AS 2008 2303
Ordinanza dell'UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2008
Ordinanza dell’UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2008
del 23 maggio 2008
L’Ufficio federale di veterinaria (UFV), visto l’articolo 239g dell’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie (OFE), ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la somministrazione di vaccini inattivati contro la malattia della lingua blu, del sierotipo 8, agli animali ricettivi nel 2008.
Art. 2 Animali da vaccinare 1 La vaccinazione è obbligatoria in tutta la Svizzera per i bovini, gli ovini e i caprini a partire dall’età di 3 mesi.
2 Non devono essere vaccinati:
a. gli animali che sono macellati fino all’età di 6 mesi al massimo; b. i bovini che sono macellati entro i due mesi successivi alla data prevista per la prima vaccinazione; c. gli ovini e i caprini che sono macellati entro il mese successivo alla data prevista per la vaccinazione. 3 Una domanda di vaccinazione facoltativa può essere inviata al veterinario canto- nale competente per: a. i camelidi; b. i ruminanti detenuti in uno zoo o in un parco di animali; c. i ruminanti selvatici detenuti in parchi. 4 I gruppi di animali che durante la campagna di vaccinazione si trovano su pascoli alpestri difficilmente accessibili e situati ad alta quota sono vaccinati durante o immediatamente dopo il loro ritorno all’azienda d’origine.
RS 916.401.348.2 1 RS 916.401
2008-1178 2303
Vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) RU 2008 nel 2008
Art. 3 Vaccini e applicazione
1 I seguenti preparati sono utilizzati per le vaccinazioni:
a. Bovilis® BTV8 di Intervet, distribuito dalla ditta Veterinaria AG; b. BTVPUR AlSapTM8 di Merial, distribuito dalla ditta Biokema SA; c. Zulvac®8 Bovis di Fort Dodge, distribuito dalla ditta Provet AG. 2 La dose standard è applicata senza termine di attesa agli animali sani a partire dall’età di tre mesi. Nel caso dei bovini occorre effettuare una duplice iniezione usando lo stesso vaccino a un intervallo di 3 a 8 settimane, per ottenere l’immunità di base.
3 L’ago della siringa deve essere sostituito almeno tra un effettivo e l’altro.
4 Inoltre occorre rispettare le indicazioni del fabbricante concernenti la somministra- zione.
Art. 4 Attribuzione delle dosi di vaccino ai Cantoni L’attribuzione delle dosi di vaccino ai Cantoni è disciplinata nell’allegato.
Art. 5 Responsabilità 1 L’UFV elabora alcuni modelli elettronici che permettono di registrare nel sistema informatico centrale le informazioni necessarie allo svolgimento delle vaccinazioni e le conferme delle vaccinazioni. 2 I veterinari cantonali sono responsabili dello svolgimento delle vaccinazioni. In particolare essi affidano gli incarichi ai veterinari che effettuano le vaccinazioni, sono responsabili della distribuzione dei vaccini e della registrazione delle conferme delle vaccinazioni.
3 Le ditte di distribuzione provvedono affinché i vaccini siano immagazzinati in
modo appropriato e forniti ai Servizi designati dai veterinari cantonali entro i termini di consegna menzionati nell’allegato. 4 I veterinari incaricati di effettuare le vaccinazioni sono responsabili dell’appli- cazione a regola d’arte dei vaccini.
Art. 6 Conferma e registrazione 1 I veterinari incaricati di effettuare le vaccinazioni confermano la conclusione delle vaccinazioni indicando nelle liste degli effettivi il numero degli animali vaccinati e le date in cui le vaccinazioni si sono svolte. Essi possono scaricare dal sito Internet le liste degli effettivi o richiederle al veterinario cantonale. 2 Per i bovini essi indicano nelle liste degli effettivi gli animali non vaccinati. Sol- tanto i bovini a cui sono state praticate due iniezioni dello stesso vaccino a un inter- vallo che varia da 3 a 8 settimane sono considerati vaccinati completamente.
Vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) RU 2008 nel 2008
3 Se i bovini vaccinati una volta lasciano l’effettivo prima della seconda iniezione, occorre indicare nel certificato d’accompagnamento la data della vaccinazione e il vaccino utilizzato. 4 Le conferme delle vaccinazioni sono registrate elettronicamente dai veterinari che hanno effettuato le vaccinazioni o dagli Uffici cantonali di veterinaria e quindi sono inserite nel sistema informatico centrale. Lo stato vaccinale di ogni bovino deve essere registrato nella banca dati sul traffico di animali.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1°giugno 2008 ed è valida fino al 31 dicem- bre 2008.2
23 maggio 2008 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss
2 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 23 mag. 2008 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512) con decisione dell’UFV del 23 mag. 2008.
Vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2008 RU 2008
Allegato (art. 4 e 5 cpv. 3)
Attribuzione delle dosi di vaccino e termini di consegna
Termine di consegna Settimana 23 Settimana 23 Settimana 24 Settimana 26 Settimana 26 Settimana 28 Attribuzione Riserva
Vaccino Bovilis BTV 8 Zulvac 8 Bovis BTVPUR AlSap 8 Bovilis BTV 8 Zulvac 8 Bovis BTVPUR AlSap 8 Totale ca. 5 %
Popolazione Bovini 40 % Bovini 40 % Bovini 40 % Bovini 40 % destinataria Ovini + Caprini 2 x Bovini 20 %
AG 63 300 32 600 65 900 32 600 194 400 8 679 BE 206 100 119 900 242 100 119 900 688 000 30 582 BL 19 100 10 400 20 900 10 400 60 800 2 763 BS 600 600 1 200 421 FR 75 300 51 700 104 300 51 700 283 000 12 602 GE 3 900 1 100 2 200 1 100 8 300 391 JU 30 900 22 500 45 500 22 500 121 400 5 246 NE 19 400 15 500 31 300 15 500 81 700 3 682 SH 9 000 5 600 11 300 5 600 31 500 1 383 SO 27 500 16 600 33 500 16 600 94 200 4 112 TG 55 200 27 600 55 800 27 600 166 200 7 356 VD 69 700 43 800 88 400 43 800 245 700 10 847 ZH 65 100 34 800 70 200 34 800 204 900 9 112
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Termine di consegna Settimana 23 Settimana 23 Settimana 24 Settimana 26 Settimana 26 Settimana 28 Attribuzione Riserva
Vaccino Bovilis BTV 8 Zulvac 8 Bovis BTVPUR AlSap 8 Bovilis BTV 8 Zulvac 8 Bovis BTVPUR AlSap 8 Totale ca. 5 %
Popolazione Bovini 40 % Bovini 40 % Bovini 40 % Bovini 40 % 2 x Bovini 20 % destinataria Ovini + Caprini
AI/AR 31 400 14 400 14 500 14 400 15 000 89 700 4 474 FL 6 700 2 300 2 300 2 300 2 000 15 600 538 GL 9 300 4 600 4 600 4 600 5 000 28 100 1 540 LU 85 300 55 400 56 000 55 400 56 000 308 100 13 599 SG 110 300 53 200 53 700 53 200 54 000 324 400 14 750 UR/SZ/NW/OW 83 400 33 300 33 600 33 300 34 000 217 600 10 007 ZG 15 600 7 600 7 700 7 600 8 000 46 500 2 360
Popolazione Bovini 40 % Bovini 20 % Bovini 40 % Bovini 20 % destinataria Ovini + Caprini 80 % 2 x Bovini 40 % Ovini + Caprini 20 %
GR 28 900 73 000 28 900 87 000 217 800 9 692 TI 3 900 27 000 3 900 16 000 50 800 2 660 VS 12 100 68 000 12 100 46 000 138 200 5 821 Attribuzione 987 100 597 800 168 000 944 400 597 800 323 000 Consegna 1 000 000 600 000 175 000 1 000 000 600 000 625 000 Riserva 12 900 2 200 7 000 55 600 2 200 302 000
Vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) RU 2008 nel 2008