AS 2008 2893
Legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese)
Legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (Legge sulla riforma II dell’imposizione delle imprese)
del 23 marzo 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20051, decreta:
I La legge federale del 3 ottobre 19512 sulla costituzione di riserve di crisi da parte dell’economia privata è abrogata.
II Le leggi qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 27 giugno 19733 sulle tasse di bollo
Art. 6 cpv. 1 lett. b, j e k
1 Non soggiacciono alla tassa:
b. la costituzione o l’aumento del valore nominale di diritti di partecipazione a società cooperative, nella misura in cui le prestazioni dei soci ai sensi del- l’articolo 5 non superino complessivamente un milione di franchi; j. i diritti di partecipazione costituiti o aumentati per riprendere un’azienda o una parte di azienda di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, se dall’ultimo bilancio annuale risulta che la metà del capitale e delle riserve legali di questa società non è più coperta;
1 FF 2005 4241 2 RU 1952 13, 1988 1420, 2000 187, 2006 2197 3 RS 641.10
2005-1057 2893
Legge sulla riforma II dell’imposizione delle imprese RU 2008
k. la costituzione di diritti di partecipazione o l’aumento del loro valore nomi- nale, in caso di risanamento aperto, sino a concorrenza del loro importo prima del risanamento, nonché i pagamenti suppletivi dei soci in caso di risanamento tacito nella misura in cui: – le perdite esistenti siano eliminate, e – le prestazioni dei soci non superino complessivamente 10 milioni di franchi.
Art. 11 lett. a La tassa è esigibile: a. sulle quote in società cooperative: 30 giorni dopo la chiusura dell’esercizio;
Art. 34 cpv. 3 Abrogato
2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull’imposta federale diretta
Art. 18 cpv. 2 2 Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integral- mente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto. Rimane salvo l’articolo 18b.
Art. 18a Fattispecie che giustificano un differimento 1 Se un immobile dell’attivo immobilizzato è trasferito dalla sostanza commerciale nella sostanza privata, il contribuente può chiedere che al momento del trasferimento sia imposta la sola differenza fra i costi d’investimento e il valore determinante ai fini dell’imposta sul reddito. In questo caso, i costi d’investimento sono considerati nuovo valore determinante ai fini dell’imposta sul reddito e l’imposizione delle altre riserve occulte a titolo di reddito da attività indipendente è differita sino al momento dell’alienazione dell’immobile.
4 RS 642.11
Legge sulla riforma II dell’imposizione delle imprese RU 2008
2 L’affitto di un’azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza pri- vata solo su domanda del contribuente. 3 Se in caso di divisione ereditaria l’azienda commerciale non è proseguita da tutti gli eredi, su domanda degli eredi che riprendono l’azienda l’imposizione delle riserve occulte è differita sino al momento della loro realizzazione, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell’imposta sul reddito.
Art. 18b Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale 1 I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l’alie- nazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 50 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresenta- no almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. 2 L’imposizione parziale degli utili conseguiti con l’alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contri- buente o dell’impresa di persone.
1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:
c. i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le pre- stazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.). In caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente all’articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 19655 sull’imposta preventiva (LIP), l’ecce- denza di liquidazione è considerata realizzata nell’anno in cui sorge il credi- to fiscale dell’imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis LIP); rimane salvo il capoverso 1bis. 1bis I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le presta- zioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. 3 Il rimborso degli apporti, dell’aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale.
5 RS 642.21
Legge sulla riforma II dell’imposizione delle imprese RU 2008
Art. 30 cpv. 1 1 In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all’azienda, le riserve occulte pos- sono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all’azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l’imposizione in caso di sostitu- zione di immobili con beni mobili.
Art. 33 cpv. 1 lett. a, primo periodo
1 Sono dedotti dai proventi:
a. gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 20, 20a e 21 e di ulteriori
50 000 franchi. …
Art. 37b Utili di liquidazione 1 In caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente dopo il compi- mento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto confor- memente all’articolo 33 capoverso 1 lettera d sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l’imposta sull’importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l’ammissibilità di un riscatto secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera d è calcolata su un quinto della tariffa di cui all’articolo 36. Per la determinazione dell’aliquota applicabile all’importo restante delle riserve occulte realizzate è determinante un quinto di questo importo restante, ma in ogni caso è riscossa un’imposta a un’aliquota del 2 per cento almeno. 2 Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l’impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell’anno in cui è deceduto l’ereditando.
Art. 62 cpv. 4 4 Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d’investimento relativo alle partecipazioni che adempiono le condizioni dell’articolo 70 capoverso 4 lettera b sono aggiunti agli utili imponibili, per quanto non siano più giustificati.
1 In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all’azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all’azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l’imposizione in caso di sostitu- zione di immobili con beni mobili. 1bis In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasfe- rite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale o almeno al 10 per cento dell’utile e delle riserve dell’altra società e la società di capitali o la società cooperativa l’ha detenuta come tale per almeno un anno.
Legge sulla riforma II dell’imposizione delle imprese RU 2008
Art. 69 Riduzione L’imposta sull’utile di una società di capitali o di una società cooperativa è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l’utile netto complessivo se la società: a. partecipa in ragione almeno del 10 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra società; b. partecipa in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un’altra società; o c. detiene diritti di partecipazione pari a un valore venale di almeno un milione di franchi.
Art. 70 cpv. 4 lett. b
4 Gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione soltanto:
b. se la partecipazione alienata ammontava almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale di un’altra società o dava diritto ad almeno il 10 per cen- to degli utili e delle riserve di un’altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa alienante; se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da aliena- zione può essere chiesta soltanto a condizione che i diritti di partecipazione alla fine dell’anno fiscale precedente l’alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.
Art. 125 cpv. 3, secondo periodo 3 … Il capitale proprio comprende il capitale azionario o sociale liberato, gli apporti, l’aggio e i pagamenti suppletivi ai sensi dell’articolo 20 capoverso 3, esposti nel bilancio commerciale, le riserve palesi e le riserve latenti costituite per il tramite di utili imposti, nonché la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio.
3. Legge federale del 14 dicembre 19906 sull’armonizzazione
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 7 cpv. 1, secondo periodo 1 … In caso di dividendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione e prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere, che rappresen- tano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa (partecipazioni qualificate), i Cantoni possono attenuare la doppia imposizione economica di società e titolari di quote.
6 RS 642.14
Legge sulla riforma II dell’imposizione delle imprese RU 2008
Art. 7b Principio degli apporti di capitale Il rimborso degli apporti, dell’aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rim- borso del capitale azionario o sociale.
Art. 8 cpv. 2bis–2quater e 4 2bis Se un immobile dell’attivo immobilizzato è trasferito dalla sostanza commerciale nella sostanza privata, il contribuente può chiedere che al momento del trasferimento sia imposta la sola differenza tra i costi d’investimento e il valore determinante ai fini dell’imposta sul reddito. In questo caso, i costi d’investimento sono considerati nuovo valore determinante ai fini dell’imposta sul reddito e l’imposizione delle altre riserve occulte a titolo di reddito da attività indipendente è differita sino all’aliena- zione dell’immobile. 2ter L’affitto di un’azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata solo su domanda del contribuente. 2quater Se in caso di divisione ereditaria l’azienda commerciale non è proseguita da tutti gli eredi, su domanda degli eredi che riprendono l’azienda l’imposizione delle riserve occulte è differita sino al momento della loro realizzazione, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell’imposta sul reddito. 4 In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all’azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all’azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l’imposizione in caso di sostitu- zione di immobili con beni mobili.
Art. 9 cpv. 2 lett. a
2 Sono deduzioni generali:
a. gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 7 e 7a e di ulteriori 50 000 franchi;
Art. 11 cpv. 5 5 In caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente dopo il compi- mento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto confor- memente all’articolo 9 capoverso 2 lettera d sono deducibili. Se non vengono effet- tuati simili riscatti, l’imposta sull’importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l’ammissibilità di un riscatto secondo l’articolo 9 capover- so 2 lettera d è riscossa al pari delle prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza conformemente al capoverso 3. L’aliquota applicabile all’importo restan- te delle riserve occulte realizzate è fissata dal diritto cantonale. Lo stesso genere d’imposizione ad aliquota ridotta si applica anche al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari, purché non continuino l’impresa esercitata dal defunto; il conteg-
Legge sulla riforma II dell’imposizione delle imprese RU 2008
gio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell’anno in cui è deceduto l’ereditando.
Art. 14 cpv. 3 3 I beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale del contribuente sono stimati al loro valore determinante ai fini dell’imposta sul red- dito.
4bis In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasfe- rite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale o almeno al 10 per cento degli utili e delle riserve dell’altra società e la società di capitali o la società cooperativa l’ha detenuta come tale per almeno un anno.
Art. 28 cpv. 1, primo periodo, 1bis e 1ter 1 Per le società di capitali o le società cooperative che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di un’altra società oppure partecipano in ragio- ne almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un’altra società o i cui diritti di partecipazione hanno un valore venale di almeno un milione di franchi, l’imposta sull’utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di parteci- pazione e l’utile netto complessivo. … 1bis I Cantoni possono estendere la riduzione agli utili in capitale delle partecipazioni come pure al ricavo della vendita dei relativi diritti d’opzione se la partecipazione alienata era almeno pari al 10 per cento del capitale azionario o sociale di un’altra società oppure dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un’altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa. Se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulte- riore da alienazione può essere accordata soltanto a condizione che i diritti di parte- cipazione alla fine dell’anno fiscale precedente l’alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi. 1ter Il ricavo dell’alienazione è considerato nel calcolo della riduzione solo in quanto superi i costi d’investimento. Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d’investimento di partecipazioni del 10 per cento almeno sono computati negli utili imponibili per quanto non siano più giustificati.
Art. 30 cpv. 2
2 I Cantoni possono computare l’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale.
Legge sulla riforma II dell’imposizione delle imprese RU 2008
Art. 72h Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 23 marzo 20077 1 Entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 23 marzo 2007, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni modificate degli articoli 7 capo- verso 1, secondo periodo, 7b, 8 capoversi 2bis–2quater e 4, 9 capoverso 2 lettera a, 11 capoverso 5, 14 capoverso 3, 24 capoverso 4bis e 28 capoverso 1, primo periodo. Tali adeguamenti hanno effetto per tutti i Cantoni due anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 23 marzo 2007. 2 Scaduti tali termini, le disposizioni menzionate nel capoverso 1 si applicano diret- tamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario.
4. Legge federale del 13 ottobre 19658 sull’imposta preventiva
1 Non sono soggetti all’imposta preventiva:
c. gli interessi degli averi di clienti, se l’importo degli interessi non eccede per un anno civile 200 franchi; 1bis Il rimborso degli apporti, dell’aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico a quello del capitale azionario o sociale se la società di capitali o la società coopera- tiva li allibra su un conto separato del bilancio commerciale e comunica ogni modi- fica di questo conto all’Amministrazione federale delle contribuzioni. 2 L’ordinanza può prescrivere che siano addizionati gli interessi di diversi averi di clienti che un medesimo creditore o una medesima persona avente diritto di disporne possiede presso la stessa banca o cassa di risparmio; l’Amministrazione federale delle contribuzioni può ordinare che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.
Art. 16 cpv. 1 lett. b Abrogata
Art. 38 cpv. 3 Abrogato
7 RU 2008 2893 8 RS 642.21
Legge sulla riforma II dell’imposizione delle imprese RU 2008
5. Legge federale del 20 dicembre 19859 sulla costituzione di riserve
di crisi beneficianti di sgravi fiscali
Art. 26a Disposizione transitoria 1 Le riserve secondo la presente legge possono essere costituite solo sino all’entrata in vigore della presente disposizione. 2 Il Consiglio federale disciplina lo scioglimento delle riserve esistenti. Al riguardo può derogare all’articolo 13. 3 Il Consiglio federale è legittimato ad abrogare la presente legge dopo lo sciogli- mento delle riserve.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Fatto salvo il capoverso 3, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 La cifra II numero 2 articoli 18a, 20 capoverso 3, 30 capoverso 1, 33 capoverso 1 lettera a, 37b, 64 capoversi 1 e 1bis, 69 e 70 capoverso 4 lettera b, nonché la cifra II numero 4 articolo 5 capoverso 1bis entrano in vigore due anni dopo l’entrata in vigore secondo il capoverso 2.
Consiglio degli Stati, 23 marzo 2007 Consiglio nazionale, 23 marzo 2007 Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
1 La presente legge è stata accettata dal popolo il 24 febbraio 2008.10
2 Essa entra in vigore il 1° gennaio 2009, ad eccezione delle disposizioni seguenti:
a. cifra II/5, l' articolo 26a entra in vigore il 1° luglio 2008; b. cifra II/4, l'articolo 5 capoverso 1 lettera c e 2, entra in vigore il 1° gennaio 2010;
9 RS 823.33 10 FF 2008 2329
Legge sulla riforma II dell’imposizione delle imprese RU 2008
c. cifra II/2, gli articoli 18a, 20 capoverso 3, 30 capoverso 1, 33 capoverso 1 lettera a, primo periodo, 37b, 62 capoverso 4, 64 capoversi 1 e 1bis, 69, 70 capoverso 4 lettera b, 125 capoverso 3, secondo periodo, nonchè la cifra II/4, articolo 5 capoverso 1bis, entrano in vigore il 1° gennaio 2011.
21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova