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AS 2007 519

Ordinanza sulla devoluzione all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti della quota spettante alla confederazione nella ripartizione dell'oro della Banca nazionale

Ordinanza sulla devoluzione all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti della quota spettante alla Confederazione nella ripartizione dell’oro della Banca nazionale

del 14 febbraio 2007

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 20051 sull’impiego della quota spettante alla Confederazione nella ripartizione dell’oro della Banca nazionale, ordina:

Art. 1 L’accredito conformemente all’articolo 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sull’impiego della quota spettante alla Confederazione nella ripartizione dell’oro della Banca nazionale è riportato alle voci «Investimenti» (attivi) e «Capitale AVS» (passivi) del bilancio del Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vec- chiaia e i superstiti.

Art. 2 L’importo accreditato figura nell’allegato al bilancio unitamente alla somma dei redditi annuali successivamente conseguiti investendolo.

Art. 3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2007.

14 febbraio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

RS 951.191 1 RS 951.19; RU 2007 517

2007-0069 519

Devoluzione all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti della quota spettante RU 2007 alla Confederazione nella ripartizione dell’oro della Banca nazionale

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