AS 2008 3685
Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione
Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)
Modifica del 2 luglio 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 giugno 20051 sui lavori di costruzione è modificata come segue:
1 La pianificazione di lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d’in- fortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l’ap- plicazione delle misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l’utilizzazione degli attrezzi di lavoro. 1bis Se vi è il sospetto che siano presenti sostanze particolarmente tossiche come l’amianto o i policlorobifenili (PCB), il datore di lavoro deve accertare accuratamen- te i pericoli e deve valutare i relativi rischi. In base a tali analisi devono essere pianificate le misure necessarie. Se durante i lavori di costruzione si dovessero inaspettatamente rinvenire sostanze particolarmente pericolose, occorre interrompere tali lavori e avvisare il committente.
2 Il datore di lavoro che nell’ambito di un contratto di appalto si impegna come
imprenditore a eseguire lavori di costruzione deve verificare, prima di concludere il contratto, quali sono le misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro e la pro- tezione della salute dei lavoratori. Le misure proprie al cantiere non ancora adottate e le misure dipendenti dai risultati della valutazione dei rischi secondo il capover- so 1bis devono essere integrate nel contratto d’appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri oggetti. Il contratto di appalto deve menzionare anche le misure già adottate.
Art. 60, rubrica In generale
1 RS 832.311.141
2007-3048 3685
Ordinanza sui lavori di costruzione RU 2008
Art. 60a Obbligo di annunciare i lavori di risanamento dei materiali di costruzione all’amianto 1 I datori di lavoro sono tenuti ad annunciare all’Istituto nazionale svizzero di assicu- razione contro gli infortuni (INSAI), prima della loro esecuzione, i lavori seguenti: a. eliminazione completa o parziale di:
1. rivestimenti in amianto floccato;
2. rivestimenti di pavimenti e pareti a base di amianto a partire da una
superficie di 5 m2;
3. lastre di materiale leggero da costruzione all’amianto a partire da una
superficie di 2 m2. b. lavori di demolizione e di trasformazione di costruzioni o parti di costruzioni che presentano:
1. rivestimenti in amianto floccato;
2. rivestimenti di pavimenti e pareti a base di amianto a partire da una
superficie di 5 m2;
3. lastre di materiale leggero da costruzione all’amianto a partire da una
superficie di 2 m2. 2 L’INSAI fissa il termine entro il quale l’avviso dev’essere notificato e ne determi- na la forma, previa consultazione delle organizzazioni interessate.
Art. 60b Ditte riconosciute specializzate in bonifiche da amianto 1 I lavori nei quali fibre di amianto pericolose per la salute sono liberate in grandi quantità possono essere eseguiti solo da ditte riconosciute specializzate in bonifiche da amianto.
2 L’INSAI riconosce tali ditte se queste:
a. impiegano uno specialista per le bonifiche da amianto secondo l’articolo 60c e garantiscono che tale specialista sia presente ai lavori di bonifica da amian- to o li sorvegli; b. impiegano lavoratori formati per tali lavori secondo l’articolo 8 capoverso 1 OPI2 e annunciati all’INSAI secondo il titolo quarto (prevenzione nel settore della medicina del lavoro) dell’OPI; c. dispongono delle attrezzature di lavoro necessarie e di una pianificazione della loro manutenzione; d. garantiscono l’osservanza del diritto applicabile, segnatamente della pre- sente ordinanza. 3 Se queste condizioni non sono più soddisfatte, l’INSAI può revocare il riconosci- mento.
2 RS 832.30
Ordinanza sui lavori di costruzione RU 2008
Art. 60c Qualifiche degli specialisti in bonifiche da amianto Gli specialisti in bonifiche da amianto devono poter segnatamente provare le loro conoscenze nei seguenti ambiti: a. conoscenze di base in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute; b. metodi di eliminazione, con esigua dispersione di polvere, di amianto debolmente agglomerato; c. impiego appropriato dei dispositivi di protezione individuale e altre attrezza- ture di lavoro; d. elaborazione di un piano di lavoro; e. tenuta di un giornale di cantiere; f. direzione e istruzione dei lavoratori sui cantieri.
Art. 61 cpv. 1 1 I datori di lavoro sono tenuti a notificare all’INSAI tutti i lavori in sotterraneo prima della loro esecuzione.
Titolo prima dell’art. 83a Capitolo 10a: Protezione giuridica
Contro le decisioni dell’INSAI secondo l’articolo 60b può essere interposto ricorso conformemente alle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia fede- rale.
II L’ordinanza del 30 marzo 19883 sull’obbligo di annunciare i lavori di risanamento dei materiali di costruzione all’amianto è abrogata.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2 luglio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RU 1988 744, 1996 1478
Ordinanza sui lavori di costruzione RU 2008