrazione professionale. 6 Un assicurato che ha seguito provvedimenti di reinserimento per una durata com- plessiva di due anni non ha più diritto a simili provvedimenti.
Art. 4septies Accompagnamento durante i provvedimenti 1 L’ufficio AI segue l’assicurato e verifica, sulla base del piano d’integrazione (art. 70 cpv. 2), se egli ha raggiunto gli obiettivi intermedi. 2 Se i provvedimenti di reinserimento sono eseguiti sul posto di lavoro occupato fino a quel momento dall’assicurato, l’ufficio AI sostiene e accompagna il datore di lavoro fondandosi sul piano d’integrazione.
Art. 4octies Contributo versato al datore di lavoro 1 Il contributo versato al datore di lavoro secondo l’articolo 14a capoverso 5 LAI ammonta a un massimo di 60 franchi per ogni giorno in cui sono eseguiti provvedi- menti di reinserimento. 2 La Centrale di compensazione versa il contributo direttamente al datore di lavoro quando i provvedimenti sono conclusi. Su richiesta del datore di lavoro, il contributo può essere versato anche periodicamente.
Art. 5bis cpv. 4
4 Il rimborso delle spese di vitto e di alloggio fuori casa è calcolato in base
all’articolo 5 capoverso 6 lettere a e b, fatte salve le convenzioni tariffali. L’assicurazione copre le spese di vitto e di alloggio fuori casa causate dall’invalidità relative al perfezionamento professionale dispensato da istituzioni od organizzazioni ai sensi degli articoli 73 o 74 LAI e definito dall’Ufficio federale in un’ordinanza speciale.
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Art. 6bis Indennità per sopperire all’aumento dei contributi 1 Il datore di lavoro può chiedere un’indennità secondo l’articolo 18 capoverso 3 LAI se l’assicurato è assente per malattia per oltre 15 giorni lavorativi nell’arco di un anno. L’indennità è versata a partire dal 16° giorno di assenza sempre che il datore di lavoro continui a versare un salario all’assicurato o un’assicurazione d’indennità giornaliera gli accordi prestazioni.
2 L’importo dell’indennità ammonta, per ogni giorno di assenza, a:
a. 48 franchi per aziende con non più di 50 collaboratori; b. 34 franchi per aziende con oltre 50 collaboratori. 3 Il conteggio delle indennità è effettuato due anni dopo l’inizio del rapporto di lavoro. Se il rapporto di lavoro termina prima di questa scadenza, il conteggio può essere effettuato anche prima. 4 L’indennità è versata direttamente al datore di lavoro dalla Centrale di compensa- zione.
Art. 6ter Assegno per il periodo d’introduzione
1 L’assegno per il periodo d’introduzione è accordato durante il periodo
d’introduzione o d’avviamento se le prestazioni dell’assicurato non corrispondono ancora al salario convenuto.
2 L’assegno per il periodo d’introduzione non deve superare la somma del salario
versato e dei contributi alle assicurazioni sociali dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore. Nell’assegno sono compresi tutti i contributi e i premi dovuti secondo l’articolo 18a capoverso 3 LAI.
3 L’assegno per il periodo d’introduzione è versato al datore di lavoro.
4 Se l’assicurato si ammala o è vittima di un infortunio durante il periodo
d’introduzione o d’avviamento, l’assegno è dovuto per il periodo in cui il datore di lavoro continua a versare il salario, ma non oltre la durata massima prevista nell’articolo 18a capoverso 1 LAI. 5 L’assegno per il periodo d’introduzione non è dovuto se l’assicurato ha diritto:
a. a un’indennità secondo la legge federale del 25 settembre 19522 sulle inden- nità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG); o b. a indennità giornaliere di un altro assicuratore in seguito all’interruzione del lavoro dovuta a malattia o infortunio. 6 Per quanto riguarda la procedura, gli articoli 80 capoverso 1 e 81 si applicano per analogia. In deroga all’articolo 80 capoverso 1, l’assegno per il periodo d’intro- duzione è versato al termine del periodo d’introduzione o d’avviamento. Su richiesta del datore di lavoro, può essere corrisposto anche periodicamente.
2 RS 834.1
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Art. 14 frase introduttiva e lett. a, b,c L’elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nell’ambito dell’articolo 21 LAI è ogget- to di un’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) che emana anche disposizioni complementari riguardanti: a. la consegna o il rimborso dei mezzi ausiliari; b. i sussidi alle spese di adeguamento di apparecchi e d’immobili rese indispen- sabili dall’invalidità; c. i sussidi alle spese cagionate da servizi speciali di terze persone di cui abbi- sogna l’assicurato al posto di un mezzo ausiliario;
Art. 17 Periodi d’accertamento L’assicurato che, per almeno due giorni consecutivi, si sottopone a un accertamento prescritto dall’ufficio AI e inteso a stabilire il suo diritto alle prestazioni, riceve un’indennità giornaliera per ogni giorno d’accertamento.
Art. 18 cpv. 1 e 2 1 L’assicurato la cui incapacità al lavoro è almeno del 50 per cento e che deve atten- dere l’inizio di una prima formazione professionale o di una riformazione professio- nale ha diritto a un’indennità giornaliera durante il periodo d’attesa. 2 Il diritto all’indennità è riconosciuto nel momento in cui l’ufficio AI constata l’opportunità di una prima formazione professionale o di una riformazione profes- sionale.
Art. 20 Abrogato
Art. 20bis Abrogato
Art. 20ter cpv. 2 2 Se l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera ai sensi dell’articolo 23 capo- verso 2bis LAI, inferiore alla rendita di cui beneficiava fino allora, la rendita, scaduto il termine di cui all’articolo 47 capoverso 1 LAI, è sostituita da un’indennità giorna- liera corrispondente a un trentesimo dell’ammontare della rendita.
Art. 20quinquies Indennità giornaliera e indennità di perdita di guadagno Gli assicurati che beneficiano di un’indennità secondo la LIPG3 non hanno diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità.
3 RS 834.1
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Art. 20sexies Assicurati che esercitano un’attività lucrativa
1 Per assicurati che esercitano un’attività lucrativa si intendono coloro che:
a. immediatamente prima dell’insorgere della loro incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) hanno esercitato un’attività lucrativa; b. possono affermare plausibilmente che avrebbero successivamente intrapreso un’attività lucrativa di una certa durata se non fosse insorta l’incapacità al lavoro.
2 Sono equiparati agli assicurati che esercitano un’attività lucrativa:
a. gli assicurati disoccupati che hanno diritto a una prestazione dell’assicura- zione contro la disoccupazione o che ne avevano diritto almeno fino all’in- sorgere dell’incapacità al lavoro; b. gli assicurati che, dopo avere cessato la loro attività lucrativa in seguito a una malattia o a un infortunio, beneficiano di un reddito sostitutivo sotto forma di indennità giornaliere.
Art. 21 cpv. 1 Abrogato
Art. 21septies cpv. 2 e 4 2 Per la riduzione dell’indennità giornaliera si prende in considerazione il reddito conseguito dall’assicurato per l’attività svolta durante l’integrazione. Per i salariati, questo reddito è il salario determinante ai sensi dell’articolo 5 LAVS4 e per gli indipendenti il reddito sul quale sono riscossi contributi in virtù della LAVS. 4 Se l’assicurato ha diritto a una prestazione per i figli ai sensi dell’articolo 22 capo- verso 3 LAI, il reddito determinante è maggiorato degli importi minimi, convertiti in importi giornalieri, dell’assegno per i figli o dell’assegno di formazione di cui all’ar- ticolo 5 della legge del 24 marzo 20065 sugli assegni familiari.
Art. 21octies cpv. 1 1 Se l’assicurazione per l’invalidità copre le spese per il vitto e l’alloggio durante l’integrazione, l’indennità giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1 LAI è ridotta del 20 per cento, ma al massimo di 20 franchi. La riduzione è del 10 per cento, ma al massimo di 10 franchi, se l’assicurato ha un obbligo di mantenimento nei confronti di figli che, in caso di decesso dell’assicurato, avrebbero diritto alla rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
Art. 22 cpv. 3, 4 e 5 lett. b
3 Abrogato
4 RS 831.10 5 RS 836.2; FF 2006 3259
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4 Se l’assicurato ha diritto a una prestazione per i figli ai sensi dell’articolo 22 capo- verso 3 LAI, l’indennità giornaliera secondo i capoversi 1 e 2 è aumentata della prestazione per i figli secondo l’articolo 23bis LAI.
5 Dall’indennità giornaliera calcolata secondo i capoversi 1, 2 e 4 o secondo
l’articolo 20ter capoverso 2 sono dedotti: b. il 20 per cento dell’indennità, ma al massimo 20 franchi se l’assicurazione per l’invalidità copre le spese per il vitto e l’alloggio. La riduzione è del
10 per cento, ma al massimo di 10 franchi, se l’assicurato ha un obbligo di
mantenimento nei confronti di figli che, in caso di decesso dell’assicurato, avrebbero diritto alla rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Gli articoli 21septies e 21octies capoverso 2 si applicano per analo- gia.
Art. 22quater Indennità per spese di custodia e d’assistenza
1 Sono rimborsate come spese di custodia e d’assistenza in particolare:
a. le spese per i pasti consumati fuori casa dalle persone menzionate nell’articolo 11a capoverso 2 LAI; b. le spese di viaggio e di alloggio per le persone menzionate nell’articolo 11a capoverso 2 LAI che vengono custodite o assistite da terzi; c. le retribuzioni per aiuti familiari o domestici; d. le retribuzioni per asili nido, scuole diurne e doposcuola; e. le spese di viaggio di terzi che si recano al domicilio della persona che ha diritto alle indennità per occuparsi della custodia o dell’assistenza delle per- sone menzionate nell’articolo 11a capoverso 2 LAI. 2 Sono rimborsati solo i costi effettivi, al massimo sino a un importo corrispondente al 20 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 24 capoverso 1 LAI, moltiplicato per il numero di giorni effettivi di integrazione effet- tuati. 3 Le spese di custodia e d’assistenza inferiori complessivamente a 20 franchi non sono rimborsate.
Art. 22quinquies Prestazione per i figli 1 Gli assegni per i figli e gli assegni per la formazione conformemente alla legisla- zione federale, al diritto cantonale e alla legislazione estera sono considerati come assegni previsti dalla legge ai sensi dell’articolo 22 capoverso 3 LAI. 2 La cassa di compensazione può chiedere all’assicurato di fornirle la prova che egli non ha diritto a un assegno per i figli o a un assegno per la formazione. 3 Se l’assicurato ha diritto a un assegno per i figli o a un assegno per la formazione e l’importo della prestazione per i figli sarebbe superiore a questo assegno, l’assi- curato non ha diritto al versamento della differenza.
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Art. 23 cpv. 3 e 6
3 L’assicurato che si ammala nel corso di un provvedimento d’integrazione o
d’accertamento, eseguito in un ospedale o in un centro professionale e assunto interamente dall’AI, ha diritto al risarcimento delle spese di cura durante 30 giorni al massimo a condizione che il trattamento curativo venga applicato nell’uno o nell’altro di questi stabilimenti. 6 Se l’assicurato ha diritto al risarcimento delle spese di cura, durante il trattamento curativo gli viene assegnata un’indennità giornaliera alle medesime condizioni richieste nel corso dell’integrazione, ma al massimo durante 30 giorni nei casi di cui ai capoversi 2 e 3.
Art. 26bis Assicurati in corso di formazione L’invalidità di un assicurato in corso di formazione è valutata secondo l’articolo 28a capoverso 2 LAI, se non si può ragionevolmente esigere che egli svolga un’attività lucrativa.
Art. 28 cpv. 1 Abrogato
Art. 29 Abrogato
Art. 29bis Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della rendita Se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado d’inva- lidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’articolo 28 capoverso 1 lettera b LAI.
Art. 29ter Interruzione dell’incapacità al lavoro Vi è interruzione notevole dell’incapacità al lavoro, secondo l’articolo 28 capoverso 1 lettera b LAI, allorché l’assicurato è stato interamente atto al lavoro durante alme- no 30 giorni consecutivi.
Art. 29quater Rinascita del diritto alla rendita dopo un reinserimento professionale 1 Un assicurato la cui rendita è stata soppressa o ridotta in seguito alla ripresa dell’attività lucrativa o all’aumento del grado d’occupazione da lui comunicati può, nei cinque anni successivi alla soppressione o alla riduzione della rendita, beneficia- re nuovamente di prestazioni dell’AI se presenta un’incapacità al lavoro ininterrot- tamente per 30 giorni.
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2 Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’incapacità al lavoro,
l’ufficio AI decide dopo un esame sommario del caso se sono indicati provvedimenti per mantenere il posto di lavoro. 3 Se tali provvedimenti non possono essere applicati o non producono alcun risulta- to, la rendita accordata prima della ripresa dell’attività lucrativa o prima dell’aumen- to del grado di occupazione rinasce senza periodo d’attesa.
Art. 33 Abrogato
Art. 35bis cpv. 5 Abrogato
Art. 41 cpv. 1 lett. a, b, e, f, g, nonché 2 e 3 1 L’ufficio AI esegue, oltre ai compiti menzionati esplicitamente nella legge e nella presente ordinanza, anche i seguenti: a. ricevere, esaminare e registrare le comunicazioni di cui all’articolo 3b LAI e le domande di cui all’articolo 29 LPGA; b. ricevere le comunicazioni di cui all’articolo 77 relative al diritto alle presta- zioni; e. definire il piano d’integrazione di cui all’articolo 70 capoverso 2 e sorveglia- re l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione ordinati; f. offrire ai datori di lavoro la consulenza e l’informazione necessarie per quanto concerne l’integrazione degli assicurati interessati e le questioni di diritto delle assicurazioni sociali ivi connesse; g. fornire informazioni conformemente all’articolo 27 LPGA; 2 Gli uffici AI tengono, in collaborazione con gli uffici del lavoro, una lista dei posti vacanti nel loro campo d’attività.
3 Abrogato
Art. 49 Compiti 1 I servizi medici regionali valutano le condizioni mediche del diritto alle presta- zioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. 2 Se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. 3 I servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione.
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Titolo prima dell’art. 50 D. Vigilanza
Art. 50 Vigilanza materiale 1 Nel quadro dei controlli in virtù dell’articolo 64a capoverso 1 lettera a LAI, l’Uffi- cio federale può chiedere od ordinare agli uffici AI e ai servizi medici regionali di adottare provvedimenti al fine di procedere alla necessaria ottimizzazione.
2 Gli uffici AI e i servizi medici regionali devono presentare periodicamente
all’Ufficio federale un rapporto conforme alle sue istruzioni sull’adempimento dei loro compiti. 3 Dopo aver consultato gli uffici AI, l’Ufficio federale può emanare prescrizioni sulla formazione e il perfezionamento del personale specializzato degli uffici AI e dei servizi medici regionali. Prende le misure necessarie a garantire tale formazione e tale perfezionamento.
Art. 51 Vigilanza amministrativa Nel quadro dei controlli sul rispetto dei criteri prescritti per garantire l’efficacia, la qualità e l’uniformità di cui all’articolo 64a capoverso 2 LAI, l’Ufficio federale può chiedere od ordinare agli uffici AI e ai servizi medici regionali di adottare provve- dimenti al fine di procedere alla necessaria ottimizzazione.
Art. 52 Convenzioni sugli obiettivi 1 Per garantire l’efficacia, la qualità e l’uniformità dell’adempimento dei compiti di cui agli articoli 57 e 59 capoverso 2 LAI, l’Ufficio federale conclude con ogni ufficio AI cantonale una convenzione sugli obiettivi. La convenzione precisa in particolare l’efficacia e la qualità da raggiungere, nonché le modalità del rendiconto.
2 Se un ufficio AI cantonale rifiuta di firmare la convenzione sugli obiettivi,
l’Ufficio federale emana istruzioni per garantire l’efficacia, la qualità e l’uniformità dell’adempimento dei compiti. 3 L’Ufficio federale mette a disposizione degli uffici AI cantonali gli indicatori necessari per raggiungere gli obiettivi.
Art. 53 Vigilanza finanziaria 1 L’Ufficio federale esercita la vigilanza finanziaria sugli uffici AI cantonali median- te l’approvazione degli organigrammi, del bilancio preventivo e del conto annuale degli uffici. 2 La cassa di compensazione mette a disposizione dell’Ufficio federale i documenti necessari all’approvazione del bilancio preventivo e del conto annuale degli uffici AI cantonali. 3 Alla vigilanza finanziaria sull’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero si applica l’articolo 43 capoverso 2.
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Art. 54 Contabilità e revisione 1 La contabilità è tenuta dalla cassa di compensazione del Cantone sede dell’ufficio AI. La contabilità dell’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero è tenuta dalla Cassa svizzera di compensazione. 2 La cassa di compensazione tiene una contabilità separata per l’ufficio AI. Sono contabilizzati separatamente anche i contributi e le prestazioni dell’assicurazione, da una parte, e le spese di gestione dell’ufficio AI conformemente all’articolo 67 capo- verso 1 lettera a LAI, dall’altra. L’Ufficio federale emana istruzioni in proposito.
3 Gli articoli 159, 160 e 164–170 OAVS6 si applicano per analogia alla revisione
della contabilità degli uffici AI. In deroga all’articolo 160 capoverso 2 OAVS, il controllo dell’applicazione materiale delle disposizioni legali nell’ambito dell’articolo 64a capoverso 1 lettera a LAI è effettuato dall’Ufficio federale.
Art. 55 Rimborso delle spese 1 L’Ufficio federale decide sulle spese rimborsabili conformemente all’articolo 67 capoverso 1 lettera a LAI.
2 La cassa di compensazione viene risarcita per i compiti svolti a favore
dell’assicurazione per l’invalidità.
Art. 56 Locali per gli organi d’esecuzione
1 La Confederazione può acquistare o costruire, in nome dell’assicurazione per
l’invalidità e a carico dei conti ordinari dell’AI, i locali necessari per gli organi d’esecuzione dell’assicurazione, se a lungo termine ne risultano risparmi per i conti d’esercizio. 2 La contabilizzazione dell’operazione e l’iscrizione dei locali nei conti ordinari dell’AI competono all’Ufficio federale e all’Amministrazione federale delle finanze (Centrale di compensazione). 3 Inoltre, per l’acquisto o la costruzione di locali da parte della Confederazione si applicano le prescrizioni generali, in particolare quelle dell’ordinanza del 14 dicembre 19987 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.
Art. 57 Spese di amministrazione delle casse di compensazione 1 Le casse di compensazione riscuotono i contributi per le spese d’amministrazione presso i datori di lavoro, gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa indipen- dente e quelli senza attività lucrativa; si applicano le stesse aliquote dell’assicura- zione per la vecchiaia e per i superstiti. 2 Il Dipartimento stabilisce eventuali sussidi del Fondo di compensazione per coprire le spese d’amministrazione delle casse di compensazione.
6 RS 831.101; RU 2007 5125 7 RS 172.010.21
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Art. 65 cpv. 1 1 Chiunque fa valere un diritto a prestazioni dell’assicurazione deve servirsi del modulo ufficiale di richiesta.
Art. 66 cpv. 1bis e 2 1bis Se non esercita direttamente il diritto alle prestazioni, l’assicurato deve autorizza- re le persone e i servizi menzionati nella comunicazione a fornire agli organi dell’assicurazione invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro dispo- sizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso (art. 6a cpv. 1 LAI). 2 Se l’assicurato è incapace di discernimento, il suo rappresentante legale accorda l’autorizzazione di cui all’articolo 6a capoverso 1 LAI firmando la comunicazione.
Art. 69 cpv. 3 3 Gli uffici AI possono convocare gli assicurati per un colloquio. La data del collo- quio deve essere comunicata loro entro un termine adeguato.
Art. 70 Valutazione 1 L’ufficio AI procede di regola a una valutazione per poter stabilire l’eventuale idoneità dell’assicurato all’integrazione. 2 In base all’esito della valutazione, l’ufficio AI elabora un piano d’integrazione.
Art. 73 Abrogato
Titolo prima dell’art. 73bis C. Determinazione delle prestazioni
Art. 74ter lett. abis Se le condizioni per l’assegnazione di una prestazione sono manifestamente adem- piute e corrispondono alla richiesta dell’assicurato, le seguenti prestazioni possono essere accordate o protratte senza la notificazione di un preavviso o di una decisione (art. 58 LAI): abis. i provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professio- nale;
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Art. 78 cpv. 1 e 4 1 L’assicurazione assume, nei limiti della garanzia delle spese dell’ufficio AI, le spese dei provvedimenti d’integrazione preventivamente stabiliti da quest’ufficio. Essa si addossa, inoltre, alle condizioni stabilite dall’articolo 10 capoverso 2 LAI, le spese dei provvedimenti integrativi già attuati.
4 Lespese dei provvedimenti d’integrazione, eccettuate le indennità giornaliere,
come pure quelle d’accertamento e di viaggio sono pagate dall’Ufficio centrale di compensazione. Sono fatti salvi gli articoli 58, 59 e 79bis.
Art. 81 cpv. 1 1 L’istituto, o la persona, presso il quale l’assicurato è sottoposto a provvedimenti d’integrazione o a esami oppure esegue un avviamento professionale, deve attestare, su modulo ufficiale e a destinazione dell’ufficio AI, il numero di giorni che danno diritto all’indennità giornaliera o a un’indennità per spese di custodia e d’assistenza. Il periodo di attesa per il quale è dato un diritto all’indennità giornaliera è attestato dall’ufficio AI competente. Se il diritto all’indennità giornaliera dipende dal grado d’incapacità al lavoro, l’ufficio AI deve procurarsi, ove occorra, un’attestazione medica.
Art. 81bis cpv. 2 2 Non sono riscossi contributi sull’indennità per spese di custodia e d’assistenza.
Art. 82 cpv. 3 3 Gli articoli 78 e 79 si applicano per analogia al pagamento degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati minorenni. Le prestazioni sono fatturate trimestralmente.
Art. 85 cpv. 1 Abrogato
Titolo prima dell’art. 86 Dbis. Riduzione e rifiuto di prestazioni
Art. 86 Sospensione delle indennità giornaliere 1 Se l’assicurato disattende gli obblighi di cui all’articolo 7 LAI e all’articolo 43 capoverso 2 LPGA, l’indennità giornaliera è sospesa per 90 giorni al massimo. 2 Nei casi di cui all’articolo 7b capoverso 2 lettere a–d LAI l’indennità giornaliera è sospesa per 30 giorni al massimo.
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Art. 86bis Riduzione e rifiuto di rendite 1 Se l’assicurato disattende gli obblighi di cui all’articolo 7 LAI e all’articolo 43 capoverso 2 LPGA, la rendita è ridotta al massimo della metà per non più di sei mesi. 2 Nei casi di cui all’articolo 7b capoverso 2 lettere a–d LAI la rendita è ridotta al massimo di un quarto per non più di tre mesi.
3 In casi particolarmente gravi la rendita può essere rifiutata.
Titolo prima dell’art. 86ter E. Revisione della rendita e dell’assegno per grandi invalidi
Art. 86ter Principio La revisione tiene conto unicamente della parte di miglioramento del reddito che non dipende dal rincaro.
Art. 92–95 Abrogati
Art. 98 Progetti pilota 1 Nel quadro dell’esecuzione di progetti pilota ai sensi dell’articolo 68quater LAI, l’Ufficio federale ha i seguenti compiti: a. definisce per via d’ordinanza i criteri che devono soddisfare le domande e l’attuazione dei progetti pilota; b. decide sull’esecuzione di progetti pilota; c. provvede al coordinamento fra i progetti pilota eseguiti in virtù della LAI nonché fra questi e i progetti pilota eseguiti in virtù della legge del 13 di- cembre 20028 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili e della legge del 25 giugno 19829 sull’assicurazione contro la disoccupazione; d. sorveglia la valutazione dei progetti pilota. 2 I progetti pilota non devono compromettere le pretese legali dei beneficiari delle prestazioni.
8 RS 151.3 9 RS 837.0
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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità RU 2007
II
Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza dell’11 settembre 200210 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali Art. 6 Abrogato
2. Ordinanza del 31 ottobre 194711 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti Art. 54bis cpv. 1 Abrogato
3. Ordinanza del 15 gennaio 197112 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Art. 1 cpv. 1 e 2 1 Se una rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell’assicurazione per l’invalidità è versata a entrambi i coniugi o se una rendita completiva dell’assi- curazione per la vecchiaia e i superstiti è versata a un coniuge secondo l’articolo 22bis capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 194613 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ciascuno dei coniugi ha un diritto proprio a prestazioni complementari in caso di separazione legale. 2 I coniugi che non hanno diritto né a una rendita né al versamento di una rendita completiva dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, non possono esigere l’assegnazione di prestazioni complementari se vivono separati.
Art. 2 Persone divorziate La persona divorziata che ha diritto al pagamento di una rendita completiva dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti in virtù dell’articolo 22bis capoverso
2 LAVS14 ha un diritto proprio a prestazioni complementari.
10 RS 830.11 11 RS 831.101 12 RS 831.301 13 RS 831.10 14 RS 831.10
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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità RU 2007
Art. 7 cpv. 1 lett. b 1 La prestazione complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) o dell’assicurazione per l’invalidità (AI) è calcolata come segue: b. se i figli vivono con un solo genitore che ha diritto a una rendita o può far valere il diritto a una rendita completiva dell’AVS, la prestazione com- plementare è fissata congiuntamente alla rendita del genitore;
4. Ordinanza del 18 aprile 198415 sulla previdenza professionale per
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Art. 27c cpv. 3 3 La limitazione del diritto di regresso dell’istituto di previdenza vien meno se e per quanto la persona contro cui è esercitato il regresso è assicurata obbligatoriamente per la responsabilità civile.
III
Disposizioni transitorie della modifica del 6 ottobre 2006 (5a revisione dell’AI) Importo degli assegni familiari Fino all’entrata in vigore della legge federale del 24 marzo 200616 sugli assegni familiari, in riferimento all’articolo 21septies capoverso 4 si applicano i seguenti importi mensili: a. 200 franchi per l’assegno per i figli; b. 250 franchi per l’assegno di formazione. Deduzione per spese di vitto e alloggio Per le persone che possono pretendere un’indennità giornaliera ai sensi della cifra II delle disposizioni transitorie della 5a revisione dell’AI, la deduzione per le spese di vitto e alloggio conformemente agli articoli 21octies capoverso 1 e 22 capoverso 5 lettera b ammonta a 18 franchi.
15 RS 831.441.1 16 RS 836.2; FF 2006 3259
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IV 1 Fatto salvo l’articolo 98, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2 L’articolo 98 entra in vigore retroattivamente il 1° luglio 2007.
28 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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