AS 2007 7179
Accordo del 26 gennaio 1988 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo di Hong Kong relativo ai servizi aerei
Accordo del 26 gennaio 1988 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo di Hong Kong relativo ai servizi aerei
Modifica dell’Accordo1 Conclusa mediante scambio di note del 18 gennaio 2006 Entrata in vigore mediante scambio di note il 26 marzo 2007
Traduzione2
Art. 10bis Eliminazione della doppia imposizione 1. Il reddito o gli utili che un’impresa di trasporti aerei di una Parte consegue nell’esercizio di aeromobili nel traffico internazionale, compresa la partecipazione a un pool, a una comunità aziendale o a un organismo internazionale che garantisce la ripartizione del traffico, possono essere assoggettati alle imposte soltanto da detta Parte. 2. Il capitale e gli attivi di un’impresa di trasporti aerei di una Parte che servono all’esercizio di aeromobili nel traffico internazionale possono essere assoggettati alle imposte soltanto da detta Parte. 3. Gli utili di un’impresa di trasporti aerei di una Parte provenienti dalla vendita di aeromobili esercitati nel traffico internazionale, nonché di beni mobili che servono all’esercizio di questi aeromobili, possono essere assoggettati alle imposte soltanto da detta Parte.
4. Ai sensi del presente articolo
a. l’espressione «il reddito o gli utili» designa il reddito e le entrate lorde pro- venienti dall’esercizio di aeromobili per il trasporto di persone, bestiame, merci, invii postali o beni commerciali nel traffico internazionale, compresi: i) il reddito e gli utili provenienti dal noleggio e dalla locazione di aero- mobili, a condizione che il noleggio o la locazione costituisca un’atti- vità secondaria rispetto all’esercizio di aeromobili nel traffico inter- nazionale; ii) gli interessi su somme che sono direttamente in relazione con l’esercizio di aeromobili nel traffico internazionale, tuttavia limitata- mente a somme ragionevolmente necessarie al mantenimento dell’atti- vità economica sul territorio dell’altra Parte; b. l’espressione «traffico internazionale» significa qualsiasi trasporto effettuato mediante un aeromobile, ad eccezione dei trasporti effettuati tra luoghi situati sul territorio dell’altra Parte;
1 RS 0.748.127.194.16
2 Dal testo originale inglese.
2006-0786 7179
Traffico aereo di linea. Acc. con Hong Kong RU 2007
c. l’espressione «impresa di trasporti aerei di una Parte» designa, nel caso della regione amministrativa speciale di Hong Kong, un’impresa di trasporti aerei istituita secondo il diritto di detta regione amministrativa speciale e che in essa ha la sede principale della sua attività economica e, nel caso della Sviz- zera, un’impresa la cui direzione ha sede in Svizzera; d. l’espressione «autorità competente», nel caso della regione amministrativa speciale di Hong Kong, designa il «Commissioner of Inland Revenue» o il suo rappresentante plenipotenziario oppure una persona o istituzione auto- rizzata a svolgere funzioni equivalenti o simili a quelle che può svolgere attualmente il «Commissioner» e, nel caso della Svizzera, il Direttore dell’Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante pleni- potenziario. 5. Le autorità competenti delle Parti si adopereranno per comporre di comune intesa le controversie sull’interpretazione o sull’applicazione del presente Accordo mediante consultazioni. L’articolo 17 (Composizione delle controversie) non è applicabile. 6. A prescindere dall’articolo 21 (Entrata in vigore), ogni Parte comunica all’altra l’adempimento delle norme procedurali relative all’entrata in vigore del presente articolo, che avviene il giorno della ricezione dell’ultima di queste comunicazioni ed è applicabile: a. nella regione amministrativa speciale di Hong Kong a partire dall’anno di imposizione fiscale che comincia il 1° aprile dell’anno civile in cui entra in vigore il presente articolo o dopo tale data; b. in Svizzera a partire dall’anno fiscale che comincia il 1° gennaio dell’anno civile in cui entra in vigore il presente articolo o dopo tale data. 7. A prescindere dall’articolo 19 (Denuncia), che disciplina la denuncia del presente Accordo, il presente articolo non è più applicabile: a. nella regione amministrativa speciale di Hong Kong a partire dall’anno di imposizione fiscale che comincia il 1° aprile dell’anno civile successivo alla denuncia dell’Accordo o dopo tale data; a. in Svizzera a partire dall’anno fiscale, che comincia il 1° gennaio dell’anno civile successivo alla denuncia dell’accordo o dopo tale data. 8. Il presente articolo non è più applicabile nel caso in cui entri in vigore un accordo tra le Parti sull’eliminazione della doppia imposizione, con riferimento alle imposte
sul reddito e contenente disposizioni simili a quelle del presente articolo.