AS 2008 5191
Ordinanza 09 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell'assicurazione infortuni obbligatoria
Ordinanza 09 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria
del 29 ottobre 2008
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 34 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 19811 sull’assicurazione contro gli infortuni, ordina:
Art. 1 1 I beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria ricevono un’inden- nità di rincaro pari al 3,7 per cento della rendita finora versata; è fatto salvo il capo- verso 2. 2 Per le rendite insorte a decorrere dal 1° gennaio 2007 e concernenti infortuni veri- ficatisi dopo il 1° gennaio 2004, l’indennità di rincaro è fissata come segue:
Anno Indennità di rincaro in % dell’infortunio della rendita
2004 6,0 2005 4,5 2006 3,7 2007 2,9 2008 0,0
Art. 2 È considerato anno dell’infortunio ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2: a. per le rendite di cui all’articolo 24 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 dicem- bre 19822 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF): l’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita; b. per le rendite di cui all’articolo 31 capoverso 2 OAINF: l’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita complementare.
RS 832.205.27
2008-2450 5191
Ordinanza 09 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite RU 2008 dell’assicurazione infortuni obbligatoria
Art. 3 L’ordinanza 07 del 15 novembre 20063 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria è abrogata.
Art. 4 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
29 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RU 2006 4673