AS 2008 3551
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica del 25 giugno 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 1j rubrica e cpv. 1 lett. b Salariati esenti dall’assicurazione obbligatoria (art. 2 cpv. 2 e 4 LPP)
1 I seguenti salariati non sottostanno all’assicurazione obbligatoria:
b. i salariati assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi; è fatto salvo l’articolo 1k;
Art. 1k Salariati assunti per un periodo limitato (art. 2 cpv. 4 LPP)
I salariati assunti o impiegati per un periodo limitato sottostanno all’assicurazione obbligatoria, se: a. il rapporto di lavoro è prolungato, senza interruzione, oltre i tre mesi: in tal caso il salariato è assicurato dal momento in cui è stato convenuto il prolun- gamento; b. sono stati a più riprese assunti dallo stesso datore di lavoro, o impiegati dalla stessa impresa che presta il personale, per un periodo complessivamente superiore a tre mesi e senza interruzioni superiori a tre mesi: in tal caso il salariato è assicurato dall’inizio del quarto mese di lavoro; se prima dell’ini- zio del rapporto di lavoro è stato tuttavia convenuto che il salariato è assunto o impiegato per una durata complessiva superiore a tre mesi, l’assoggetta- mento comincia contemporaneamente al rapporto di lavoro.
1 RS 831.441.1
2008-1547 3551
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. O2 RU 2008
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
25 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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