AS 2008 131
Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)
Legge federale sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)
del 24 marzo 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 116 capoversi 2 e 4 della Costituzione federale1; visti il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 20 novembre 19982, nonché il rapporto complementare dell’8 settembre 20043; visti i pareri del Consiglio federale del 28 giugno 20004 e del 10 novembre 20045, decreta:
Capitolo 1: Applicabilità della LPGA
Art. 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari, sempreché la presente legge non preveda espressamente una deroga. Gli articoli 76 capoverso 2 e 78 LPGA non sono applicabili.
Capitolo 2: Disposizioni generali
Art. 2 Definizione e scopo degli assegni familiari Gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l’onere finanziario rappresentato da uno o più figli.
RS 836.2
2004-2372 131
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Art. 3 Tipi di assegni familiari; competenze dei Cantoni
1 Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono:
a. l’assegno per i figli, versato dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età; se il figlio presenta un’incapa- cità al guadagno (art. 7 LPGA7), l’assegno è versato fino al compimento del 20° anno d’età; b. l’assegno di formazione, versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età. 2 Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti nell’articolo 5, nonché assegni di nascita e di adozione. Le disposi- zioni della presente legge si applicano anche a questi tipi di assegni familiari. Even- tuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge. 3 L’assegno di nascita è versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gra- vidanza almeno. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni. L’assegno di adozione è versato per ogni minorenne accolto per futura adozione. L’adozione del figlio del coniuge non conferisce alcun diritto.
Art. 4 Persone che danno diritto agli assegni familiari
1 Danno diritto agli assegni familiari:
a. i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile8; b. i figliastri; c. gli affiliati; d. i fratelli, le sorelle e gli abiatici dell’avente diritto se questi provvede preva- lentemente al loro mantenimento.
2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
3 Per i figli residenti all’estero, il Consiglio federale disciplina le condizioni del diritto agli assegni. L’importo degli assegni dipende dal potere d’acquisto nello Stato di domicilio.
Art. 5 Importo e adeguamento degli assegni familiari
1 L’assegno per i figli ammonta ad almeno 200 franchi mensili.
2 L’assegno di formazione ammonta ad almeno 250 franchi mensili.
7 RS 830.1 8 RS 210
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3 Il Consiglio federale adegua al rincaro gli importi minimi degli assegni allorché procede all’adeguamento delle rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), sempre che l’indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato almeno di 5 punti dopo l’ultima determinazione.
Art. 6 Divieto di cumulare gli assegni Per figlio è versato un solo assegno dello stesso tipo. È fatto salvo il versamento del- la differenza di cui all’articolo 7 capoverso 2.
Art. 7 Concorso di diritti 1 Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in vir- tù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell’ordine, a: a. la persona che esercita un’attività lucrativa; b. la persona che ha l’autorità parentale o che l’aveva fino alla maggiore età del figlio; c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; d. la persona cui è applicabile l’ordinamento degli assegni familiari nel Can- tone di domicilio del figlio; e. la persona con il reddito più elevato sottoposto all’AVS. 2 Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all’importo calcolato secondo l’aliquota legale minima applicabile nel suo Cantone, se maggiore di quella dell’altro.
Art. 8 Assegni familiari e contributi di mantenimento Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai contributi.
Art. 9 Versamento a terzi 1 Qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest’ultima o il suo rappresentante legale può esi- gere che gli assegni le siano versati, in deroga all’articolo 20 capoverso 1 LPGA9, anche se essa non dipende dall’assistenza pubblica o privata. 2 Su richiesta motivata, l’assegno di formazione può essere versato direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all’articolo 20 capoverso 1 LPGA.
9 RS 830.1
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Art. 10 Esclusione dell’esecuzione forzata Gli assegni familiari non sottostanno all’esecuzione forzata.
Capitolo 3: Ordinamenti sugli assegni familiari Sezione 1: Salariati di professioni non agricole
Art. 11 Assoggettamento
1 Sottostanno alla presente legge:
a. i datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi conformemente all’ar- ticolo 12 della legge federale del 20 dicembre 194610 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); e b. i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo con- formemente all’articolo 6 LAVS.
2 È considerato salariato chi è definito tale dalla legislazione AVS.
Art. 12 Ordinamento applicabile 1 Le persone assoggettate alla presente legge sono tenute ad affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone al cui ordinamento sugli assegni familiari sottostanno. 2 I datori di lavoro sottostanno all’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui l’impresa ha la sua sede legale oppure, ove questa manchi, del loro Cantone di domicilio. Le succursali sottostanno all’ordinamento sugli assegni familiari del Can- tone in cui sono situate. I Cantoni possono pattuire regolamentazioni diverse. 3 I salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo sottostanno all’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono registrati ai fini del- l’AVS.
Art. 13 Diritto agli assegni familiari 1 Hanno diritto agli assegni familiari i salariati assicurati obbligatoriamente all’AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla presente legge. Le prestazioni sono disciplinate dall’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all’ar- ticolo 12 capoverso 2. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all’estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale. 2 Hanno altresì diritto agli assegni familiari i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo. Le prestazioni sono disciplinate dall’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all’articolo 12 capoverso 3. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo
10 RS 831.10
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all’estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Con- siglio federale. 3 Sono versati soltanto assegni interi. Ha diritto agli assegni chi paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell’importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell’AVS.
4 Il Consiglio federale disciplina:
a. il diritto agli assegni e il coordinamento con altre prestazioni in caso di inca- pacità o impedimento al lavoro; b. la procedura e la competenza delle casse di compensazione per assegni fami- liari per le persone che hanno più datori di lavoro.
Art. 14 Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate Sono organi d’esecuzione le casse di compensazione per assegni familiari: a. professionali e interprofessionali riconosciute dai Cantoni; b. cantonali; c. gestite dalle casse di compensazione AVS.
Art. 15 Compiti delle casse di compensazione per assegni familiari 1 Le casse di compensazione per assegni familiari sono in particolare incaricate di:
a. fissare e versare gli assegni familiari; b. fissare e riscuotere i contributi; c. emanare e notificare le relative decisioni e le decisioni su opposizione. 2 Gli assegni familiari sono di regola versati tramite il datore di lavoro ai salariati che vi hanno diritto. 3 Le casse di compensazione per assegni familiari provvedono all’equilibrio finan- ziario alimentando un’adeguata riserva di fluttuazione.
Art. 16 Finanziamento 1 I Cantoni disciplinano il finanziamento degli assegni familiari e delle spese ammi- nistrative.
2 I contributi sono calcolati in percentuale del reddito sottoposto all’AVS.
Art. 17 Competenze dei Cantoni 1 I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. 2 Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Can- toni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell’AVS, i Cantoni emanano le disposi- zioni necessarie. Disciplinano in particolare:
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a. l’istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per asse- gni familiari; b. l’affiliazione alla cassa e l’accertamento delle persone di cui all’articolo 11 capoverso 1; c. le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; d. la revoca del riconoscimento; e. la fusione e lo scioglimento delle casse; f. i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; g. le condizioni per il cambiamento di cassa; h. lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; i. la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; j. il finanziamento, in particolare l’eventuale chiave di ripartizione dei contri- buti fra i datori di lavoro e i salariati; k. l’eventuale perequazione degli oneri tra le casse; l. l’eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compen- sazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia.
Sezione 2: Persone che esercitano un’attività agricola
Art. 18 I salariati agricoli e i contadini indipendenti hanno diritto agli assegni familiari con- formemente alla legge federale del 20 giugno 195211 sugli assegni familiari nel- l’agricoltura.
Sezione 3: Persone prive di attività lucrativa
Art. 19 Diritto agli assegni familiari
1 Le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano come
persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse han- no diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L’articolo 7 capo- verso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio. 2 Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all’AVS/AI.
11 RS 836.1
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Art. 20 Finanziamento 1 Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni. 2 I Cantoni possono disporre che le persone prive di un’attività lucrativa paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedo- no il contributo minimo di cui all’articolo 10 LAVS12.
Art. 21 Competenze dei Cantoni Fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le disposi- zioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari, all’organizzazione e al finanziamento.
Capitolo 4: Contenzioso e disposizioni penali
Art. 22 Particolarità del contenzioso In deroga all’articolo 58 capoversi 1 e 2 LPGA13, i ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione per assegni familiari sono giudicati dal tribunale delle assi- curazioni del Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è applicabile.
Art. 23 Disposizioni penali Gli articoli 87–91 LAVS14 sono applicabili alle persone che violano le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati in dette disposizioni.
Capitolo 5: Rapporto con il diritto europeo
Art. 24
1 Alle persone designate nell’articolo 2 del Regolamento CEE n. 1408/7115 e per
quanto concerne le prestazioni previste nell’articolo 4 di tale regolamento, nella misura in cui rientrino nel campo d’applicazione della presente legge, sono pure applicabili:
12 RS 831.10 13 RS 830.1 14 RS 831.10
15 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nell’ultima versione vigente dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), rispettivamente della Convenzione AELS riveduta (RS 0.632.31).
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a. l’Accordo del 21 giugno 199916 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre
200417 relativo alla partecipazione dei nuovi Stati membri della CE, il suo
Allegato II e i regolamenti CEE n. 1408/71 e CE n. 574/7218 nelle loro ver- sioni rivedute; b. la Convenzione del 4 gennaio 196019 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, nella versione dell’Accordo di emendamento del 21 giugno 2001, il suo Allegato K con la rispettiva appendice 2, nonché i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. CE 574/72 nelle loro versioni rivedute. 2 Nella presente legge, l’espressione «Stati membri della Comunità europea» indica gli Stati cui si applica l’Accordo menzionato nel capoverso 1 lettera a.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 25 Applicabilità della legislazione sull’AVS Le disposizioni della legislazione sull’AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA20, si applicano per analogia: a. al trattamento di dati personali (art. 49a LAVS21); b. alla comunicazione dei dati (art. 50a LAVS); c. alla responsabilità del datore di lavoro (art. 52 LAVS); d. alla compensazione (art. 20 LAVS); e. al tasso degli interessi di mora e degli interessi rimunerativi.
Art. 26 Prescrizioni dei Cantoni 1 I Cantoni adeguano i loro ordinamenti sugli assegni familiari in vista dell’entrata in vigore della presente legge e emanano le disposizioni d’esecuzione di cui all’arti- colo 17. 2 Qualora non sia possibile emanare tempestivamente le disposizioni definitive, il governo cantonale può adottare una normativa provvisoria.
16 RS 0.142.112.681 17 RU 2006 995 18 Regolamento (CE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nell’ultima versione vigente dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), rispettivamente della Convenzione AELS riveduta (RS 0.632.31). 19 RS 0.632.31 20 RS 830.1 21 RS 831.10
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3 Le disposizioni cantonali d’esecuzione sono portate a conoscenza delle autorità federali.
Art. 27 Disposizioni d’esecuzione 1 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione. Emana le disposizioni d’esecu- zione necessarie per un’applicazione uniforme. 2 Per espletare la sua funzione di vigilanza secondo l’articolo 76 LPGA22, il Consi- glio federale può incaricare l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di impartire istruzioni agli organi cui sono affidati compiti d’attuazione della presente legge e di allestire statistiche uniformi.
Art. 28 Modifica del diritto vigente Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.
Art. 29 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore, fatto salvo il capoverso 3.
3 Gli articoli 17 e 26 entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza inutilizzata del termine di referendum o il primo giorno del quarto mese dopo l’accettazione della legge in votazione popolare.
Consiglio nazionale, 24 marzo 2006 Consiglio degli Stati, 24 marzo 2006 Il presidente: Claude Janiak Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
1 La presente legge è stata accettata dal popolo il 26 novembre 2006.23
2 Ad eccezione degli articoli 17 e 26, essa entra in vigore il 1° gennaio 2009.
3 Conformemente all’articolo 29 capoverso 3, gli articoli 17 e 26 entrano in vigore il 1° marzo 2007.
31 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
22 RS 830.1 23 FF 2007 419
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Allegato (art. 28)
Modifica del diritto vigente
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 24 marzo 200024 sul personale federale
Art. 31 cpv. 1 1 Il Consiglio federale disciplina le prestazioni versate agli impiegati per il manteni- mento dei figli a complemento degli assegni familiari versati secondo gli ordina- menti cantonali sugli assegni familiari.
2. Legge federale del 20 giugno 195225 sugli assegni familiari
nell’agricoltura
3 I lavoratori agricoli hanno diritto agli assegni per l’economia domestica soltanto se dimorano in Svizzera con la loro famiglia (art. 13 cpv. 2 LPGA26). Il versamento di assegni per i figli e di assegni di formazione per i figli residenti all’estero è retto dall’articolo 4 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 200627 sugli assegni familiari (LAFam).
Art. 2, rubrica (concerne soltanto il testo francese), nonché cpv. 1, 3 e 4 1 Gli assegni familiari per i lavoratori agricoli comprendono un assegno per l’econo- mia domestica, nonché assegni per i figli e assegni di formazione secondo l’arti- colo 3 capoverso 1 LAFam28. 3 Gli importi degli assegni per i figli e degli assegni di formazione corrispondono a quelli minimi stabiliti nell’articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam; nelle regioni di monta- gna tali importi sono aumentati di 20 franchi.
4 Abrogato
24 RS 172.220.1 25 RS 836.1 26 RS 830.1 27 RS 836.2; RU 2008 131 28 RS 836.2; RU 2008 131
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Art. 4 Diritto agli assegni familiari Per la manodopera a contratto fisso sono versati soltanto assegni interi. Ha diritto agli assegni chi paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell’importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell’AVS.
Art. 4a Pagamento del salario in uso nella località Il versamento degli assegni familiari è subordinato alla condizione che il salario pagato dal datore di lavoro corrisponda almeno alle aliquote in uso nella località per i lavoratori agricoli.
Art. 7 Specie e ammontare degli assegni Gli assegni familiari per i piccoli contadini comprendono gli assegni per i figli e gli assegni di formazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAFam29. Gli importi di questi assegni corrispondono a quelli stabiliti nell’articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam; nelle regioni di montagna tali importi sono aumentati di 20 franchi.
Art. 9 Assegni per i figli e assegni di formazione 1 Danno diritto agli assegni per i figli e agli assegni di formazione secondo l’artico- lo 3 capoverso 1 LAFam30 le persone di cui all’articolo 4 capoverso 1 LAFam.
2 Le seguenti disposizioni della LAFam, con le relative deroghe alla LPGA31, si
applicano per analogia: a. articolo 6 (divieto del cumulo degli assegni); b. articolo 7 (concorso di diritti); c. articolo 8 (assegni familiari e contributi di mantenimento); d. articolo 9 (versamento a terzi); e. articolo 10 (esclusione dell’esecuzione forzata).
Art. 10, rubrica, nonché cpv. 2 e 3 Esercizio concomitante delle attività di lavoratore agricolo e di piccolo contadino 2 I piccoli contadini che esercitano la loro attività a titolo principale e sono tempora- neamente attivi come lavoratori agricoli possono scegliere per questo periodo tra i due tipi di assegni familiari. 3 I piccoli contadini che esercitano la loro attività a titolo accessorio e gli alpigiani hanno diritto agli assegni familiari soltanto per il periodo di lavoro nel proprio podere agricolo o sull’alpe.
29 RS 836.2; RU 2008 131 30 RS 836.2; RU 2008 131 31 RS 830.1
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Art. 14 cpv. 3 Abrogato
Art. 24 Relazione con il diritto cantonale A complemento della presente legge, i Cantoni possono stabilire assegni più elevati o diversi e finanziarli riscuotendo contributi speciali.
Art. 25, rubrica e cpv. 1 Applicabilità della LAFam32 e della LAVS33
1 Nella misura in cui la presente legge e la LPGA34 non prevedono un’esaustiva
regolamentazione d’esecuzione, si applicano per analogia le disposizioni della LAFam e della LAVS.
3. Legge del 25 giugno 198235 sull’assicurazione contro
la disoccupazione
Art. 22 cpv. 1 1 L’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento che corrisponde agli assegni legali per i figli e agli assegni legali di formazione convertiti in un importo giornaliero cui avrebbe diritto nell’ambito di un rapporto di lavoro. Questo supplemento è pagato soltanto se: a. gli assegni per i figli non sono versati all’assicurato durante la disoccupa- zione; e b. per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un’attività lucrativa.
32 RS 836.2; RU 2008 131 33 RS 831.10 34 RS 830.1 35 RS 837.0
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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