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AS 2008 3961

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo federale austriaco e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo agli uffici a controlli nazionali abbinati

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo federale austriaco e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo agli uffici a controlli nazionali abbinati

Concluso il 21 aprile 2008 Entrato in vigore il 1° maggio 2008

Il Consiglio federale svizzero, il Governo federale austriaco e il Governo del Principato del Liechtenstein, in virtù dell’articolo 1 capoverso 3 lettera a della Convenzione del 2 settembre 19632 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria relativa agli uffici a con- trolli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio nonché del Protocollo del 2 settembre 19633 concernente l’applicazione al Principato del Liechtenstein, della Convenzione austro-svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e controlli in corso di viaggio, compreso il Protocollo finale, al fine di promuovere la collaborazione reciproca tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein (di seguito: «Stati contraenti») nonché allo scopo di accelerare e semplificare il controllo alla frontiera politica comune, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto e scopo 1 Nell’interesse di un controllo accelerato, gli Stati contraenti hanno deciso di istitui- re alla frontiera politica austro-liechtensteinese uffici a controlli nazionali abbinati, affinché, nel traffico internazionale delle persone e delle automobili, gli interessati debbano fermarsi un’unica volta. 2 Gli Stati contraenti garantiscono che tutte le autorità interessate dal controllo alla frontiera lavorino in stretta collaborazione e che nelle zone di cui agli articoli 2–5 siano adottate tutte le misure volte a un rapido controllo, armonizzandole nel miglior modo possibile. 3 Gli agenti degli Stati contraenti presso gli uffici a controlli nazionali abbinati si sostengono reciprocamente all’atto del controllo del traffico di frontiera, al fine di agevolare tali controlli e semplificare il passaggio della frontiera comune da parte delle persone.

RS 0.631.252.916.320.3

1 Dal testo originale tedesco (AS 2008 3961).

2 RS 0.631.252.916.320 3 RS 0.631.252.916.320.1

2008-1256 3961

Uffici a controlli nazionali abbinati. Acc con l’Austria e il Liechtenstein RU 2008

4 Al fine di sostenersi reciprocamente nell’esercizio quotidiano, segnatamente in caso di minaccia o di pericolo per la vita degli organi che svolgono il proprio servi- zio, delle parti presenti o di terzi non coinvolti, gli agenti degli Stati contraenti sono autorizzati a prestarsi reciproca assistenza anche nelle infrastrutture, negli edifici e nei relativi settori che di regola sono i soli ad utilizzare.

Art. 2 Valico di frontiera di Nofels/Ruggell 1 Al valico di frontiera di Nofels/Ruggell, sul territorio del Principato del Liechten- stein, sono istituiti uffici a controlli nazionali abbinati.

2 Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della Convenzione del 2 settembre 1963,

l’ufficio di controllo austriaco è aggregato al Comune di Feldkirch.

3 La zona prevista per i controlli comprende:

a. le infrastrutture utilizzate in comune dagli agenti degli Stati interessati, segnatamente: – un settore della Noflerstrasse di una lunghezza di 115 metri, a partire dalla frontiera politica sul ponte che attraversa l’Hasabach in direzione di Ruggell, – una striscia di terreno di due metri di larghezza che circonda entrambi gli edifici doganali, – i parcheggi adiacenti l’edificio destinato ai controlli; b. l’edificio destinato ai controlli riservato all’uso esclusivo degli agenti austriaci situato a sud-est della Noflerstrasse.

Art. 3 Valico di frontiera di Nofels-Fresch/Schellenberg 1 Al valico di frontiera di Nofels-Fresch/Schellenberg, in territorio austriaco e su quello del Liechtenstein, sono istituiti uffici a controlli nazionali abbinati.

2 La zona prevista per i controlli comprende:

a. per gli agenti austriaci, le infrastrutture e i locali utilizzati in comune o riser- vati all’uso esclusivo degli agenti austriaci, segnatamente: – l’edificio destinato ai controlli, – l’intera ex strada doganale fino alla frontiera politica; limite occiden- tale: zona di inversione degli autopostali e parcheggi sotto il ristorante Löwen (numero civico 5) nel territorio denominato «Winkel» di Hin- teren Schellenberg, – l’area di posteggio e i parcheggi adiacenti l’edificio destinato ai con- trolli;

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b. per gli agenti svizzeri e del Liechtenstein, le infrastrutture utilizzate in comune dagli agenti degli Stati interessati o riservate al loro uso esclusivo, segnatamente: – un settore della strada comunale Feldkirch-Oberfresch di una lunghezza di 26 metri e di una larghezza di quattro metri, a partire dalla frontiera austriaca in direzione di Feldkirch-Nofels, – l’edificio destinato ai controlli e i parcheggi adiacenti.

Art. 4 Valico di frontiera di Tosters/Mauren 1 Al valico di frontiera di Tosters/Mauren, in territorio austriaco, sono istituiti uffici a controlli nazionali abbinati.

2 Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della Convenzione del 2 settembre 1963,

l’ufficio di controllo del Liechtenstein è aggregato al Comune di Mauren.

3 La zona prevista per i controlli comprende:

a. le infrastrutture e i locali utilizzati in comune dagli agenti degli Stati inte- ressati, segnatamente: – un settore della strada L 61 a partire dalla frontiera politica fino all’edificio destinato ai controlli utilizzato in comune, compresa l’area ufficiale, – i parcheggi adiacenti l’edificio destinato ai controlli, – la sala visite, nonché i locali per scopi sociali e sanitari; b. i locali amministrativi riservati all’uso esclusivo degli agenti svizzeri e del Liechtenstein nella metà sud-occidentale dello stabile.

Art. 5 Valico di frontiera di Tisis/Schaanwald 1 Al valico di frontiera di Tisis/Schaanwald, in territorio austriaco e su quello del Liechtenstein, sono istituiti uffici a controlli nazionali abbinati.

2 La zona prevista per i controlli comprende:

a. per gli agenti austriaci: – i locali nell’edificio destinato ai controlli utilizzati in comune o riservati all’uso esclusivo degli agenti austriaci, – l’area ufficiale riservata al traffico merci che circonda l’edificio doga- nale svizzero, compresi i locali e le superfici riservate al controllo delle persone, – il settore della strada numero 234 a partire dalla frontiera politica fino alla deviazione di Heiligwies; b. per gli agenti svizzeri e del Liechtenstein: – i locali nell’edificio destinato ai controlli utilizzati in comune dagli agenti degli Stati interessati o riservati al loro uso esclusivo, – la pensilina (isolotto destinato al controllo) punto limite (PL) numero 485,

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– il settore della Liechtensteinerstrasse L 191 a partire dalla frontiera politica, al chilometro 3,23, fino alla fine del parcheggio destinato agli autocarri, al chilometro 3,10; inoltre, i parcheggi e le zone di controllo in questo settore e adiacenti a questo settore, situati accanto all’edificio doganale (PL n. 242) e all’edificio (container; PL n. 484) a nord della pensilina.

Art. 6 Entrata in vigore e denuncia 1 L’accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al mese in cui è stata apposta la firma. 2 L’accordo è concluso tra gli Stati contraenti a tempo indeterminato. Ognuna delle Parti contraenti può denunciarlo in qualsiasi momento, per scritto, per via diploma- tica. Cessa di avere effetto 90 (novanta) giorni dopo che gli altri Stati contraenti hanno ricevuto la denuncia. 3 L’applicazione del presente accordo può essere sospesa provvisoriamente, total- mente o in parte, da ciascuno Stato contraente per ragioni di sicurezza, salute o ordine pubblici. Le Parti contraenti si informano reciprocamente, in precedenza e per via diplomatica, in merito all’adozione e alla soppressione di siffatte misure. 4 Indipendentemente dalla denuncia, il presente accordo perde la propria validità se la Convenzione del 2 settembre 1963 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio nonché il Protocollo del 2 settembre 1963 concernente l’applicazione al Principato del Liechtenstein, della Convenzione austro-svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, compreso il Protocollo finale, cessano di avere effetto.

5 Con l’entrata in vigore del presente accordo, cessano di essere in vigore:

a. l’accordo del 24 maggio 20004 tra il Consiglio federale svizzero, il Governo del Principato del Liechtenstein e il Governo federale austriaco concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di Ruggell/ Nofels; b. l’accordo del 24 maggio 20005 tra il Consiglio federale svizzero, il Governo del Principato del Liechtenstein e il Governo federale austriaco concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di Mauren/ Tosters; c. l’accordo del 30 marzo, 7 aprile e 23 giugno 19936 tra il Governo federale austriaco, il Governo del Principato del Liechtenstein e il Governo della Confederazione Svizzera concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati per il traffico merci al valico stradale di Tisis/Schaanwald.

4 RU 2002 1103 5 RU 2001 2654 6 RU 1994 115

Uffici a controlli nazionali abbinati. Acc con l’Austria e il Liechtenstein RU 2008

Fatto a Mauren, il 21 aprile 2008, in tre esemplari originali, in lingua tedesca.

Per il Consiglio Per il Governo Per il Governo del federale svizzero, federale austriaco: Principato del Liechtenstein: Eveline Widmer-Schlumpf Günther Plattner Martin Meyer

Uffici a controlli nazionali abbinati. Acc con l’Austria e il Liechtenstein RU 2008

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