AS 2007 5585
Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie
Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)
Modifica del 24 ottobre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 2 dell’11 agosto 19991 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie è modificata come segue:
In tutta l’ordinanza l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFM» quando designa l’Ufficio federale della migrazione e l’espressione «Dipartimento» è sosti- tuita con «DFGP» quando designa il Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Titolo prima dell’art. 2
Titolo 2: Aiuto sociale e soccorso d’emergenza Capitolo 1: Concessione delle prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 2 Definizione delle prestazioni d’aiuto sociale e di soccorso d’emergenza rimborsabili (art. 88 LAsi)
Sono prestazioni d’aiuto sociale e di soccorso d’emergenza rimborsabili giusta l’arti- colo 88 LAsi le prestazioni assistenziali ai sensi dell’articolo 82 LAsi e dell’artico- lo 3 della legge federale del 24 giugno 19772 sull’assistenza.
Art. 3 Determinazione e concessione dell’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza 1 Nel caso di rifugiati, di apolidi e di persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la determinazione, la concessione e la limitazione delle presta- zioni assistenziali sono rette dal diritto cantonale. Queste persone sono equiparate agli Svizzeri.
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Ordinanza 2 sull’asilo RU 2007
2 Nel caso di richiedenti l’asilo, di persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e di persone ammesse provvisoriamente, la determinazione, la concessione e la limitazione delle prestazioni d’aiuto sociale sono rette dal diritto cantonale. Sono fatti salvi gli articoli 82 capoverso 3 e 83 capoverso 1 LAsi nonché le disposizioni divergenti della presente ordinanza. 3 Nel caso di persone la cui domanda è stata respinta con una decisione di non entra- ta nel merito passata in giudicato o con una decisione negativa passata in giudicato alle quali è stato fissato un termine di partenza e nel caso di persone la cui ammis- sione provvisoria è stata sospesa mediante decisione passata in giudicato, la deter- minazione e la concessione delle prestazioni di soccorso d’emergenza sono rette dal diritto cantonale. Sono fatti salvi gli articoli 82 capoverso 4 e 83a LAsi nonché le disposizioni divergenti della presente ordinanza.
Art. 4 cpv. 2 Abrogato
Art. 5 Procedura per il versamento (art. 88, 91 cpv. 2 bis LAsi; art. 87 LStr)
1 La Confederazione rimborsa trimestralmente ai Cantoni le prestazioni giusta
l’articolo 88 e l’articolo 91 cpv. 2bis LAsi nonché l’articolo 87 della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri (LStr) in base ai dati registrati nella banca dati dell’Ufficio federale della migrazione (UFM). 2 I versamenti trimestrali sono effettuati entro 60 giorni sulla base della data di registrazione nella banca dati dell’UFM. 3 Le notifiche dei Cantoni concernenti la rettifica dei dati determinanti per i versa- menti vanno inoltrate regolarmente, al più tardi entro il 30 aprile dell’anno successi- vo. 4 Le correzioni sui versamenti di cui al capoverso 2 sono effettuate l’anno successi- vo. Le divergenze tra la data dell’evento e quella di registrazione sono appianate. I pagamenti successivi e i rimborsi sono computati insieme ai versamenti trimestrali. 5 Le rettifiche alle autorizzazioni di lavoro non comportano correzioni sui pagamenti delle somme forfettarie di integrazione giusta l’articolo 18 dell’ordinanza del 24 ottobre 20074 sull’integrazione degli stranieri. 6 Tutti i pagamenti sono trasferiti esclusivamente sui conti correnti dei Cantoni presso l’Amministrazione federale delle finanze. I rimborsi di cui all’articolo 95 LAsi sono computati unitamente ai versamenti giusta il capoverso 2.
3 RS 142.20; RU 2007 5437 4 RS 142.205; RU 2007 5551
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Art. 5a Rilevamento di dati (art. 95 cpv. 2 LAsi)
Per la gestione e l’adeguamento delle indennità finanziarie versate dalla Confedera- zione, i Cantoni possono essere obbligati a rilevare dati all’attenzione della Confede- razione.
Art. 5b Riduzione dei premi per le persone ammesse provvisoriamente (art. 82a cpv. 7 LAsi)
Il diritto delle persone ammesse provvisoriamente a una riduzione dei contributi sui premi giusta l’articolo 65 della legge federale del 18 marzo 19945 sull’assicurazione malattie rinasce sette anni dopo l’entrata in Svizzera.
Art. 7 cpv. 1 lett. b 1 Gli assegni per figli che sono stati trattenuti sono versati al richiedente l’asilo se questi: b. è ammesso provvisoriamente in virtù dell’articolo 83 capoverso 3 o 4 LStr6 o ha ottenuto un permesso di dimora giusta l’articolo 14 capoverso 2 LAsi; oppure
Titolo prima dell’art. 8
Capitolo 2: Rimborso, contributo speciale e prelevamento di valori patrimoniali (art. 85–87 LAsi; art. 88 LStr)
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 8 Rimborso (art. 85, 86 cpv. 1 e 87 LAsi; art. 88 LStr) 1 Il rimborso di prestazioni di aiuto sociale che una persona ha percepito in quanto rifugiato o persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora è retto dal diritto cantonale. Il Cantone fa valere il diritto al rimborso. I rimborsi effettuati vanno accreditati a favore della Confederazione secondo l’ammontare degli esborsi da essa indennizzati al Cantone. Tali rimborsi sono effettuati analogamente ai prin- cipi dell’articolo 87 del Codice delle obbligazioni7. 2 Le spese di aiuto sociale, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso a livello federale causati da richiedenti l’asilo, da persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e da persone ammesse provviso- riamente devono essere rimborsate. A tal fine, la Confederazione riscuote presso queste persone un contributo speciale giusta l’articolo 86 LAsi, limitato nel tempo e nell’ammontare, e preleva valori patrimoniali giusta l’articolo 87 LAsi.
5 RS 832.10 6 RS 142.20; RU 2007 5437 7 RS 220
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3 Se l’importo massimo del contributo speciale di cui all’articolo 10 capoverso 2 non è raggiunto né mediante deduzioni salariali né mediante il prelevamento di valori patrimoniali, il capoverso 1 si applica per analogia.
Art. 9 Campo d’applicazione personale del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali (art. 86 e 87, 115–118 LAsi) 1 I richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone ammesse provvisoriamente sottostanno all’obbligo di pagare il contributo speciale giusta l’articolo 86 LAsi e alle disposizioni sul prelevamento di valori patrimoniali giusta l’articolo 87 LAsi. 2 Sono considerate datori di lavoro tutte le persone alle quali potrebbero applicarsi le disposizioni penali del capitolo 10 LAsi. Si tratta in particolare di membri di consigli di amministrazione, gestori, procuratori, contabili, mandatari nonché persone aventi diritto di firma. Essi rispondono in modo solidale dell’esattezza delle deduzioni salariali e del loro versamento.
Art. 10 Inizio e fine dell’obbligo di pagare il contributo speciale e dell’assoggettamento al prelevamento di valori patrimoniali (art. 86 e 87 LAsi) 1 L’obbligo di pagare il contributo speciale inizia con l’assunzione della prima attività lucrativa o al momento del passaggio in giudicato della decisione relativa a un primo prelevamento di valori patrimoniali. Per i giovani che svolgono un’attività lucrativa, l’obbligo di pagare il contributo speciale inizia analogamente all’obbligo di pagare i contributi AVS giusta l’articolo 3 capoverso 2 lettera a della legge fede- rale del 20 dicembre 19468 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
2 L’obbligo di pagare il contributo speciale cessa:
a. quando è raggiunto l’importo di 15 000 franchi, ma al più tardi dopo dieci anni; b. quando la persona in questione ha lasciato la Svizzera; c. quando un richiedente l’asilo, una persona ammessa provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione ottiene un permesso di dimora; d. quando un richiedente l’asilo riceve l’asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato; e. tre anni dopo l’ammissione provvisoria, al più tardi sette anni dopo l’arrivo in Svizzera.
3 L’obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, per
quanto concerne la durata e l’ammontare, con ogni procedura d’asilo.
8 RS 831.10
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Art. 11 Gestione del contributo speciale e del prelevamento di beni patrimoniali (art. 86 cpv. 5 LAsi) 1 Per la gestione del contributo speciale e del prelevamento di beni patrimoniali sono costituiti conti individuali. Titolare dei conti è la Confederazione. L’UFM delega la costituzione e la gestione dei conti a terzi e mette a loro disposizione i dati necessari all’apertura e alla gestione dei conti. 2 L’UFM delega a terzi la riscossione e la gestione del contributo speciale nonché l’amministrazione del prelevamento di beni patrimoniali. 3 I terzi ai quali è delegato l’adempimento di tali compiti agiscono in qualità di ufficio federale. Sono autorità ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 della legge del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa (PA).
Art. 12 Sistema d’informazione per il contributo speciale (art. 3 e 4 LSISA10) 1 L’UFM gestisce un sistema d’informazione per il contributo speciale finalizzato alla gestione del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali giusta gli articoli 86 e 87 LAsi.
2 Il sistema d’informazione per il contributo speciale contiene i dati seguenti:
a. cognomi, nomi, indirizzo e lingua di corrispondenza di richiedenti l’asilo, persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e di persone ammesse provvisoriamente, nonché del loro datore di lavoro; b. numero personale e numero dell’azienda SIMIC; c. versamenti del contributo speciale e dei valori patrimoniali prelevati; d. dati relativi ai pagamenti e alla gestione della procedura d’ingiunzione, quali pagamenti pendenti, tasse d’ingiunzione e multe. 3 Hanno accesso ai dati del sistema d’informazione per il contributo speciale i colla- boratori dell’UFM incaricati della riscossione e della gestione del contributo specia- le e del prelevamento di beni patrimoniali, i terzi ai quali è delegato l’adempimento di tali compiti giusta l’articolo 86 capoverso 5 LAsi nonché il Tribunale amministra- tivo federale.
9 RS 172.021 10 LF del 20 giu. 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (RS 142.51).
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Titolo prima dell’art. 13 Sezione 2: Contributo speciale dedotto dal reddito del lavoro
Art. 13 Deduzioni salariali e loro versamento (art. 86 cpv. 2, 3 e 4 LAsi) 1 I datori di lavoro detraggono il 10 per cento del reddito del lavoro da ogni versa- mento di salario. Di norma trasferiscono ogni trimestre tali deduzioni salariali sul conto giusta l’articolo 11. Sono fatte salve prescrizioni divergenti dell’UFM. Con la concessione o la proroga di un’autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa, l’autorità cantonale rende attenti a tale obbligo. 2 Di regola è considerato reddito del lavoro il salario determinante secondo l’arti- colo 5 LAVS11. 3 Non è considerato reddito del lavoro ai sensi del capoverso 2 il reddito sostitutivo inferiore al 100 per cento del salario dell’ultima attività lucrativa determinante, segnatamente le prestazioni previste dalla legge federale del 25 giugno 198212 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) nonché dalla legge federale del 19 giugno 195913 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI). Lo stesso vale per gli indennizzi per impieghi per i quali non occorrono permessi individuali di lavoro. L’UFM può definire ulteriori eccezioni.
4 I datori di lavoro sono obbligati a:
a. versare sul conto giusta l’articolo 11 le deduzioni salariali secondo il capo- verso 1 entro dieci giorni dalla scadenza del trimestre. Sono fatte salve pre- scrizioni divergenti dell’UFM; b. fornire informazioni all’UFM e mettere a disposizione in ogni momento i documenti e i giustificativi contabili necessari. 5 Se i datori di lavoro non versano gli importi che vanno dedotti ai sensi del capover- so 1 entro i termini impartiti, l’UFM può computare interessi di mora, se le deduzio- ni salariali non versate ammontano ad almeno 3000 franchi. Il tasso d’interesse è dello 0,5 per cento per mese civile o, in caso d’esecuzione, del 6 per cento all’anno. 6 Se i datori di lavoro non versano gli importi che vanno dedotti ai sensi del capo- verso 1 entro i termini impartiti, l’UFM può esigere una tassa di diffida fino a
200 franchi.
7 Se, nonostante diffida, un datore di lavoro non produce i documenti e i giustificati- vi contabili necessari per determinare l’importo giusta il capoverso 1, l’UFM deter- mina, nel quadro del suo potere discrezionale, l’importo delle deduzioni salariali da versare. A tal fine può ricorrere ai dati contenuti nella domanda di rilascio o di proroga dell’autorizzazione di lavoro presentata alla competente autorità cantonale d’autorizzazione. Le competenti autorità cantonali d’autorizzazione sono tenute a rilasciare le necessarie informazioni all’UFM.
11 RS 831.10 12 RS 837.0 13 RS 831.20
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8 Le deduzioni salariali versate la cui riscossione è avvenuta dopo la fine dell’obbli- go di pagare il contributo speciale giusta l’articolo 10 capoverso 2, nonché altri importi versati erroneamente, sono restituiti alla persona che ha effettuato i versa- menti. Quest’ultima è tenuta a trasmettere il denaro restituito alla persona avente diritto. 9 I crediti nei confronti del datore di lavoro si estinguono dieci anni dopo il sorgere della pretesa. La pretesa sorge allo scadere del termine di pagamento. Il decorso della prescrizione è interrotto da ogni atto dell’autorità quale segnatamente l’ingiunzione, la procedura d’esecuzione e l’insinuazione del credito in caso di fallimento nonché il riconoscimento di debito da parte del datore di lavoro, in parti- colare mediante pagamento degli interessi e pagamenti rateali.
Art. 14 Informazione sul contributo speciale versato (art. 86 cpv. 4 LAsi) 1I terzi incaricati dall’UFM forniscono su domanda alle persone soggette all’obbligo di pagare il contributo speciale un riassunto del conto giusta l’articolo 11 (estratto conto). Alla domanda occorre accludere una copia della carta di soggiorno. Gli estratti conto sono inviati unicamente alle persone soggette all’obbligo di pagare il contributo speciale e, al più presto, dopo lo scadere del termine di pagamento secondo l’articolo 13 capoverso 4. 2 I terzi incaricati dall’UFM possono inviare periodicamente alle persone soggette all’obbligo di pagare il contributo speciale gli estratti affinché verifichino l’esattezza delle deduzioni salariali e del loro versamento.
3 Le persone soggette all’obbligo di pagare il contributo speciale sono tenute a
verificare l’esattezza e la completezza degli estratti conto loro inviati. 4 Le persone soggette all’obbligo di pagare il contributo speciale che non riconosco- no l’esattezza e la completezza delle registrazioni relative al loro estratto conto devono comunicare il loro disaccordo ai terzi incaricati dall’UFM entro 30 giorni dalla ricezione dell’estratto conto allegando i pertinenti mezzi di prova. 5 Se alla persona soggetta all’obbligo di pagare il contributo speciale non è stato inviato un estratto conto o se è inoltrata denuncia giusta il capoverso 4, le deduzioni salariali che non sono state versate dal datore di lavoro sul conto di cui all’artico- lo 11 sono computate sull’obbligo di pagare il contributo speciale. 6 Se in seguito all’invio di un estratto conto nessuna denuncia è inoltrata giusta il capoverso 4, le rettifiche successive di errori fatte valere sono computate sull’obbli- go di pagare il contributo speciale soltanto se: a. l’inesattezza di tali registrazioni è manifesta o pienamente comprovata; e b. le deduzioni salariali che il datore di lavoro non ha versato sul conto di cui all’articolo 11 sono ottenibili.
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Art. 15 Misure di diritto amministrativo e penale (art. 86 cpv. 4 LAsi)
Le infrazioni all’articolo 13 commesse dai datori di lavoro sono sanzionate dal- l’UFM segnatamente con: a. la riduzione del ritmo di versamento secondo l’articolo 13 capoverso 1; b. la comunicazione alla competente autorità cantonale d’autorizzazione affin- ché prenda misure ai sensi dell’articolo 122 LStr14; c. la denuncia ai sensi delle disposizioni penali del capitolo 10 LAsi; d. la multa disciplinare giusta l’articolo 116a LAsi.
Titolo prima dell’art. 16 Sezione 3: Prelevamento di valori patrimoniali
Art. 16 Valori patrimoniali prelevabili
1 Per valori patrimoniali ai sensi dell’articolo 87 LAsi s’intendono le somme di
denaro contante, gli oggetti di valore monetario e i valori immateriali quali averi bancari. Eventuali perdite di valuta e di valore sono a carico delle persone soggette all’obbligo di pagare il contributo speciale. 2 L’autorità che ha messo al sicuro i valori patrimoniali deve versarli in franchi svizzeri all’UFM. 3 I valori patrimoniali la cui messa al sicuro e il cui versamento all’UFM sono avve- nuti dopo la fine dell’obbligo di pagare il contributo speciale giusta l’articolo 10 capoverso 2, nonché altri importi versati erroneamente, sono restituiti all’autorità che ha effettuato i versamenti. Quest’ultima è tenuta a trasmettere il denaro restituito all’avente diritto. 4 L’importo ai sensi dell’articolo 87 capoverso 2 lettera c LAsi è di 1000 franchi.
Art. 17 Computo dei valori patrimoniali prelevati sull’obbligo di pagare il contributo speciale I valori patrimoniali prelevati sono versati sul conto di cui all’articolo 11 e intera- mente computati sul contributo speciale da versare.
Art. 18 Restituzione dei valori patrimoniali prelevati (art. 87 cpv. 5 LAsi) 1 Prima della partenza, il richiedente l’asilo o la persona bisognosa di protezione che lascia autonomamente la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d’asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria può chiedere ai terzi incaricati dall’UFM la restituzione dei valori patrimoniali prelevati.
14 RS 142.20; RU 2007 5437
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2 Il capoverso 1 si applica anche alla persona ammessa provvisoriamente che lascia autonomamente la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d’asilo o dalla disposizione dell’ammissione provvisoria. 3 Di regola i valori patrimoniali prelevati o il loro valore attuale sono consegnati in contanti all’aeroporto al momento della partenza. Su domanda, l’importo dovuto può essere versato all’estero a partenza avvenuta. 4 La domanda di restituzione dei valori patrimoniali prelevati può essere inoltrata dall’avente diritto anche dall’estero. Con la domanda dev’essere dimostrata l’osser- vanza del termine giusta l’articolo 87 capoverso 5 LAsi. L’osservanza del termine è dimostrata segnatamente mediante:
1. la consegna entro i termini stabiliti della carta di frontiera;
2. la conferma della partenza, entro i termini stabiliti, sotto il controllo della competente autorità cantonale; 3. la prova del ritorno, entro i termini stabiliti, nel Paese d’origine o di prove- nienza; o 4. la prova della partenza, entro i termini stabiliti, dalla Svizzera e di un’auto- rizzazione di soggiorno in uno Stato terzo. La domanda deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
1. l’ufficio di pagamento valido;
2. l’indirizzo postale;
3. la prova dell’identità se la persona si trova all’estero dopo una partenza non verificata;
4. la firma;
5. la procura in caso di rapporto di rappresentanza.
Art. 19 Abrogato
Titolo prima dell’art. 20 Titolo 3: Sussidi federali Capitolo 1: Aiuto sociale e soccorso d’emergenza Sezione 1: Richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora
Art. 20 Durata dell’obbligo di rimborsare le spese (art. 88 e 89 LAsi; art. 87 cpv. 1 lett. a e 87 cpv. 3 LStr)
La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per la durata della procedura d’asilo, dell’ammissione provvisoria e della concessione della protezione
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provvisoria. Essa versa tali somme forfettarie a contare dal giorno dell’attribuzione al Cantone o dalla data della decisione concernente l’ammissione provvisoria o la concessione della protezione provvisoria, fino alla data in cui: a. la decisione di non entrata nel merito o la decisione d’asilo negativa e di allontanamento passa in giudicato; b. la domanda d’asilo è stralciata; c. la persona ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partita senza essere controllata; d. l’ammissione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al massimo sette anni dopo l’entrata; e. la protezione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al più tardi fino al momento in cui va rilasciato un permesso di dimora giusta l’articolo 74 capoverso 2 LAsi; f. è rilasciato un permesso di dimora iniziale in virtù del diritto in materia di stranieri o sorge la pretesa a tale rilascio. Se sussiste la pretesa al rilascio di un permesso di dimora, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso. In presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora, la Confede- razione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroatti- vamente fino al massimo al venir meno del motivo di rifiuto.
Art. 21 Portata dell’obbligo di rimborsare le spese Le somme forfettarie di cui all’articolo 22 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche.
Art. 22 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni perso- na dipendente dall’aiuto sociale. L’indennità globale media per tutta la Svizzera ammonta a 48,36 franchi (stato dell’indice: 31 ott. 2004). 2 La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale e assistenza e una per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie. 3 La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l’80 e il 120 per cento:
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Cantone percentuale Cantone percentuale
Appenzello Esterno 95,3 Nidvaldo 117,2 Appenzello Interno 97,2 Obvaldo 102,3 Argovia 104,9 San Gallo 95,6 Basilea Campagna 106,8 Sciaffusa 87,2 Basilea Città 94,0 Soletta 90,7 Berna 91,7 Svitto 114,2 Friburgo 92,8 Ticino 89,4 Ginevra 102,3 Turgovia 94,4 Giura 80,0 Uri 89,4 Glarona 93,5 Vallese 80,0 Grigioni 100,9 Vaud 95,8 Lucerna 100,8 Zugo 120,0 Neuchâtel 80,0 Zurigo 113,9
In caso di cambiamenti sostanziali del mercato immobiliare, l’UFM può adeguare la ripartizione tra i Cantoni in base ai dati relativi alle spese di locazione pubblicati dall’Ufficio federale di statistica (UST). 4 La quota parte dei Cantoni per i premi delle casse malati e le franchigie è stabilita in base ai premi medi pubblicati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)15, agli importi integrali della franchigia minima e alle aliquote percentuali giusta l’articolo 64 della legge federale del 18 marzo 199416 sull’assicurazione malattie (LAMal), nonché in funzione del numero di minorenni, giovani adulti e adulti. L’adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente. 5 La quota parte per le spese di locazione è di 8,22 franchi, quella per le spese di aiuto sociale di 31,29 franchi. Si basano sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 110,6 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2004). L’UFM adegua queste quote parte della somma forfettaria globale a tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.
Art. 23 Calcolo della somma forfettaria globale 1 La somma forfettaria è versata trimestralmente. L’importo totale (B) per Cantone e trimestre è calcolato secondo la formula: B = numero di persone dipendenti dall’aiuto sociale x numero di giorni per trimestre x somma forfettaria globale per Cantone (franchi).
2 Il numero di persone dipendenti dall’aiuto sociale (SP) è calcolato secondo la
formula:
15 O del DFI del 24 ott. 2006 sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico- sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari (RS 831.309.1). 16 RS 832.10
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(W + F) SP = P – [E × ] 2 Nella formula si intende per:
P: = numero medio di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, residenti nel Cantone durante un trimestre, giusta i dati registrati nella banca dati dell’UFM. E: = numero medio di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa, giusta i dati registrati nella banca dati dell’UFM. W: = fattore della capacità economica = 2,00 (valore svizzero medio). F: = fattore della struttura familiare per Cantone. 3 Il fattore della struttura familiare è stabilito in base al numero di richiedenti l’asilo, di persone ammesse provvisoriamente e di persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora residenti nel Cantone al 31 ottobre, conformemente ai dati registrati nella banca dati dell’UFM, rispetto al numero di pertinenti incarti (numero di persone: numero di incarti). Il fattore è adeguato dall’UFM alla fine di ogni anno per l’anno civile successivo. 4 In caso di modifiche sostanziali, il Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP) può adeguare il fattore W in base ai dati rilevati giusta l’articolo 5a.
Sezione 2: Rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora
Art. 24 Durata dell’obbligo di rimborsare le spese (art. 88 cpv. 3 LAsi; art. 31, 87 cpv. 1 lett. b e 87 cpv. 3 LStr) 1 La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per rifugiati, rifugia- ti ammessi provvisoriamente e apolidi. Essa versa tali somme forfettarie a contare dalla data della decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, l’ammissione provvisoria del rifugiato o il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla data in cui: a. il rifugiato ottiene un permesso di domicilio iniziale o vi ha diritto giusta l’articolo 60 capoverso 2 LAsi o l’articolo 43 capoverso 3 LStr17; b. il rifugiato ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora inizia- le in virtù del diritto in materia di stranieri o vi ha diritto, ma al più tardi set- te anni dopo l’entrata;
17 RS 142.20; RU 2007 5437
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c. l’apolide ottiene un permesso di domicilio iniziale o vi ha diritto giusta l’articolo 31 capoverso 3 LStr; d. l’apolide ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora iniziale in virtù del diritto in materia di stranieri o vi ha diritto, ma al più tardi sette anni dopo l’entrata; e. è revocato l’asilo. 2 Se sussiste il diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso. In presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente al massimo fino al venir meno del motivo di rifiuto. 3 Per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la Confe- derazione versa ai Cantoni la metà della somma forfettaria globale giusta l’artico- lo 26 a contare dalla data in cui tali persone hanno diritto, in virtù dell’articolo 74 capoverso 2 LAsi, al rilascio di un permesso di dimora, fino al giorno in cui otten- gono un permesso iniziale di domicilio o vi hanno diritto, ma al più tardi fino alla data in cui un tale permesso potrebbe essere rilasciato in virtù dell’articolo 74 capo- verso 3 LAsi.
4 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale anche dopo il
rilascio del permesso di domicilio per rifugiati dipendenti dall’aiuto sociale che: a. sono stati accolti nell’ambito del programma speciale per disabili organiz- zato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR); b. fanno parte di un gruppo di rifugiati ammessi per decisione del Consiglio federale o del DFGP ed erano già disabili, malati o anziani al momento del loro arrivo e hanno bisogno d’aiuto permanente. È considerato anziano chiunque ha superato il 60° anno d’età; c. in quanto bambini soli o adolescenti non accompagnati, sono accolti in Sviz- zera fino alla maggiore età o fino al termine normale della formazione pri- maria, ma non oltre il 25° anno d’età. 5 I Cantoni notificano senza indugio alla Confederazione le persone di cui al capo- verso 4 che non dipendono più dall’aiuto sociale.
Art. 25 Portata dell’obbligo di rimborsare le spese Le somme forfettarie di cui all’articolo 26 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche.
Art. 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni perso- na dipendente dall’aiuto sociale. L’indennità globale media per tutta la Svizzera ammonta a 52,94 franchi (stato dell’indice: 31 ott. 2004).
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Ordinanza 2 sull’asilo RU 2007
2 La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie. 3 La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l’80 e il 120 per cento:
Cantone percentuale Cantone percentuale
Appenzello Esterno 95,3 Nidvaldo 117,2 Appenzello Interno 97,2 Obvaldo 102,3 Argovia 104,9 San Gallo 95,6 Basilea Campagna 106,8 Sciaffusa 87,2 Basilea Città 94,0 Soletta 90,7 Berna 91,7 Svitto 114,2 Friburgo 92,8 Ticino 89,4 Ginevra 102,3 Turgovia 94,4 Giura 80,0 Uri 89,4 Glarona 93,5 Vallese 80,0 Grigioni 100,9 Vaud 95,8 Lucerna 100,8 Zugo 120,0 Neuchâtel 80,0 Zurigo 113,9
In caso di cambiamenti sostanziali del mercato immobiliare, l’UFM può adeguare la ripartizione tra i Cantoni in base ai dati relativi alle spese di locazione pubblicati dall’UST. 4 Gli importi integrali della franchigia minima e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l’articolo 64 LAMal18 nonché in funzione del numero di minorenni, giovani adulti e adulti. L’adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente. 5 La quota parte per le spese di locazione è di 11,33 franchi, quella per le spese di aiuto sociale di 39,59 franchi. Si basano sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 110,6 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2004). L’UFM adegua queste quote parte della somma forfettaria globale a tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.
Art. 27 Calcolo della somma forfettaria globale 1 La somma forfettaria è versata trimestralmente. L’importo totale (B) per Cantone e trimestre è calcolato secondo la formula: B = numero di persone dipendenti dall’aiuto sociale x numero di giorni per trimestre x somma forfettaria globale per Cantone (franchi).
18 RS 832.10
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Ordinanza 2 sull’asilo RU 2007
2 Il numero di persone dipendenti dall’aiuto sociale (SP) è calcolato secondo la
formula: (W + F) SP = P – [E × ] 2 Nella formula si intende per:
P: = numero medio di rifugiati riconosciuti, rifugiati ammessi provvisoria- mente, apolidi, apolidi ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, residenti nel Cantone durante un trimestre, giusta i dati registrati nella banca dati dell’UFM. E: = numero medio di rifugiati riconosciuti, rifugiati ammessi provvisoria- mente e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa, giusta i dati registrati nella banca dati dell’UFM. W: = fattore della capacità economica = 1,60 (valore svizzero medio). F: = fattore della struttura familiare per Cantone. 3 Il fattore della struttura familiare è stabilito in base al numero di rifugiati ricono- sciuti, di rifugiati ammessi provvisoriamente e di persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora residenti nel Cantone al 31 ottobre, conformemente ai dati registrati nella banca dati dell’UFM, rispetto al numero di pertinenti incarti (numero di persone: numero di incarti). Il fattore è adeguato dall’UFM alla fine di ogni anno per l’anno civile successivo.
Sezione 3: Soccorso d’emergenza
Art. 28 Somma forfettaria per il soccorso d’emergenza (art. 88 cpv. 4 e 5 LAsi)
La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per ogni persona: a. la cui domanda d’asilo è oggetto di una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento giusta gli articoli 32–35a LAsi, se tale decisione è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza; b. la cui domanda d’asilo è stata respinta, se la pertinente decisione in materia d’asilo e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termi- ne di partenza; c. la cui ammissione provvisoria è stata soppressa mediante decisione passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza.
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Ordinanza 2 sull’asilo RU 2007
Art. 29 Portata, ammontare e adeguamento della somma forfettaria per il soccorso d’emergenza 1 La somma forfettaria per il soccorso d’emergenza di cui all’articolo 28 ammonta a 6000 franchi sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (stato: 31 ott. 2007). L’UFM adegua la somma forfettaria a tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.
2 La somma forfettaria per il soccorso d’emergenza comprende una quota parte di
base di 4000 franchi e una quota parte di compensazione di 2000 franchi. La quota parte di compensazione è destinata segnatamente a equilibrare gli oneri diversi sopportati dai Cantoni.
3 La quota parte di base è versata trimestralmente al Cantone competente per
l’esecuzione. La quota parte di compensazione è versata annualmente. 4 La Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e di polizia (CDCGP) e la Confe- renza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) convengono la ripartizione della quota parte di compensazione. Comunicano la chiave di ripartizione all’UFM entro la fine dell’anno civile in questione. 5 Se la comunicazione giusta il capoverso 4 non avviene entro il termine previsto o se le conferenze non trovano un accordo, il versamento è effettuato in base alla chiave di ripartizione di cui all’articolo 21 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 199919 sull’asilo (OAsi 1).
Art. 30 Monitoraggio del blocco dell’aiuto sociale
1 L’UFM esamina, con il concorso della CDOS e della CDCGP, secondo criteri
stabiliti di comune accordo, l’evoluzione delle spese per il soccorso d’emergenza.
2 Il DFGP adegua l’ammontare della somma forfettaria per il soccorso d’emergenza
in funzione dei risultati giusta il capoverso 1.
3 L’UFM gestisce un sistema d’informazione per il monitoraggio del blocco del-
l’aiuto sociale. Tale sistema contiene i dati seguenti: a. cognomi, nomi, data di nascita, stato civile e cittadinanza delle persone che percepiscono il soccorso d’emergenza; b. numero personale SIMIC; c. dati relativi al tipo e all’ammontare delle spese. 4 I Cantoni comunicano all’UFM i dati necessari per il monitoraggio giusta il capo- verso 3. 5 Hanno accesso ai dati del sistema d’informazione per il monitoraggio del blocco dell’aiuto sociale i collaboratori dell’UFM e dei Cantoni che si occupano del moni- toraggio.
19 RS 142.311; RU 2007 5577
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Ordinanza 2 sull’asilo RU 2007
Titolo prima dell’art. 31 Capitolo 2: Spese amministrative (art. 91 cpv. 2bis LAsi)
Art. 31 Spese amministrative per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora 1 Sono considerati spese amministrative gli esborsi dei Cantoni causati dall’esecu- zione della LAsi e che non sono indennizzati secondo disposizioni speciali. 2 La Confederazione partecipa a tali spese versando ogni anno un sussidio forfetta- rio. L’importo è calcolato secondo la formula P x G x Y:100, ove s’intende:
P = somma forfettaria unica per persona; G = numero delle domande d’asilo e numero di richieste di concessione di protezione temporanea conformemente alla banca dati dell’UFM; Y = chiave di riparto determinante secondo l’articolo 27 LAsi.
3 L’importo forfettario di cui al capoverso 2 variabile P ammonta a 1100 franchi
sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (stato: 31 ott. 2007). L’UFM lo adegua a tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.
Art. 40 cpv. 2 2 I rimborsi rateali sono computati complessivamente per ogni Cantone con i versa- menti conformemente al titolo 3.
Sezione 1: (art. 41–43) Abrogata
Titolo prima dell’art. 44 Sezione 1: Istituzioni destinate a persone traumatizzate (art. 91 cpv. 3 LAsi)
Art. 44 cpv. 2 2 Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l’attività didattica e di ricerca nell’ambito dell’assistenza speciale alle persone traumatizzate.
Sezione 3: (art. 45) Abrogata
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Ordinanza 2 sull’asilo RU 2007
Titolo prima dell’art. 46 Sezione 2: Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni (art. 31 e 91 cpv. 6 LAsi)
Titolo prima dell’art. 51
Sezione 3: Collaborazione internazionale (art. 91 cpv. 7 LAsi)
Art. 51 cpv. 1 Abrogato
Art. 53 rubrica e lett. d Principio La Confederazione può assumersi le spese necessarie per l’entrata diretta in Sviz- zera, segnatamente per: d. persone la cui entrata in Svizzera è autorizzata in vista della procedura d’asilo giusta l’articolo 20 capoverso 2 LAsi o nel quadro del ricongiungi- mento familiare di rifugiati riconosciuti giusta l’articolo 51 capoverso 4 LA- si o giusta l’articolo 85 capoverso 7 LStr20.
Art. 53a Spese di alloggio all’aeroporto (art. 22 LAsi)
Nel quadro dell’assegnazione di un luogo di soggiorno all’aeroporto, in un alloggio adeguato, o eccezionalmente in un altro luogo, l’UFM rimborsa durante al massimo
60 giorni le spese per:
a. alloggio e assistenza; b. vitto; nonché c. cure mediche e dentarie di base o d’emergenza.
Art. 58 cpv. 3 3 Se, su domanda del Cantone incaricato dell’esecuzione dell’allontanamento o del- l’espulsione, autorizza una scorta medica, l’UFM rimborsa un importo forfettario di al massimo 1200 franchi al giorno e per accompagnatore quale indennizzo, se l’accompagnatore è abilitato a esercitare la professione di medico in Svizzera (o in un Paese limitrofo). L’UFM rimborsa al massimo 800 franchi al giorno e per accompagnatore quale indennizzo, se l’accompagnatore possiede il diploma di soccorritore SSS della Croce Rossa Svizzera (CRS).
20 RS 142.20; RU 2007 5437
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Ordinanza 2 sull’asilo RU 2007
Art. 59 cpv. 1 lett. b e 4 Abrogato
Art. 59a Spese di viaggio 1 L’UFM versa a copertura delle esigenze di base durante il viaggio verso il Paese di origine o di provenienza un importo per le spese di viaggio. Tale importo ammonta a
100 franchi per persona maggiorenne e a 50 franchi per bambino.
2 L’UFM può aumentare tale importo a 500 franchi per persona maggiorenne, fino a
un massimo di 1000 franchi per famiglia, se per motivi particolari, soprattutto speci- fici al Paese, o per motivi di salute, la partenza controllata può essere incentivata. 3 Gli importi forfettari di cui ai capoversi 1 e 2 sono versati direttamente dall’UFM alle persone interessate.
Art. 59b Trasporti intercantonali di carcerati 1 L’UFM può fornire un sussidio annuo per le spese d’esercizio dei trasporti inter- cantonali di carcerati. 2 Il sussidio della Confederazione si calcola in funzione del numero delle persone da trasportare entro il campo d’applicazione della LAsi rispetto al numero globale delle persone trasportate per esercizio annuale. L’UFM versa il sussidio annuale alla CDCGP. 3 Per il trasporto di persone da parte dei Cantoni che, giusta le norme di prestazione delle società di trasporto, può essere effettuato tramite trasporti intercantonali di carcerati ma che ciò nonostante è effettuato sotto scorta di polizia, l’UFM non versa l’importo forfettario per la scorta giusta l’articolo 58 capoverso 2 lettera a.
Art. 62 cpv. 2–4 1 Un ritorno è considerato volontario se la persona interessata decide di lasciare la Svizzera spontaneamente o in seguito a una corrispondente decisione pronunciata nei suoi confronti. 2 Le misure di aiuto al ritorno possono comprendere anche prestazioni che sostenga- no il processo di reinserimento della persona che fa ritorno. 3 L’aiuto al ritorno è concesso una sola volta. I beneficiari che non partono o che ritornano in Svizzera sono tenuti a rimborsare gli importi versati.
Art. 63 Beneficiari Beneficiari delle prestazioni d’aiuto al ritorno sono persone le cui condizioni di residenza sono regolate dalla LAsi o dalle disposizioni sull’ammissione provvisoria della LStr21.
21 RS 142.20; RU 2007 5437
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Ordinanza 2 sull’asilo RU 2007
Art. 64 cpv. 1 lett. a abrogata
Titolo prima dell’art. 65
Sezione 2: Consulenza per il ritorno (Art. 93 cpv. 1 lett. a LAsi)
Art. 65 Abrogato
Art. 66 Consulenza per il ritorno I consultori per il ritorno situati nei Cantoni, nei centri di registrazione e negli aero- porti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin diffondono informazioni in merito al ritorno e all’aiuto in tal senso destinate alle autorità cantonali, alle pertinenti istitu- zioni private, alle persone del settore dell’asilo nonché alle persone giusta l’artico- lo 60 LStr22. I consultori per il ritorno forniscono agli interessati consulenze indivi- duali in vista del ritorno.
Art. 67 Competenze 1 I consultori per il ritorno sono designati dai Cantoni; sono gli unici interlocutori dell’UFM. 2 I Cantoni possono istituire e gestire di comune intesa le strutture necessarie alla consulenza al ritorno o incaricare terzi a tal fine. Assicurano che i servizi di consu- lenza al ritorno abbiano accesso ai dati necessari per il loro lavoro, in particolare ai dati personali e ai dati concernenti le procedure. 3 La competenza per i consultori per il ritorno situati nei centri di registrazione e negli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin spetta all’UFM. Esso può dele- gare tale compito a terzi.
Art. 68 Sussidi federali ai Cantoni 1 L’UFM versa i sussidi federali ai Cantoni per la consulenza per il ritorno giusta l’articolo 66 nel quadro del preventivo da fissarsi annualmente. Essi servono esclu- sivamente a coprire le spese amministrative e di personale ordinarie insorte nel quadro della consulenza per il ritorno giusta l’articolo 66. 2 I sussidi federali versati ai Cantoni per la consulenza per il ritorno sono composti da una somma forfettaria di base e da una somma forfettaria per la prestazione.
3 La somma forfettaria di base è fissata come segue:
22 RS 142.20; RU 2007 5437
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Ordinanza 2 sull’asilo RU 2007
Cantone franchi Cantone franchi
Argovia 124 347 Nidvaldo 46 322 Appenzello Esterno 39 419 Obvaldo 40 172 Appenzello Interno 30 730 Sciaffusa 43 009 Basilea Campagna 83 569 Svitto 53 972 Basilea Città 51 002 Soletta 74 964 Berna 251 130 San Gallo 95 564 Friburgo 85 429 Ticino 63 855 Ginevra 119 238 Turgovia 41 323 Glarona 42 412 Uri 36 206 Grigioni 57 108 Vaud 166 569 Giura 40 862 Vallese 94 440 Lucerna 95 849 Zugo 50 143 Neuchâtel 60 055 Zurigo 312 312
4 La somma forfettaria per la prestazione ammonta a 600 franchi per ogni persona
che durante l’anno precedente ha lasciato la Svizzera.
5 L’80 per cento del versamento delle somme forfettarie giusta i capoversi 3 e 4
avviene ogni primo trimestre dell’anno civile corrente sui conti di compensazione dei Cantoni presso i Servizi federali di cassa e contabilità. Gli importi restanti sono versati alla fine dell’anno civile se, conformemente alla legge federale del 5 ottobre 199023 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi; LSu), non sono tagliati o non devono essere rimborsati.
6 Presupposto per l’erogazione dei contributi federali di cui al capoverso 5 è
l’esistenza di un rapporto di attività dei Cantoni per l’anno civile successivo.
7 In caso di considerevole aumento o diminuzione delle domande d’asilo il DFGP
può adattare le somme forfettarie di cui ai capoversi 3 e 4.
Art. 68a Contributi federali per compiti supplementari
1 L’UFM può prendere accordi con i Cantoni per l’esecuzione di compiti supple-
mentari che non figurano tra quelli di cui all’articolo 66. 2 Tra questi compiti rientrano ad esempio l’attuazione di programmi particolarmente dispendiosi all’estero o l’esecuzione di sondaggi specifici e di attività informative. 3 L’esecuzione di questi compiti supplementari, così come il rimborso finanziario ai Cantoni, sono disciplinati nel quadro degli accordi tra l’UFM e i Cantoni. 4 I Cantoni possono sottoporre all’UFM progetti che rientrano tra quelli di cui ai capoversi 1 e 2. L’UFM si esprime in merito all’utilità del progetto e decide in merito al suo finanziamento.
23 RS 616.1
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Art. 69 e 70 Abrogati
Titolo prima dell’art. 71
Sezione 3: Programmi all’estero (art. 93 cpv. 1 lett. c LAsi)
Art. 71 In generale 1 I programmi all’estero incoraggiano il ritorno e l’integrazione duratura di determi- nati gruppi di persone nel Paese d’origine, di provenienza o in uno Stato terzo e sono limitati nel tempo. Singole parti di siffatti programmi possono svolgersi anche prima della partenza delle persone interessate. 2 I programmi all’estero possono comprendere in particolare una o più delle seguenti misure a favore delle persone che ritornano: a. la preparazione, l’organizzazione e l’accompagnamento del viaggio di ritor- no nonché la facilitazione dell’entrata e della continuazione del viaggio nel Paese d’origine, di provenienza o in uno Stato terzo; b. il sostegno della reintegrazione scolastica, professionale e sociale. 3 I programmi all’estero possono includere anche prestazioni d’aiuto sotto forma di aiuto strutturale a favore delle autorità del Paese d’origine o della popolazione indigena. 4 Sono considerati programmi all’estero anche i provvedimenti nei Paesi di prove- nienza o di transito che concorrono alla prevenzione della migrazione irregolare in Svizzera, ad esempio lo svolgimento di campagne informative destinate a persone nel settore degli stranieri e dell’asilo.
Art. 72 Competenza e cooperazione 1 L’UFM stabilisce la cerchia dei beneficiari e definisce gli obiettivi dei programmi di cui all’articolo 71. 2 La Direzione dello sviluppo e della cooperazione del Dipartimento federale degli affari esteri pianifica e attua i programmi all’estero. A tale scopo agisce d’intesa con l’UFM.
Sezione 4: Aiuto individuale al ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi)
Art. 73 Premesse All’aiuto individuale al ritorno può far capo chiunque abbia comprovatamente preso tutte le disposizioni necessarie per lasciare la Svizzera.
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Art. 74 Erogazione 1 L’aiuto individuale al ritorno è assegnato sotto forma di importo forfettario nel quadro del preventivo da stabilire annualmente. 2 La somma forfettaria per l’aiuto individuale al ritorno giusta il capoverso 1 am- monta al massimo a 1000 franchi per persona. Può essere scaglionata individual- mente, in particolare in base all’età e alla durata del soggiorno. 3 Per le persone che si trattengono in Svizzera per almeno tre mesi, la somma forfet- taria può essere sostituita da un aiuto materiale supplementare. Questo aiuto com- prende misure individuali ad esempio nel campo del lavoro, della formazione e dell’alloggio.
4 L’aiuto materiale supplementare è concesso fino ad un valore massimo di 3000
franchi per persona o famiglia. In casi particolari e motivati, soprattutto per persone considerate vulnerabili a causa della loro situazione famigliare, dell’età o dello stato di salute, l’UFM può aumentare opportunamente l’ammontare dell’aiuto materiale supplementare nel quadro del credito autorizzato. 5 In casi di rigore, in particolare in caso di persone vulnerabili giusta il capoverso 4, l’aiuto materiale supplementare può essere concesso a persone che si trattengono in Svizzera per meno di tre mesi.
Art. 74a Rapporto con le spese di partenza 1 La concessione dell’aiuto individuale al ritorno giusta l’articolo 74 esclude il rimborso supplementare del trasporto del bagaglio giusta l’articolo 59 capoverso 1 lettera c.
2 I costi per la partenza e il versamento delle spese di viaggio sono rimborsati
dall’UFM indipendentemente dalla concessione dell’aiuto individuale al ritorno giusta l’articolo 59 capoverso 1 lettera a e l’articolo 59a.
Art. 75 Aiuto medico per il ritorno 1 Se sono indispensabili cure mediche all’estero, l’UFM può versare sussidi per la loro attuazione. La durata dell’aiuto medico è di al massimo sei mesi. 2 In caso di cure mediche indispensabili la durata del trattamento può essere prolun- gata se ciò consente di raggiungere una guarigione definitiva. Le prestazioni di aiuto a tempo illimitato sono tuttavia escluse. 3 L’aiuto individuale al ritorno può comportare anche la consegna di farmaci o il versamento di una somma forfettaria per prestazioni mediche.
Art. 76 Partenza verso uno Stato terzo 1 È possibile concedere l’aiuto individuale al ritorno in caso di partenza verso uno Stato terzo che non è lo Stato d’origine o di provenienza. L’interessato dev’essere autorizzato a soggiornare in maniera prolungata nello Stato terzo.
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2 Non è concesso l’aiuto individuale al ritorno se la persona interessata prosegue il proprio viaggio a destinazione di uno Stato dell’UE o dell’AELS oppure di uno Stato terzo quale Stati Uniti, Canada o Australia.
Art. 77 Competenza 1 I servizi cantonali competenti esaminano se siano soddisfatte le premesse per il versamento dell’aiuto individuale al ritorno e non sussistano motivi d’esclusione e decidono in merito alla concessione della somma forfettaria in base all’articolo 74. 2 L’UFM decide su richiesta dei servizi cantonali competenti in merito alla conces- sione dell’aiuto materiale supplementare di cui all’articolo 74.
Art. 78 Versamento L’UFM può versare sussidi di aiuto individuale al ritorno negli aeroporti internazio- nali di Zurigo–Kloten e Ginevra–Cointrin o nel Paese di destinazione e delegare tale compito a terzi.
II
Disposizione transitoria della modifica del 24 ottobre 2007 1 La Confederazione versa ai Cantoni un sussidio unico di 15 000 franchi per ogni persona la cui decisione sull’asilo o sull’allontanamento è passata in giudicato prima del 1° gennaio 2008 o la cui ammissione provvisoria è stata revocata con decisione passata in giudicato, se non ha ancora lasciato definitivamente la Svizzera o non è partita senza essere controllata. Il versamento è effettuato nel primo trimestre 2008.
2 La Confederazione versa ai Cantoni un sussidio unico di 3500 franchi per ogni
persona ammessa provvisoriamente al 31 dicembre 2007. Il versamento è effettuato nel primo trimestre 2008. 3 Le somme forfettarie giusta gli articoli 22 e 26 sono adeguate al rincaro per il 2008. 4 Il fattore della struttura famigliare per Cantone giusta gli articoli 23 e 27 nonché la quota parte per i premi delle casse malati, la franchigia minima e le aliquote percen- tuali giusta gli articoli 22 capoverso 6 e 26 capoverso 5 sono stabiliti, per il 2008, in base agli effettivi al 31 gennaio 2008 registrati nella banca dati dell’UFM. 5 Le procedure di rimborso delle spese dell’aiuto sociale, inclusi i pagamenti retroat- tivi e i rimborsi per il periodo precedente l’entrata in vigore delle modifiche della presente ordinanza, si basano sul vecchio diritto. 6 Per i richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone biso- gnose di protezione non titolari di un permesso di dimora che con l’entrata in vigore della presente modifica d’ordinanza sottostanno all’obbligo del contributo speciale giusta l’articolo 86 LAsi, il periodo dall’assunzione della prima attività lucrativa sottostante all’obbligo di garanzia o il periodo dal passaggio in giudicato della
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decisione relativa a un primo ritiro di valori patrimoniali è computato sulla durata dell’obbligo di pagare il contributo speciale. 7 I rimborsi effettuati in virtù di un conteggio intermedio giusta l’articolo 16 OAsi 2 nella versione dell’11 agosto 199924 sono computati interamente sull’obbligo di pagare il contributo speciale delle persone sottostanti all’obbligo del contributo speciale interessate da tale conteggio intermedio. 8 Le prestazioni di garanzia giusta gli articoli 86 della legge sull’asilo nella versione del 26 giugno 199825 e 14c capoverso 6 LDDS26 sono incassate interamente dalla Confederazione, tenuto conto degli eventuali rimborsi giusta il capoverso 6, e sono computate interamente sull’obbligo di pagare il contributo speciale fino all’importo massimo di quest’ultimo, ossia 15 000 franchi. Le prestazioni di garanzia che ecce- dono l’importo di 15 000 franchi sono restituite al titolare del conto oppure sono computate sull’obbligo del contributo speciale del coniuge.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008
24 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
24 RU 1999 2318 25 RU 1999 2262 26 RU 1999 2262
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