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AS 2007 5949

Decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore

Decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore

del 22 giugno 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 19 capoverso 3 della legge federale del 3 ottobre 20031 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC); visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20062, decreta:

Art. 1 Importo iniziale dei mezzi finanziari destinati alla compensazione dei casi di rigore

1 L’importo dei mezzi finanziari destinati alla compensazione dei casi di rigore

ammonta a 430 454 000 franchi all’anno per i primi otto anni a partire dall’entrata in vigore del presente decreto federale.

2 Tale importo è finanziato per 286 969 000 franchi dalla Confederazione e per

143 485 000 franchi dai Cantoni.

3 Il contributo iniziale di ogni Cantone è stabilito nell’allegato.

Art. 2 Disposizione finale

1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007 Consiglio nazionale, 22 giugno 2007 Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

RS 613.26 Allegato (art. 1 cpv. 3)

Contributi iniziali dei Cantoni in franchi

Zurigo 24 286 000 Berna 18 949 000 Lucerna 6 871 000 Uri 689 000 Svitto 2 543 000 Obvaldo 640 000 Nidvaldo 734 000 Glarona 762 000 Zugo 1 952 000 Friburgo 4 718 000 Soletta 4 826 000 Basilea Città 3 828 000 Basilea Campagna 5 114 000 Sciaffusa 1 458 000 Appenzello Esterno 1 062 000 Appenzello Interno 291 000 San Gallo 8 920 000 Grigioni 3 751 000 Argovia 10 754 000 Turgovia 4 524 000 Ticino 6 107 000 Vaud 12 496 000 Vallese 5 431 000 Neuchâtel 3 315 000 Ginevra 8 121 000 Giura 1 343 000

Totale Cantoni 143 485 000

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Compensazione dei casi di rigore. DF RU 2007

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