AS 2008 1199
Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio
Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)
Modifica del 14 marzo 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 maggio 19721 sulle banche è modificata come segue:
Art. 3a cpv. 3 lett. c
3 Non sono considerati depositi:
c. i saldi avere su conti clienti di negoziatori di valori mobiliari o metalli pre- ziosi, di amministratori di beni o imprese simili se servono unicamente per operazioni di clienti e se non viene versato alcun interesse su detti conti;
Art. 62a Disposizioni transitorie della modifica del 14 marzo 2008 1 I negoziatori di divise attivi che ricadono nel campo di applicazione della legge a seguito della presente modifica dell’ordinanza devono annunciarsi presso l’autorità di vigilanza entro il termine di tre mesi dall’entrata in vigore della stessa. 2 Gli stessi devono soddisfare i requisiti posti dalla legge e presentare una richiesta d’autorizzazione entro il termine di un anno a decorrere dall’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza. Possono continuare la loro attività fintanto che l’autorità di vigilanza non avrà reso la sua decisione circa l’autorizzazione. 3 In casi particolari l’autorità di vigilanza ha la facoltà prolungare i termini previsti dal presente articolo.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.
14 marzo 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 952.02
2007-2728 1199
Ordinanza sulle banche RU 2008
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