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AS 2008 5073

Ordinanza concernente le modifiche nel settore delle tasse di bollo, dell'imposta preventiva e del computo globale d'imposta

Ordinanza concernente le modifiche nel settore delle tasse di bollo, dell’imposta preventiva e del computo globale d’imposta

del 15 ottobre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 3 dicembre 19731 concernente le tasse di bollo

Art. 7 cpv. 2 2 Il capoverso 1 è applicabile alla cancellazione di un altro ente giuridico di cui all’articolo 2 lettera a dell’ordinanza del 17 ottobre 20072 sul registro di commercio, se l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha comunicato all’Ufficio canto- nale del registro di commercio che l’ente giuridico è diventato contribuente in virtù della legge.

Titolo prima dell’art. 9 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 9 cpv. 1 e 4

1 Concerne soltanto il testo tedesco.

4 Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia

limitata svizzera deve inoltrare spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni, nel termine di 30 giorni dall’approvazione del conto annuale, la relazione sulla gestione o una copia firmata del conto annuale (bilancio e conto dei profitti e delle perdite), se la somma di bilancio ammonta a oltre cinque milioni di franchi. Negli altri casi i documenti vanno presentati su richiesta dell’Ammini- strazione federale delle contribuzioni.

2008-0973 5073

Modifiche nel settore delle tasse di bollo, dell’imposta preventiva e RU 2008

Art. 12 cpv. 2–4

2 La società cooperativa deve inoltrare spontaneamente all’Amministrazione fede-

rale delle contribuzioni, nel termine di 30 giorni dall’approvazione del conto annua- le, la relazione sulla gestione o una copia firmata del conto annuale (bilancio e conto dei profitti e delle perdite), se la somma di bilancio ammonta a oltre cinque milioni di franchi. Negli altri casi i documenti vanno presentati su richiesta dell’Ammini- strazione federale delle contribuzioni.

3 e 4 Abrogati

Art. 16 cpv. 1 1 La richiesta di esenzione dalla tassa secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettere a, c, d, f, g e j della legge dev’essere inoltrata all’Amministrazione federale delle contri- buzioni. La richiesta dev’essere motivata e contenere i mezzi di prova; i documenti invocati come mezzi di prova vanno allegati alla richiesta.

Art. 28 cpv. 1

1 L’assicuratore è tenuto a pagare spontaneamente la tassa all’Amministrazione

federale delle contribuzioni, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, nel termine di 30 giorni dalla scadenza di ogni trimestre dell’esercizio contabile, per i premi incassati durante detto periodo (art. 23 L); nel rendiconto deve figurare sepa- ratamente l’ammontare dei premi per i differenti rami di assicurazione. La riparti- zione a seconda dei rami di assicurazione si estende pure alle assicurazioni combina- te, nella misura in cui gli elementi che compongono il premio siano oggetto di differenti aliquote di tassa. Se, sulla base di disposizioni legali di un Cantone o della Confederazione, nel conteggio dei premi sono inclusi crediti non destinati al paga- mento di un premio d’assicurazione, questi devono essere designati in modo chiaro e riportati separatamente; in caso contrario, la tassa è dovuta sull’importo totale.

2. Ordinanza del 19 dicembre 19663 sull’imposta preventiva

Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza l’espressione «fondi d’investimento» è sostituita con l’espressione «investimento collettivo di capitale» e l’espressione «dichiarazione bancaria» con «dichiarazione di domicilio».

Art. 9 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

3 RS 642.211

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Art. 11 cpv. 2

2 Il capoverso 1 è applicabile alla radiazione di un altro ente giuridico

di cui all’articolo 2 lettera a dell’ordinanza del 17 ottobre 20074 sul registro di commercio, se l’Amministrazione federale delle contribu- zioni ha comunicato all’Ufficio cantonale del registro di commercio che l’ente giuridico è diventato contribuente in base alla legge.

Titolo prima dell’art. 20

B. Imposta sul reddito di azioni, di quote sociali in società a garanzia limitata e in società cooperative e di buoni di godimento

Art. 20 cpv. 1

1 Si considera reddito imponibile di azioni, di quote sociali in società a

garanzia limitata e in cooperative, ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta dalla società ai titolari di diritti di partecipazione, o a terze persone loro vicine, che non ha il carattere di rimborso delle quote di capitale sociale versato esistenti all’atto della prestazione (dividendi, abbuoni, azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, ecc.).

1 Ogni società anonima o società a garanzia limitata svizzera (art. 9

cpv. 1 della legge) è tenuta a consegnare spontaneamente all’Ammini- strazione federale delle contribuzioni, nei 30 giorni successivi all’ap- provazione del conto annuale, il rapporto di gestione o una copia firmata del conto annuale (bilancio e conto dei profitti e delle perdite), come pure una distinta su modulo ufficiale che indichi il capitale esistente alla fine dell’esercizio, la data dell’assemblea generale, l’ammontare e la scadenza della ripartizione dell’utile, e a pagare l’imposta sui redditi maturati in seguito all’approvazione del conto annuale, se: a. la somma di bilancio ammonta a oltre cinque milioni di fran- chi; b. dalla decisione di ripartizione dell'utile deriva una prestazione imponibile; c. dall'esercizio commerciale risulta una prestazione imponibile;

4 RS 221.411

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d. la società è tassata in base all’articolo 69 della legge federale del 14 dicembre 19905 sull’imposta federale diretta o all’arti- colo 28 della legge federale del 14 dicembre 19906 sull’armo- nizzazione delle imposte dirette dei Comuni e dei Cantoni; oppure e. la società ha fatto valere una convenzione di doppia impo- sizione conclusa dalla Svizzera con un altro Stato. 1bis Negli altri casi i documenti vanno presentati su richiesta dell’Am- ministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 23 cpv. 2–5

2 Gli articoli 21 e 22 si applicano per analogia al rendiconto

d’imposta, alla presentazione del conto annuale e allo scioglimento della società cooperativa. 3–5 Abrogati

1 La società di capitali, la società cooperativa, l’investimento collet-

tivo di capitale o l’ente pubblico ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 della legge che partecipa direttamente per almeno il 20 per cento al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa può ordinare a quest'ultima, tramite istanza redatta su modulo ufficia- le, di versarle i dividendi senza dedurre l’imposta preventiva.

3 La procedura di notifica è ammessa soltanto se è accertato che la

società di capitali, la società cooperativa, l’investimento collettivo di capitale oppure l’ente pubblico, a carico della o del quale l’imposta dovrebbe essere trasferita, avrebbe diritto al suo rimborso secondo la legge o l’ordinanza.

Art. 28 I. Oggetto 1 Si considera reddito imponibile di quote in un investimento collet- dell’imposta tivo di capitale ogni prestazione valutabile in denaro, fondata sulle

1. Reddito

imponibile quote, corrisposta al loro portatore, la quale non è versata mediante cedola che serve esclusivamente alla distribuzione di profitti in capi- tale, di proventi derivanti dal possesso fondiario diretto o al rimborso di versamenti di capitale (art. 5 cpv. 1 lett. b della legge).

2 In caso di ripresa delle quote l’imposta è riscossa soltanto se la

ripresa è dovuta a scioglimento o liquidazione dell’investimento collettivo di capitale.

5 RS 642.11 6 RS 642.14

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3 Se sono state emesse quote senza cedole, se la prestazione è corri-

sposta dietro consegna della quota o se non si danno quote, i profitti in capitale, i versamenti di capitale e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto sono esentati dall’imposta, qualora figurino separa- tamente nel conteggio destinato al portatore delle quote.

Art. 30, titolo marginale e cpv. 1

3. Direzione del 1 Abrogato

fondo e banca depositaria

Art. 31 cpv. 1–3

1 La persona domiciliata in Svizzera che è contribuente ai termini

dell’articolo 10 capoverso 2 della legge è tenuta, prima di iniziare l’emissione delle quote e senza esservi sollecitata, a dichiararsi come contribuente all’Amministrazione federale delle contribuzioni.

2 La dichiarazione deve indicare: il nome (ditta) e la sede della dire-

zione del fondo, quelli della banca depositaria e, se l’una e l’altra si trovano all’estero, quelli della persona domiciliata in Svizzera che ha emesso unitamente a loro le quote, come pure quelli di qualsiasi persona che presta in Svizzera la sua opera come ufficio di pagamento (art. 10 cpv. 2 della legge); il nome del fondo d’investimento; la data alla quale s’inizierà l’emissione delle quote; l’esercizio contabile e la durata del fondo. 2bis La dichiarazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

a. il contratto di investimento collettivo del fondo di investimen- to contrattuale; b. gli statuti e il regolamento di investimento della società di investimento a capitale variabile (SICAV); c. il contratto di società della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; d. gli statuti e il regolamento di investimento della società di investimento a capitale fisso (SICAF).

3 Le modificazioni sopravvenute dopo l’inizio dell’attività relativa-

mente ai dati o ai documenti di cui ai capoversi 2 e 2bis, in particolare l’apertura di nuovi uffici di pagamento, devono essere dichiarate spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 32 cpv. 2 e 4

2 Nei sei mesi successivi alla fine dell’esercizio, il contribuente è

tenuto a consegnare spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni il rapporto annuale e il conto annuale dell’inve-

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stimento collettivo di capitale di cui alla legge federale del 23 giugno

20067 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol).

4 Se il rapporto annuale e il conto annuale non sono stati ancora com-

pilati nei sei mesi successivi alla fine dell’esercizio, il contribuente è tenuto a informare l’Amministrazione federale delle contribuzioni, prima della scadenza del settimo mese, dei motivi del ritardo e della data in cui verranno presumibilmente compilati il rapporto annuale e il conto annuale.

Art. 34 cpv. 2

2 L’autorizzazione è concessa se il contribuente dà tutte le garanzie

per un controllo efficace dei conti annuali e delle dichiarazioni di domicilio che gli vengono consegnate; essa può essere limitata alle dichiarazioni di determinati istituti.

Art. 36 cpv. 1, 2 frase introduttiva e 4–6

1 Una dichiarazione di domicilio può essere rilasciata soltanto dai

seguenti istituti: a. banche ai sensi della legge dell’8 novembre 19348 sulle ban- che; b. direzioni di fondi svizzeri ai sensi della LICol9; c. gerenti patrimoniali svizzeri di investimenti collettivi di capi- tale ai sensi della LICol; d. depositari svizzeri sottoposti a vigilanza ufficiale; e. commercianti svizzeri di valori mobiliari giusta l’articolo 3 capoverso 5 dell’ordinanza del 2 dicembre 199610 sulle borse.

2 Nella dichiarazione l’istituto è tenuto ad attestare per iscritto che:

4 Un istituto che, alla scadenza del reddito imponibile, non detiene le

quote in deposito proprio può rilasciare una dichiarazione di domicilio solo fondandosi su una dichiarazione corrispondente di un altro istitu- to svizzero.

5 L’Amministrazione federale delle contribuzioni può accettare anche

le dichiarazioni di domicilio di una banca o di un depositario esteri sottoposti a vigilanza ufficiale.

7 RS 951.31 8 RS 952.0 9 RS 951.31 10 RS 954.11

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6 Le dichiarazioni di domicilio possono essere consegnate in formato

elettronico solo su autorizzazione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 37 cpv. 1 e 2

1 L’istituto che rilascia una dichiarazione di domicilio deve presentare,

su richiesta dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, i docu- menti giustificativi necessari al controllo, compresi quelli che, se del caso, deve procurarsi presso la banca o il depositario esteri (art. 36 cpv. 5).

2 Se l’istituto si rifiuta di presentare i documenti giustificativi, se

quelli presentati sono insufficienti o se esso rilascia una dichiarazione inesatta, l’imposta deve essere pagata. L’Amministrazione federale delle contribuzioni può interdire all’istituto di rilasciare dichiarazioni; in questo caso informa gli altri istituti e il contribuente che, in avveni- re, le dichiarazioni di detto istituto sono inefficaci. È fatta salva l’apertura di un procedimento penale.

V. Notifica 1 Su richiesta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni può sostitutiva del pagamento autorizzare l’investimento collettivo di capitale a soddisfare ai suoi dell’imposta obblighi fiscali mediante la notifica dei redditi imponibili, se i suoi investitori sono esclusivamente istituti svizzeri di previdenza profes- sionale o di previdenza vincolata, istituti di libero passaggio, assicura- zioni sociali o casse di compensazione esentati dalle imposte nonché società d'assicurazione sulla vita soggette alla vigilanza della Confede- razione oppure società svizzere d'assicurazione sulla vita di diritto pubblico.

2 La procedura di notifica è ammessa soltanto se è accertato che i

beneficiari delle prestazioni a carico dei quali l’imposta dovrebbe essere trasferita avrebbero diritto al suo rimborso secondo la legge o l’ordinanza. La procedura è retta per analogia dagli articoli 25 e 26 capoversi 1, 2 e 4.

Disposizione transitoria della modifica del 15 ottobre 2008 La presente modifica è applicabile alle prestazioni imponibili che scadono dopo il 31 dicembre 2008.

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3. Ordinanza del 22 agosto 196711 sul computo globale d’imposta

Titolo prima dell’art. 5 b. Dividendi provenienti da partecipazioni e altre riduzioni dell’imposta sull’utile e sul reddito

Art. 5 cpv. 4 4 I dividendi e i redditi equiparati, assoggettati solo a un’imposizione parziale (art. 18b e 20 cpv. 1bis LIFD e disposizioni cantonali in virtù dell’art. 7 cpv. 21 secondo periodo LAID), non sono considerati redditi tassati per la parte esclusa dal calcolo dell’imposta sul reddito. Se, per questi redditi, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni non effettuano l’imposizione parziale secondo gli stessi metodi o nella stessa misura, l’ammontare massimo per le imposte federali da una parte e per le imposte cantonali e comunali dall’altra, deve essere calcolato separatamente. Le presenti disposizioni si applicano per analogia allo sgravio mediante riduzione dell'aliquota d'imposta. Gli articoli 12 e 20 si applicano per analogia.

Disposizione transitoria della modifica del 15 ottobre 2008 La presente modifica si applica ai redditi maturati dopo il 31 dicembre 2008.

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

2 L’articolo 28 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 dicembre 200312 concernente le

tasse di bollo (n. I/1) entra in vigore il 1° gennaio 2010.

15 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

11 RS 672.201 12 RS 641.101

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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