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AS 2007 6437

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)

Modifica del 14 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 16 giugno 20061 sugli emolumenti per il traffico di animali è modi- ficata come segue:

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina gli emolumenti: a. riscossi presso i detentori di animali per l’identificazione e la registrazione degli animali ad unghia fessa, nonché per la registrazione del traffico di animali nella banca dati sul traffico di animali; b. riscossi dai servizi ufficiali per estratti di dati o per la loro valutazione ai sensi del numero 9 dell’allegato; c. riscossi presso terzi per la consultazione di dati ai sensi del numero 8 dell’al- legato.

II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato (art. 3)

Emolumenti per il traffico di animali

n. 2 lett. a Abrogata

n. 3 fr.

Emolumento per la sostituzione di ciascun marchio auricolare per 2.50 animali della specie bovina, con un termine di consegna di cinque giorni feriali

n. 6 Tassa amministrativa secondo l’articolo 3 capoverso 2 per: a. l’indicazione mancante o lacunosa della razza, del colore, 2.– del sesso, del numero dell’azienda detentrice dell’animale o del tipo di uscita b. la notifica mancante o l’indicazione mancante o lacunosa 5.– del numero dell’azienda detentrice dell’animale, del numero di identificazione dell’animale, del numero di identificazione della madre o del padre, della data di nascita, d’entrata o d’uscita, della data del decesso o della macellazione dell’animale c. i solleciti per fatture non saldate 20.–

n. 8 Emolumenti per le consultazioni ai sensi dell’articolo 6 capo- verso 2 dell’ordinanza BDTA del 23 novembre 20052, sempre che non siano gratuite: a. per i dati di base di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a –.20 dell’ordinanza BDTA e per il nome e l’indirizzo del detentore degli animali che teneva l’animale al momento della nascita, per ogni animale e destinatario dei dati. Richieste ripetitive riguardanti lo stesso animale e prove- nienti dallo stesso destinatario dei dati non sono soggette a emolumento.

2 RS 916.404

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b. per i dati riguardanti le variazioni di cui all’articolo 4 –.50 capoverso 1 lettere a–g dell’ordinanza BDTA, per ogni animale e destinatario dei dati. Richieste ripetitive riguardanti lo stesso animale e provenienti dallo stesso destinatario dei dati non sono soggette a emolumento. c. per i dati riguardanti l’effettivo di un’azienda detentrice di 5.– animali nel corso di un anno civile, secondo gli articoli 2 lettera e, nonché 3 capoverso 1 lettere b–d dell’ordinanza BDTA, e per il numero di identificazione, il sesso, la razza e il colore dei singoli animali che si trovano nell’azienda detentrice o che vi si trovavano dall’inizio dell’anno civile. L’emolumento si intende per anno civile, azienda detentrice di animali e destinatario dei dati. Richieste ripetitive riguardanti lo stesso animale e provenienti dallo stesso destinatario dei dati sono soggette a emolumento solo se sono state presentate nel corso di anni civili diversi.

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