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AS 2007 6657

Ordinanza relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp)

Ordinanza relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite* (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp)

del 7 dicembre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 33 della legge del 22 giugno 20071 sullo Stato ospite (LSO), decreta:

Capitolo 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina le modalità d’esecuzione della LSO. Definisce in particolare: a. l’estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni che possono essere accordate in funzione del tipo di beneficiario istituzionale; b. le condizioni di entrata sul territorio svizzero, di soggiorno e di lavoro delle persone beneficiarie; c. le procedure applicabili all’acquisto di fondi da parte di beneficiari istituzio- nali; d. le modalità di conferimento degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno. 2 Le condizioni di entrata sul territorio svizzero, di soggiorno e di lavoro dei dome- stici privati sono disciplinate in un’ordinanza separata.

Art. 2 Definizione di missione permanente o altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative Per missione permanente o altra rappresentanza presso organizzazioni intergoverna- tive si intendono segnatamente: a. le missioni permanenti presso l’Ufficio delle Nazioni Unite o di altre orga- nizzazioni intergovernative, comprese le missioni permanenti presso l’Organizzazione mondiale del commercio b. le rappresentanze permanenti presso la Conferenza sul disarmo;

RS 192.121 * I termini che designano le persone si applicano parimenti alle donne e agli uomini. 1 RS 192.12

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c. le delegazioni permanenti di organizzazioni intergovernative presso organiz- zazioni intergovernative; d. gli uffici di osservatori.

Art. 3 Definizione di missione speciale Per missione speciale ai sensi della Convenzione dell’8 dicembre 19692 sulle mis- sioni speciali si intendono: a. le missioni temporanee composte di rappresentanti di uno Stato inviate pres- so la Svizzera conformemente all’articolo 2 della Convenzione sulle missio- ni speciali; b. le missioni temporanee composte di rappresentanti di Stati nell’ambito di riunioni di due o più Stati conformemente all’articolo 18 della Convenzione dell’8 dicembre 1969 sulle missioni speciali; c. le missioni temporanee composte di rappresentanti di uno Stato e di rappre- sentanti non statali nel caso in cui la missione si svolga nell’ambito dei buo- ni uffici della Svizzera.

Art. 4 Definizione di titolare principale Per titolare principale si intendono le persone beneficiarie menzionate nell’arti- colo 2, capoverso 2 lettere a e b LSO

Art. 5 Definizione di membri del personale locale Per membri del personale locale si intendono le persone assunte da uno Stato per svolgere funzioni ufficiali ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19613, sulle relazioni diplomatiche, della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19634 sulle relazioni consolari o della Convenzione dell’8 dicembre 19695 sulle missioni specia- li, ma che non fanno parte del personale trasferibile dello Stato accreditante o dello Stato d’invio. Tali persone possono essere cittadini dello Stato accreditante o dello Stato d’invio oppure cittadini di un altro Stato. Svolgono generalmente le funzioni attribuite al personale di servizio ai sensi delle suddette Convenzioni, ma possono anche essere incaricate di svolgere altre funzioni previste delle suddette Conven- zioni.

2 RS 0.191.2 3 RS 0.191.01 4 RS 0.191.02 5 RS 0.191.2

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Capitolo 2: Estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni Sezione 1: Beneficiari istituzionali

Art. 6 In generale 1 Ricevono tutti i privilegi, le immunità e le facilitazioni previsti dall’articolo 3 LSO conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali, i seguenti benefi- ciari istituzionali: a. le organizzazioni intergovernative; b. le istituzioni internazionali; c. le missioni diplomatiche; d. i posti consolari; e. le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergo- vernative; f. le missioni speciali; g. le conferenze internazionali; h. i segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale; i. le commissioni indipendenti; j. i tribunali internazionali; k. i tribunali arbitrali.

2 Alle missioni diplomatiche e alle missioni permanenti o altre rappresentanze

presso organizzazioni intergovernative si applica in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19616 sulle relazioni diplomatiche. 3 Ai posti consolari si applica in particolare la Convenzione di Vienna del 24 aprile

19637 sulle relazioni consolari.

4 Alle missioni speciali si applica in particolare la Convenzione dell’8 dicembre

19698 sulle missioni speciali.

5 I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordati alle commissioni indipen- denti per la durata di attività prevista della commissione. La decisione di conferi- mento dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni può essere prorogata per una durata limitata se le circostanze lo giustificano, segnatamente se il mandato della commissione indipendente è prorogato o se essa necessita di un periodo supplemen- tare per redigere e pubblicare il suo rapporto.

6 RS 0.191.01 7 RS 0.191.02 8 RS 0.191.2

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Art. 7 Organizzazioni internazionali quasi intergovernative Alle organizzazioni internazionali quasi intergovernative sono accordati tutti o parte dei privilegi e delle immunità seguenti: a. l’inviolabilità degli archivi; b. l’esenzione dalle imposte dirette; c. l’esenzione dalle imposte indirette; d. la libera disponibilità di fondi, divise, numerario e altri valori mobiliari.

Art. 8 Altri organismi internazionali 1 Agli altri organismi internazionali possono essere accordati tutti i privilegi, le immunità e le facilitazioni previsti dall’articolo 3 LSO. 2 Per determinare l’estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni in ogni singolo caso, il Consiglio federale tiene conto segnatamente della struttura dell’organismo e dei suoi legami con le organizzazioni intergovernative, le istituzio- ni internazionali o gli Stati con cui collabora, nonché del ruolo che tale organismo svolge nelle relazioni internazionali e della sua notorietà a livello internazionale. 3 Fatte salve disposizioni particolari derivanti dagli accordi di sede conclusi con il Consiglio federale o da altri trattati internazionali di cui la Svizzera è parte, un’organizzazione intergovernativa o un’istituzione internazionale può ospitare un altro organismo internazionale solo d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Sezione 2: Persone beneficiarie

Art. 9 Principi 1 I privilegi, le immunità e le facilitazioni conferiti alle persone beneficiarie sono accordati a favore del beneficiario istituzionale interessato e non a titolo individuale. Non hanno lo scopo di favorire l’individuo, ma di assicurare l’efficace adempimento delle funzioni del beneficiario istituzionale. 2 I privilegi, le immunità e le facilitazioni dipendono dall’effettivo esercizio di una funzione ufficiale accertato dal DFAE, se si tratta delle persone di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a e b LSO. Dipendono dall’autorizzazione di accompagnare il titolare principale accordata dal DFAE, se si tratta delle persone di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera c LSO. 3 Qualsiasi questione relativa all’accertamento dell’esercizio effettivo di una funzio- ne ufficiale, all’autorizzazione di accompagnare il titolare principale, all’estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni accordati o qualsiasi altro tema concernente lo statuto giuridico in Svizzera delle persone beneficiarie sono risolti tra il DFAE e il beneficiario istituzionale interessato, conformemente agli usi diploma- tici, escluso qualsiasi intervento individuale della persona beneficiaria.

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Art. 10 Estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni L’estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni accordati alle persone chiamate in veste ufficiale, a titolo permanente o no, presso uno dei beneficiari istituzionali menzionati nell’articolo 6 capoverso 1 è determinata in funzione della categoria di persone cui appartengono conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali. Tali persone sono ripartite nelle diverse categorie previste dal diritto internazionale.

Art. 11 Categorie di persone beneficiarie 1 Per le organizzazioni intergovernative, le istituzioni internazionali, le conferenze internazionali, i segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale, le commissioni indipendenti e gli altri organismi internazionali, le categorie di persone beneficiarie sono segnatamente le seguenti: a. i membri dell’alta direzione; b. gli alti funzionari; c. gli altri funzionari; d. i rappresentanti dei membri dell’organizzazione; e. i periti e tutte le persone chiamate in veste ufficiale presso questi beneficiari istituzionali; f. le persone autorizzate ad accompagnare le persone menzionate nelle let- tere a–e. 2 Per i tribunali internazionali e i tribunali arbitrali, oltre alle categorie menzionate nel capoverso 1, le categorie di persone beneficiarie sono segnatamente le seguenti: a. i giudici; b. i procuratori, i procuratori aggiunti e il personale dell’Ufficio del procurato- re; c. i cancellieri, i cancellieri aggiunti e i membri del personale della cancelleria; d. i collegi di difesa (avvocati), i testimoni e le vittime; e. gli arbitri; f. le persone autorizzate ad accompagnare le persone menzionate nelle let- tere a–e. 3 Per le missioni diplomatiche, i posti consolari, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e le missioni speciali, le categorie di persone beneficiarie sono segnatamente le seguenti: a. i membri del personale diplomatico; b. i membri del personale amministrativo e tecnico; c. i membri del personale di servizio; d. i funzionari consolari; e. gli impiegati consolari;

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f. i membri del personale locale; g. le persone autorizzate ad accompagnare le persone menzionate nelle let- tere a–f.

Art. 12 Persone chiamate in veste ufficiale presso un’organizzazione internazionale quasi intergovernativa

1 Alle persone che non hanno la cittadinanza svizzera e sono chiamate in veste

ufficiale, a titolo permanente o no, presso un’organizzazione internazionale quasi intergovernativa sono accordati, per la durata delle loro funzioni ufficiali, tutti o parte dei privilegi e delle immunità seguenti: a. l’esenzione dalle imposte dirette sugli stipendi, le rimunerazioni e le inden- nità versati loro dall’organizzazione internazionale quasi intergovernativa; b. l’esenzione dalle imposte sulle prestazioni in capitale dovute loro per qual- siasi motivo da una cassa pensioni o da un’istituzione di previdenza sociale, al momento del loro versamento; per contro non beneficiano dell’esenzione i redditi di capitali versati, il patrimonio costituito da tali capitali, nonché le rendite e le pensioni che l’organizzazione internazionale quasi intergoverna- tiva paga agli ex-membri del suo personale; c. l’esenzione dalle disposizioni in materia di entrata e di soggiorno in Sviz- zera.

2 Ai membri dell’Assemblea generale, del Consiglio di fondazione, del Consiglio

esecutivo o di qualsiasi altro organo corrispondente dell’organizzazione internazio- nale quasi intergovernativa possono essere accordate l’immunità di giurisdizione penale, civile e amministrativa per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni e l’inviolabilità dei documenti.

Art. 13 Persone chiamate in veste ufficiale presso un altro organismo internazionale L’estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni accordate alle persone chiamate in veste ufficiale, a titolo permanente o no, presso un altro organismo internazionale è definita in funzione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni accordati dal Consiglio federale all’altro organismo internazionale in virtù dell’articolo 8 e della categoria di persone a cui appartengono.

Art. 14 Personalità che esercitano un mandato internazionale Alle personalità che esercitano un mandato internazionale possono essere accordati tutti i privilegi, le immunità e le facilitazioni previsti dall’articolo 3 LSO. Il Consi- glio federale determina l’estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni in funzione delle condizioni di ogni singolo caso.

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Art. 15 Durata dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni accordati alle persone beneficiarie 1 I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordati alle persone beneficiarie per la durata delle loro funzioni ufficiali. 2 I privilegi, le immunità e le facilitazioni accordati alle persone che accompagnano il titolare principale prendono fine nello stesso momento di quelli accordati a quest’ultimo, fatte salve le disposizioni contrarie della presente ordinanza (cap. 3). 3 I privilegi, le immunità e le facilitazioni accordate ai domestici privati prendono fine un mese dopo che i rapporti di servizio sono cessati, anche nel caso in cui sussista una controversia di lavoro con il loro ex datore di lavoro.

4 Il DFAE decide caso per caso se occorre accordare una proroga per una durata

limitata alla fine delle funzione ufficiale conformemente agli usi internazionali (termine di cortesia) per permettere alle persone interessate di definire le modalità della loro partenza.

Capitolo 3: Condizioni di entrata sul territorio svizzero, di soggiorno e di lavoro delle persone beneficiarie

Art. 16 Condizioni di entrata

1 Al momento dell’entrata in funzione, le persone beneficiarie devono essere in

possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto. 2 La domanda di entrata in funzione è inviata al DFAE dal beneficiario istituzionale interessato.

Art. 17 Condizioni di soggiorno 1 Il DFAE rilascia una carta di legittimazione ai membri del personale dei beneficiari istituzionali stabiliti in Svizzera che beneficiano di privilegi e immunità e alle perso- ne autorizzate ad accompagnarli. Determina le condizioni di rilascio e i diversi tipi di carte di legittimazione. 2 La competente autorità cantonale di polizia degli stranieri rilascia una carta di soggiorno di diritto ordinario conformemente alla legislazione vigente alle persone chiamate in veste ufficiale che beneficiano soltanto di esenzioni fiscali e alle persone autorizzate ad accompagnarle. 3 La carta di legittimazione del DFAE serve da carta di soggiorno in Svizzera, attesta i privilegi e le immunità di cui beneficia il suo titolare ed esenta quest’ultimo dall’obbligo del visto per la durata delle sue funzioni. 4 Le persone beneficiarie titolari di una carta di legittimazione del DFAE sono esenti dall’obbligo di annunciarsi alle autorità cantonali competenti in materia di controllo degli abitanti. Esse possono nondimeno annunciarsi volontariamente.

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Art. 18 Condizioni di lavoro 1 I beneficiari istituzionali determinano, conformemente al diritto internazionale, le condizioni di lavoro applicabili al loro personale. 2 I membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari, delle missioni perma- nenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e i membri delle missioni speciali che sono di cittadinanza svizzera o che sono domiciliati in Svizzera al momento della loro assunzione sottostanno al diritto del lavoro svizzero. La scelta del diritto estero è possibile solo nei limiti definiti dal diritto svizzero. 3 I membri del personale locale delle missioni diplomatiche, dei posti consolari, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergoverna- tive e i membri delle missioni speciali sottostanno al diritto del lavoro svizzero indipendentemente dalla loro cittadinanza e dal luogo del loro reclutamento La scelta del diritto estero è possibile solo nei limiti definiti dal diritto svizzero.

Art. 19 Previdenza sociale Se in virtù del diritto internazionale il beneficiario istituzionale non è assoggettato, quale datore di lavoro, alla legislazione sociale svizzera obbligatoria e se i membri del personale del beneficiario istituzionale non sottostanno a detta legislazione svizzera, il beneficiario istituzionale determina le modalità di protezione sociale applicabili al suo personale conformemente al diritto internazionale e attua il suo regime di assicurazioni sociali.

Art. 20 Persone autorizzate ad accompagnare

1 Lepersone seguenti sono autorizzate ad accompagnare il titolare principale e

godono degli stessi privilegi, immunità e facilitazioni del titolare principale che accompagnano, se vivono in comunione domestica con lo stesso: a. il coniuge del titolare principale; b. il partner dello stesso sesso del titolare principale, in caso di unione domesti- ca registrata, se l’unione domestica è conforme a una legislazione estera equivalente o il partner è considerato partner ufficiale o persona a carico dal beneficiario istituzionale interessato; c. il concubino del titolare principale (persone non coniugate, ai sensi del dirit- to svizzero, di sesso opposto), se il concubino è considerato partner ufficiale o persona a carico dal beneficiario istituzionale; d. i figli non coniugati del titolare principale sino all’età di 25 anni; e. i figli non coniugati del coniuge, del partner o del concubino del titolare principale sino all’età di 25 anni, se sono ufficialmente a carico del coniuge, del partner o del concubino. 2 Le persone seguenti possono, a titolo eccezionale, essere autorizzate dal DFAE ad accompagnare il titolare principale se vivono in comunione domestica con lui; esse beneficiano di una carta di legittimazione, ma non godono di privilegi, immunità o facilitazioni:

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a. il partner dello stesso sesso del titolare principale, se il partner non è ricono- sciuto quale partner ufficiale o persona a carico dal beneficiario istituzionale, ma la domanda per la carta di soggiorno è presentata dal beneficiario istitu- zionale interessato ed è fornita la prova di una relazione di lunga durata, nel caso in cui le persone interessate non siano in grado di fare registrare un’unione domestica conformemente al diritto svizzero o a un diritto estero; b. il concubino del titolare principale (persone non coniugate, ai sensi del dirit- to svizzero, di sesso opposto) se il concubino non è riconosciuto partner ufficiale o persona a carico dal beneficiario istituzionale, ma la domanda per la carta di soggiorno è presentata dal beneficiario istituzionale interessato ed è fornita la prova di una relazione di lunga durata; c. i figli non coniugati del titolare principale di età superiore a 25 anni che sono interamente a carico del titolare principale; d. i figli non coniugati di età superiore a 25 anni del coniuge, del partner o del concubino del titolare principale che sono interamente a carico del titolare principale; e. gli ascendenti del titolare principale, del suo coniuge, del suo partner o del suo concubino ai sensi del capoverso 1 che sono interamente a carico del titolare principale; f. altre persone che sono interamente a carico del titolare principale, a titolo eccezionale, se non possono essere affidate a terzi nel loro Stato d’origine (casi di forza maggiore). 3 I domestici privati possono essere autorizzati dal DFAE ad accompagnare il titola- re principale se adempiono le condizioni previste nell’ordinanza separata sulle condizioni di entrata sul territorio svizzero, di soggiorno e di lavoro menzionata nell’articolo 1 capoverso 2.

4 Le domande volte ad autorizzare le persone menzionate nel presente articolo ad

accompagnare il titolare principale devono essere presentate prima dell’entrata in Svizzera delle persone di accompagnamento.

5 Il DFAE determina nel singolo caso se la persona che desidera accompagnare il

titolare principale adempie le condizioni secondo il presente articolo. Qualsiasi questione che potrebbe porsi in proposito è risolta d’intesa tra il DFAE e il benefi- ciario istituzionale interessato conformemente agli usi diplomatici, escluso qualsiasi intervento individuale della persona beneficiaria.

Art. 21 Accesso al mercato del lavoro delle persone chiamate in veste ufficiale 1 Le persone chiamate in veste ufficiale presso un beneficiario istituzionale devono, in linea di principio, esercitare le loro funzioni ufficiali a tempo pieno. Sono fatte salve le disposizioni speciali applicabili ai consoli onorari in virtù della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19639 sulle relazioni consolari e quelle che si applicano alle

9 RS 0.191.02

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persone le cui funzioni sono limitate a un mandato particolare, quali gli avvocati che partecipano ai procedimenti davanti ai tribunali internazionali o ai tribunali arbitrali. 2 Le persone chiamate in veste ufficiale possono, a titolo eccezionale, essere autoriz- zate dalle competenti autorità cantonali a esercitare un’attività lucrativa accessoria sino a un massimo di 10 ore settimanali, a condizione che risiedano in Svizzera e che questa attività non sia incompatibile con l’esercizio delle loro funzioni ufficiali. La competente autorità cantonale decide d’intesa con il DFAE.

3 L’insegnamento in un settore di competenza specifico può in particolare essere

considerato come attività lucrativa accessoria ammissibile. Per contro, sono conside- rate incompatibili con le funzioni ufficiali segnatamente tutte le attività di carattere commerciale. 4 La persona chiamata in veste ufficiale che esercita un’attività lucrativa accessoria non beneficia di nessun privilegio o immunità in relazione a tale attività. Essa non beneficia segnatamente dell’immunità di giurisdizione penale, civile o amministrati- va e dell’immunità di esecuzione se si tratta di una causa concernente l’attività lucrativa accessoria. La persona chiamata in veste ufficiale sottostà al diritto svizze- ro per quanto concerne l’attività lucrativa accessoria; essa sottostà in particolare alla legislazione svizzera sulla sicurezza sociale e i redditi dell’attività lucrativa accesso- ria sono imponibili in Svizzera, fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni bilaterali di doppia imposizione o di convenzioni di sicurezza sociale.

Art. 22 Accesso facilitato al mercato del lavoro delle persone autorizzate ad accompagnare il titolare principale 1 Le persone seguenti hanno un accesso facilitato al mercato del lavoro svizzero, limitato alla durata delle funzioni del titolare principale, se sono autorizzate ad accompagnarlo conformemente all’articolo 20 capoverso 1, risiedono in Svizzera e vivono in comunione domestica con esso: a. il coniuge del titolare principale ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 let- tera a; b. il partner dello stesso sesso del titolare principale ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 lettera b; c. il concubino del titolare principale ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 let- tera c; d. i figli non coniugati del titolare principale ai sensi dell’articolo 20 capoverso

1 lettera d se sono entrati in Svizzera quale persona autorizzata ad accompa-

gnarlo prima dei 21 anni; essi possono fare uso dell’accesso facilitato al mercato del lavoro sino a 25 anni. Dopo i 25 anni, devono regolare le loro condizioni di soggiorno e di lavoro in Svizzera conformemente alla legisla- zione concernente la dimora e il domicilio degli stranieri; e. i figli non coniugati del coniuge, del partner o del concubino del titolare principale ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 lettera e se sono entrati in Svizzera quale persona autorizzata ad accompagnare il titolare principale prima dei 21 anni; essi possono fare uso dell’accesso facilitato al mercato

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del lavoro sino a 25 anni. Dopo i 25 anni, devono regolare le loro condizioni di soggiorno e di lavoro in Svizzera conformemente alla legislazione con- cernente la dimora e il domicilio degli stranieri. 2 Per facilitare la ricerca di un impiego, il DFAE consegna, su richiesta, alle persone di cui al capoverso 1 un documento destinato ad attestare ai potenziali datori di lavoro che la persona interessata non sottostà al contingentamento della manodopera estera, al principio della priorità in materia di reclutamento e alle disposizioni sul mercato del lavoro (principio della priorità dei lavoratori residenti e controllo pre- ventivo delle condizioni di remunerazione e di lavoro). 3 Le persone di cui al capoverso 1 che esercitano un’attività lucrativa beneficiano di un permesso speciale designato «permesso Ci» rilasciato dalla competente autorità cantonale in cambio della loro carta di legittimazione, dietro presentazione di un contratto di lavoro o di una proposta di lavoro oppure dietro dichiarazione di voler esercitare un’attività lucrativa indipendente comprendente una descrizione di tale attività. L’attività indipendente può essere effettivamente esercitata soltanto se il titolare del permesso Ci ha ottenuto dalle competenti autorità le necessarie autoriz- zazioni per esercitare la professione o l’attività in questione. 4 Le persone di cui al capoverso 1 che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera sottostanno, per tale attività, al diritto svizzero. Non beneficiano in particolare di nessun privilegio o immunità, sottostanno alla legislazione svizzera sulla sicurezza sociale e i redditi dell’attività lucrativa sono imponibili in Svizzera, fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni bilaterali di doppia imposizione o di conven- zioni di sicurezza sociale. 5 Il DFAE disciplina le altre modalità di attuazione d’intesa con l’Ufficio federale della migrazione.

Capitolo 4: Modalità di conferimento dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni

Art. 23 Conferimento 1 Fatti salvi i privilegi, le immunità e le facilitazioni derivanti direttamente dal diritto internazionale, il Consiglio federale determina caso per caso i privilegi, le immunità e le facilitazioni conferiti al beneficiario istituzionale e alle persone chiamate in veste ufficiale presso lo stesso, alle personalità che esercitano un mandato interna- zionale e alle persone di cui all’articolo 20.

2 Il DFAE ha la competenza di accordare privilegi, immunità e facilitazioni e di

concludere a tal fine accordi internazionali se l’attività del beneficiario istituzionale è prevista per una durata massima di un anno: a. alle missioni speciali, alle persone chiamate in veste ufficiale presso le stesse e alle persone autorizzate ad accompagnare queste ultime; b. alle conferenze internazionali, alle persone chiamate in veste ufficiale presso le stesse e alle persone autorizzate ad accompagnare queste ultime.

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Art. 24 Forme 1 Le missioni diplomatiche, i posti consolari e le missioni permanenti o altre rappre- sentanze presso organizzazioni intergovernative, come pure i loro membri e le persone autorizzate ad accompagnarli beneficiano automaticamente dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali, non appena sono stati autorizzati dal DFAE a stabilirsi in Svizzera. 2 I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordati ai beneficiari istituzionali seguenti, alle persone chiamate in veste ufficiale presso gli stessi e alle persone autorizzate ad accompagnare queste ultime mediante la conclusione di un accordo tra il Consiglio federale e il beneficiario istituzionale: a. le organizzazioni intergovernative; b. le istituzioni internazionali; c. le organizzazioni internazionali quasi intergovernative; d. i segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale; e. i tribunali internazionali; f. i tribunali arbitrali. 3 I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordati ai beneficiari istituzionali seguenti, alle persone chiamate in veste ufficiale presso gli stessi e alle persone autorizzate ad accompagnare queste ultime mediante una decisione unilaterale del Consiglio federale o del DFAE o mediante la conclusione di un accordo tra il Consi- glio federale e il beneficiario istituzionale: a. le missioni speciali; b. le conferenze internazionali; c. le commissioni indipendenti; d. gli altri organismi internazionali. 4I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordati alle personalità che esercitano un mandato internazionale mediante decisione unilaterale del Consiglio federale.

Capitolo 5: Acquisto di fondi per scopi ufficiali

Art. 25 Procedure 1 L’acquirente, o il suo rappresentante, invia la propria richiesta di acquisto di un fondo al DFAE, con copia all’autorità competente del Cantone interessato.

2 La richiesta deve contenere i seguenti elementi:

a. il progetto di atto d’acquisto con l’indicazione del modo d’acquisto (compe- ra, donazione, contratto di locazione di lunga durata, ecc.); b. lo scopo dell’acquisto (residenza del capo missione, cancelleria della rappre- sentanza, uffici ufficiali dell’organizzazione, ecc.);

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c. la descrizione del fondo in questione comprendente segnatamente la superfi- cie della particella e quella dell’edificio; se la particella non è ancora edifica- ta o se è prevista un’estensione degli edifici esistenti, la richiesta indica anche la superficie edificabile; d. la lista dei fondi di cui il beneficiario istituzionale è già proprietario in Sviz- zera, una descrizione di questi fondi comprendente segnatamente la superfi- cie delle particelle e quella degli edifici interessati, nonché l’uso cui tali fon- di sono destinati. 3 La superficie abitabile netta per gli edifici destinati all’abitazione non deve, di norma, superare 200 m2.

4 Il DFAE può stabilire condizioni per l’acquisto di un fondo. Può segnatamente

esigere la reciprocità se l’acquisto è effettuato da uno Stato estero per le necessità ufficiali della sua missione diplomatica, dei suoi posti consolari o delle sue missioni permanenti presso organizzazioni intergovernative in Svizzera.

Art. 26 Decisione Il DFAE emana una decisione dopo aver ricevuto il preavviso del Cantone interes- sato.

Capitolo 6: Aiuti finanziari e altre misure di sostegno

Art. 27 Competenze finanziarie 1 Il Consiglio federale decide sugli aiuti finanziari e sulle altre misure di sostegno il cui costo presumibile supera i 3 milioni di franchi, per quanto riguarda i contributi unici, e se supera i 2 milioni all’anno per quanto riguarda i contributi ricorrenti.

2 Il DFAE:

a. decide sugli aiuti finanziari e sugli aiuti di natura unica fino a un importo di

3 milioni di franchi;

b. decide sugli aiuti di natura finanziaria e sugli aiuti ricorrenti della durata massima di 4 anni fino a 2 milioni di franchi all’anno; c. può finanziare conferenze internazionali in Svizzera; d. può concludere accordi internazionali a questo scopo.

Art. 28 Modalità 1 Le modalità di conferimento degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno sono determinate per ogni credito nell’ambito della procedura di concessione dei crediti. 2 Le modalità di concessione dell’indennità adeguata versata ai Cantoni per i compiti che svolgono in applicazione dell’articolo 20 lettera f LSO sono oggetto di un accordo da concludere con ciascun Cantone interessato. Il DFAE è competente per

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concludere tali accordi. Fa salva, se del caso, la concessione dei relativi crediti da parte delle Camere federali.

Capitolo 7: Organizzazioni internazionali non governative

Art. 29 L’organizzazione internazionale non governativa (OING) che desidera beneficiare delle misure previste dalla legislazione federale, in particolare delle esenzioni fiscali menzionate nella legge federale del 14 dicembre 199010 sull’imposta federale diretta e delle facilitazioni in materia di impiego di personale straniero previste dalla legi- slazione svizzera, deve adempiere le condizioni poste dalla legge applicabile e indirizzare la sua domanda all’autorità competente designata dalla legge applicabile.

Capitolo 8: Competenze del DFAE

Art. 30 1 Oltre alle competenze previste nelle disposizioni speciali della presente ordinanza, il DFAE: a. negozia gli accordi che devono essere conclusi in applicazione della LSO o della presente ordinanza, in consultazione con gli uffici interessati; b. è l’autorità incaricata dell’esecuzione degli accordi concernenti i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché gli aiuti finanziari e altre misure di soste- gno; sono fatte salve le competenze speciali degli altri uffici federali; c. disciplina i dettagli per l’attuazione della presente ordinanza; sono fatte sal- ve le competenze speciali degli altri uffici federali; d. sorveglia il rispetto dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni; a tal fine prende tutte le misure necessarie conformemente agli usi internazionali; può ritirare i privilegi, le immunità e le facilitazioni a una persona fisica quando accerta un abuso e tale misura è proporzionata allo scopo perseguito; e. determina caso per caso se una persona è una «persona beneficiaria» ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettere a e c LSO conformemente al diritto inter- nazionale e le attribuisce la carta di legittimazione corrispondente alla sua funzione; f. determina caso per caso il termine di cortesia che può essere accordato a una persona beneficiaria al termine delle sue funzioni ufficiali; g. incarica il Servizio federale di sicurezza di dare mandato alle competenti autorità di polizia di attuare misure di sicurezza complementari conforme- mente all’articolo 20 lettera f LSO;

10 RS 642.11

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h. conclude gli accordi bilaterali necessari per permettere ai membri delle mis- sioni diplomatiche, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e ai membri dei posti consolari svizzeri all’estero di beneficiare degli stessi privilegi, immunità e facilitazioni accor- dati ai membri delle rappresentanze estere della stessa categoria in Svizzera.

2 Il DFAE regola la ripartizione interna delle competenze.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 31 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 32 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

7 dicembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato (art. 31)

Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 27 giugno 200111 sui Servizi di sicurezza di

competenza federale

Art. 6 cpv. 1, lett. d

1 Il Servizio provvede alla protezione delle seguenti persone:

d. persone che godono dello statuto diplomatico o consolare, nonché le altre persone protette in virtù del diritto internazionale.

2. Ordinanza del 24 ottobre 200712 sugli emolumenti della legge federale

sugli stranieri

Art. 13 cpv. 1 lett. b

1 I visti sono esenti da tassa per i seguenti stranieri:

b. persone che vengono in Svizzera in missione ufficiale, comprese le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capo- verso 2 della legge del 22 giugno 200713 sullo Stato ospite;

3. Ordinanza del 24 ottobre 200714 concernente la procedura d’entrata

e di rilascio del visto

Art. 21 cpv. 1 lett. c 1 Il DFAE è competente per le autorizzazioni e i rifiuti d’entrata nei confronti di:

c. persone che godono di privilegi, immunità e facilitazioni in virtù del diritto internazionale o conformemente all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200715 sullo Stato ospite.

11 RS 120.72 12 RS 142.209 13 RS 192.12 14 RS 142.204 15 RS 192.12

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4. Ordinanza del 3 luglio 200116 sul personale federale

Art. 88 cpv. 2 2 Per organizzazioni internazionali ai sensi della presente disposizione si intendono i beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, c, h, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 200717 sullo Stato ospite che hanno la sede in Svizzera o all’estero.

5. Ordinanza del 1° ottobre 198418 sull’acquisto di fondi da parte di

persone all’estero

Art. 5 cpv. 3 lett. a

3 Sono considerate al beneficio di un’autorizzazione corrispondente, quando sono

d’altronde date le premesse del domicilio, le persone al servizio di: a. beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200719 sullo Stato ospite se beneficiano di una carta di legittima- zione del Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 15 cpv. 2 2 Qualora la decisione sia di competenza di un’autorità federale (art. 7 lett. h, 16 cpv. 1 lett. a LAFE), l’acquirente invia la propria richiesta all’autorità cantonale di prima istanza a destinazione dell’autorità federale. Le procedure applicabili agli acquisti di fondi di cui al capitolo 3 della legge del 22 giugno 200720 sullo Stato ospite sono disciplinate nell’ordinanza del 7 dicembre 200721 sullo Stato ospite

6. Ordinanza del 7 giugno 200422 sul sistema di informazione Ordipro

del Dipartimento federale degli affari esteri

Art. 1 cpv. 2 2 Ordipro serve al trattamento dei dati concernenti le persone beneficiarie di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200723 sullo Stato ospite.

16 RS 172.220.111.3 17 RS 192.12 18 RS 211.412.411 19 RS 192.12 20 RS 192.12 21 RS 192.121 22 RS 235.21 23 RS 192.12

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Art. 3 lett. v e w In Ordipro la Missione ed il Protocollo trattano i seguenti dati personali: v. numero d’assicurato ai sensi dell’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194624 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d’assicurato AVS); w. luogo di nascita.

Art. 4 cpv. 1 1 I dati delle persone di cui all’articolo 1 capoverso 2 sono raccolti e trattati dal Protocollo e dalla Missione.

Art. 5 cpv. 2 lett. g 2 Sono autorizzati ad accedere ai dati esclusivamente per chiarimenti sull’identità delle persone: g. la cassa di compensazione di Berna.

7. Ordinanza del 1° novembre 200625 sulle dogane

Art. 6 cpv. 2 2 La franchigia doganale per merci destinate ai beneficiari istituzionali e alle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 200726 sullo Stato ospite è disciplinata conformemente: a. all’ordinanza del 23 agosto 198927 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera; b. all’ordinanza del 13 novembre 198528 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali orga- nizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

24 RS 831.10 25 RS 631.01 26 RS 192.12 27 RS 631.144.0 28 RS 631.145.0

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8. Ordinanza del 13 novembre 198529 concernente i privilegi doganali

delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri

Sostituzione di un’espressione In tutto il testo l’espressione «missione permanente» è sostituita con l’espressione «missione permanente o altra rappresentanza presso le organizzazioni intergoverna- tive».

1bis Per «organizzazione internazionale» ai sensi della presente ordinanza si inten- dono i beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, c, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 200730 sullo Stato ospite per quanto beneficino di privilegi doganali in virtù di trattati internazionali, di accordi conclusi o di decisioni prese conformemente alla legge sullo Stato ospite.

Art. 18a Conferenze internazionali Fatte salve le disposizioni particolari derivanti da trattati internazionali di cui la Svizzera è parte, gli articoli 17 e 18 si applicano per analogia alle conferenze inter- nazionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera h della legge del 22 giugno 200731 sullo Stato ospite.

9. Ordinanza del 29 marzo 200032 relativa alla legge federale

concernente l’imposta sul valore aggiunto

Sostituzione di espressioni In tutto il testo l’espressione «istituzione beneficiaria» è sostituita con l’espressione «beneficiario istituzionale».

Sono esenti dall’imposta sull’importazione: a. oggetti per capi di Stato e per beneficiari istituzionali e persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 200733 sullo Stato ospite (LSO) i quali sono esenti da dazio se- condo l’articolo 6 dell’ordinanza del 1° novembre 200634 sulle dogane;

29 RS 631.145.0 30 RS 192.12 31 RS 192.12 32 RS 641.201 33 RS 192.12 34 RS 631.01

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Titolo prima dell’art. 20 Sezione 9: Sgravio dall’imposta sul valore aggiunto per i beneficiari di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 della LSO35

1 Hanno diritto allo sgravio dall’imposta sul valore aggiunto:

a. i beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 LSO36 che benefi- ciano dell’esenzione dalle imposte indirette in virtù del diritto internaziona- le, di un accordo concluso con il Consiglio federale che prevede l’esenzione dalle imposte indirette o di una decisione del Dipartimento federale degli af- fari esteri (DFAE) presa conformemente all’articolo 26 capoverso 3 LSO (beneficiari istituzionali); b. i beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LSO che hanno la loro sede all’estero se sono esentati dalle imposte indirette da un atto co- stitutivo, un protocollo sui privilegi e le immunità o da altri accordi interna- zionali; c. i Capi di stato e di governo durante l’esercizio effettivo di una funzione uffi- ciale in Svizzera, nonché le persone a loro seguito autorizzate al beneficio dello stesso statuto diplomatico; d. gli agenti diplomatici e i funzionari consolari, come pure le persone autoriz- zate ad accompagnarli che beneficiano dello stesso statuto diplomatico; e. gli alti funzionari dei beneficiari istituzionali di cui alla lettera a del presente capoverso al beneficio in Svizzera dello statuto diplomatico, nonché le per- sone al loro seguito autorizzate al beneficio dello stesso statuto diplomatico, qualora al beneficio dell’esenzione dalle imposte indirette in virtù di un ac- cordo concluso tra il beneficiario istituzionale in questione e il Consiglio fe- derale o il DFAE o in virtù di una decisione unilaterale del Consiglio federa- le o del DFAE; f. i delegati alle conferenze internazionali di rango diplomatico se la conferen- za alla quale partecipano beneficia dell’esenzione dalle imposte indirette conformemente alla lettera a; g. le persone che esercitano un mandato internazionale secondo l’articolo 2, capoverso 2 lettera b LSO, al beneficio dello statuto diplomatico, nonché le persone al loro seguito autorizzate al beneficio dello stesso statuto diploma- tico, qualora al beneficio dell’esenzione delle imposte indirette in virtù di una decisione del Consiglio federale. 1bis Le persone menzionate nel capoverso 1 lettere c–g sono designate qui appresso «persone beneficiarie».

35 RS 192.12 36 RS 192.12

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Art. 21 Abrogato

Art. 23 cpv. 2 2 La persona beneficiaria che può avvalersi dell’esenzione fiscale deve, per ogni acquisizione di beni e prestazioni di servizi, farsi attestare sul modulo ufficiale dal beneficiario istituzionale a cui appartiene di godere dello statuto che la legittima, in virtù dell’articolo 20 capoverso 1 lettere c–g all’acquisto in franchigia d’imposta. La persona beneficiaria consegna al prestatore il modulo ufficiale personalmente firma- to e si legittima, per qualsiasi ottenimento di beni e prestazioni di servizi, con la carta di legittimazione rilasciata dall’autorità federale competente.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare l’opzione per l’imposizione delle operazioni di cui all’articolo 18 numeri 20 e 21 della legge (senza il valore del terreno), purché siano effettuate a favore di beneficiari istituzio- nali ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 lettera a, indipendentemente dal fatto che il beneficiario istituzionale sia contribuente sul territorio svizzero o no. L’opzione è limitata a fondi e parti di fondi che servono a scopi amministrativi (segnatamente per uffici, sale di conferenza, depositi e parcheggi) o che sono destinati esclusivamente a residenza del capo di una missione diplomatica, di una missione permanente o di un altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative o di una sede consolare. Per il resto, è applicabile l’articolo 26 della legge.

10. Ordinanza del 20 novembre 199637 sull’imposizione degli oli

minerali

Art. 26 cpv. 1 lett. b, c e d

1 Hanno diritto al carburante esente da imposta:

b. le organizzazioni internazionali ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1bis dell’ordinanza del 13 novembre 198538 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali orga- nizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri; c. le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergo- vernative; d. i posti consolari diretti da un funzionario consolare di carriera;

37 RS 641.611 38 RS 631.145.0

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11. Ordinanza del 27 ottobre 197639 sull’ammissione alla circolazione

3ter Non hanno bisogno di un permesso di condurre svizzero le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200740 sullo Stato ospite, a condizione che: a. siano titolari di un permesso di condurre nazionale valevole; b. non possiedano la cittadinanza svizzera o non abbiano avuto la loro residen- za permanente in Svizzera prima di entrare in funzione; e c. siano titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento fede- rale degli affari esteri che attesti che sono al beneficio dell’immunità di giu- risdizione.

Art. 86 cpv. 1 lett. b e c

1 La sigla «CD» è destinata:

b. ai veicoli di servizio delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e ai veicoli a motore dei membri del perso- nale diplomatico di queste missioni; c. ai veicoli di servizio dei beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 200741 sullo Stato ospite e ai veicoli a motore dei fun- zionari di tali beneficiari istituzionali più elevati di rango che godono in Svizzera dello statuto diplomatico.

12. Ordinanza del 14 giugno 200242 sugli impianti di telecomunicazione

Art. 16 lett. j Non sono soggetti alla valutazione della conformità e al contrassegno: j. gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo installati ed esercitati esclusivamente da beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, d–f, i e k–l della legge del 22 giugno 200743 sullo Stato ospite nei propri edifici o parti di edi- ficio o in un’area contigua;

39 RS 741.51 40 RS 192.12 41 RS 192.12 42 RS 784.101.2 43 RS 192.12

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13. Ordinanza del 9 marzo 200744 sulla radiotelevisione

Art. 63 lett. d ed e Sono esentati dall’obbligo di pagare il canone e dall’obbligo di annuncio: d. le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze pres- so organizzazioni intergovernative e i posti consolari, nonché i beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 200745 sullo Stato ospite che hanno concluso con il Consiglio federale un accordo di sede; e. i membri del personale diplomatico, amministrativo e tecnico e di servizio delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o altre rappresentan- ze presso organizzazioni intergovernative e dei posti consolari diretti da fun- zionari consolari di carriera, se sono titolari di una carta di legittimazione di tipo B, C, D, E, K rossa, K blu, K viola o O del Dipartimento federale degli affari esteri, sempre che non si tratti di cittadini svizzeri.

14. Ordinanza del 31 ottobre 194746 sull’assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti

Sono considerati stranieri che fruiscono di immunità e privilegi ai sensi dell’arti- colo 1a capoverso 2 lettera a LAVS: a. i membri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni perma- nenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e delle missioni speciali di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 200747 sullo Stato ospite, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa; b. i membri del personale di carriera dei posti consolari, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa; c. le persone beneficiarie di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa, se tali persone beneficiarie sono chiamate in veste ufficiale presso un’organizzazione intergovernativa, un’istituzione interna- zionale, un segretariato o altro organo istituito da un trattato internazionale, una commissione indipendente, un tribunale internazionale, un tribunale arbitrale o un altro organismo internazionale ai sensi della legge sullo Stato ospite;

44 RS 784.401 45 RS 192.12 46 RS 831.101 47 RS 192.12

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Art. 33 lett. a e b Non sono tenuti a pagare i contributi in qualità di datori di lavoro: a. le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze pres- so organizzazioni intergovernative, le missioni speciali, nonché i posti con- solari di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 200748 sullo Stato ospite; b. i beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno

2007 sullo Stato ospite con i quali il Consiglio federale ha concluso un ac-

cordo di sede;

15. Ordinanza del 27 giugno 199549 sull’assicurazione malattie

Art. 6 Persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettività pubblica 1 Le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a e c della legge del 22 giugno 200750 sullo Stato ospite, ad eccezione dei domestici privati, non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione. Essi sono soggetti all’assicurazione svizzera se ne fanno espressa domanda.

2 I domestici privati delle persone beneficiarie menzionate nel capoverso 1 sono

soggetti all’assicurazione obbligatoria se non sono assicurati nello Stato del datore di lavoro o in uno Stato terzo. Il DFAE regola le modalità di applicazione di questa disposizione. 3 Le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni che hanno cessato le loro funzioni presso un’organizzazione intergovernativa, un’istituzione internaziona- le, un segretariato o altro organo istituito da un trattato internazionale, una commis- sione indipendente, un tribunale internazionale, un tribunale arbitrale o presso un altro organismo internazionale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite sono, a domanda, esentati dall’obbligo d’assicura- zione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equiva- lente presso l’assicurazione malattie della loro primitiva organizzazione. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell’organo competente dell’organizzazione internazionale che dia tutte le informazioni necessarie.

Art. 7 cpv. 6 6 Le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni che desiderano essere soggette all’assicurazione svizzera (art. 6 cpv. 1) devono assicurarsi entro sei mesi dall’ottenimento della carta di legittimazione del DFAE. L’assicurazione inizia il giorno in cui hanno ottenuto questa carta di legittimazione. L’assicurazione cessa alla fine dell’attività ufficiale in Svizzera, con la morte o la rinuncia all’assoggetta-

48 RS 192.12 49 RS 832.102 50 RS 192.12

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mento all’assicurazione obbligatoria svizzera. In quest’ultimo caso, fatti salvi motivi particolari, non può essere presentata una nuova domanda.

16. Ordinanza del 20 dicembre 198251 sull’assicurazione contro gli

infortuni

Art. 3 cpv. 1, 3 e 5 1 Non sono assicurati i membri del personale diplomatico delle missioni diplomati- che e delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni inter- governative in Svizzera, i funzionari consolari di carriera in Svizzera e i familiari di queste persone che fanno parte della stessa economia domestica e non sono cittadini svizzeri. 3 I membri del personale amministrativo, tecnico e di servizio delle missioni diplo- matiche e delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative in Svizzera, come pure gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio dei posti consolari sono assicurati solo se la missione diploma- tica, la missione permanente o altra rappresentanza presso organizzazioni intergo- vernative oppure il posto consolare ne ha fatto richiesta all’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio federale), dichiarandosi disposta ad adempiere gli obblighi imposti dalla legge ai datori di lavoro. La richiesta va sempre presentata se queste persone sono cittadini svizzeri o domiciliate in Svizzera. La domanda può anche essere presentata da un membro della missione diplomatica, della missione perma- nente o altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative nonché del posto consolare per i domestici privati e non ancora assicurati conformemente alla legge. 5 Non sono assicurate le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 200752 sullo Stato ospite che sono impiegate da un’organizzazione intergovernativa, un’istituzione internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un trattato internazionale, un tribunale internazionale, un tribunale arbitrale o un altro organismo internaziona- le ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite. Sono assicurate le persone che sono impiegate da una di queste organizzazio- ni che non offre loro una protezione equivalente contro i postumi di infortuni e malattie professionali.

51 RS 832.202 52 RS 192.12

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Ordinanza relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp) | Lexipedia | Lexipedia