AS 2008 4957
Ordinanza del DDPS concernente il personale militare
Ordinanza del DDPS concernente il personale militare (OPers mil)
Modifica del 15 ottobre 2008
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20031 concernente il personale militare è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2008.
15 ottobre 2008 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
1 RS 172.220.111.310.2
2008-2004 4957
Personale militare. O del DDPS RU 2008
Allegato 1 (art. 22–24a, 26–28)
N. 1.2, 2 e 3.1
Fr.
1 Le indennità per l’alloggio presso il luogo di lavoro ammontano:
1.2 – secondo l’articolo 22 capoverso 4, mensilmente a un importo
forfetario di 750.—
2 L’indennità per l’alloggio in caserme o altri edifici
della Confederazione secondo gli articoli 23 e 27 ammonta a 15.50
3 L’indennità per pasti ammonta a:
3.1 – in caso di lavoro notturno secondo l’articolo 24 15.50
…
4958