AS 2008 2119
Ordinanza dell'AFD sulle dogane
Ordinanza dell’AFD sulle dogane (OD-AFD)
Modifica del 10 aprile 2008
L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ordina:
I L’ordinanza dell’AFD del 4 aprile 20071 sulle dogane è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 1 lett. d
1 La dichiarazione doganale elettronica è obbligatoria per:
d. i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili con esenzione dal- l’imposta secondo l’articolo 12b della legge federale del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali.
Art. 20 cpv. 2 2 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare la dichiarazione doganale rettificata o completata al più tardi il decimo giorno lavorativo seguente il rifiuto della dichiarazione inesatta o incompleta. In casi motivati, l’ufficio doganale può prorogare questo termine.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.
10 aprile 2008 Amministrazione federale delle dogane: Rudolf Dietrich