AS 2008 5993
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse dell'Ufficio federale dei trasporti
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse dell’Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT, OseUFT)
Modifica del 26 novembre 2008
Il Consiglio federale svizzero decreta:
I L’ordinanza del 25 novembre 19981 sugli emolumenti dell’UFT è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 2 2 La tariffa oraria è stabilita entro i limiti di cui al capoverso 1, a seconda delle conoscenze specialistiche richieste e della funzione del personale che esegue il lavoro, dell’interesse pubblico nonché dell’interesse o del tornaconto della persona tenuta a pagare l’emolumento.
Art. 23 cpv. 1 e 2 1 L’emolumento per l’approvazione dei piani di cui all’articolo 18 capoverso 1 LFerr è calcolato in base al tempo impiegato, al genere e all’urgenza della procedura, come pure al numero e alla complessità delle opposizioni. Esso ammonta a 500–50 000 franchi. In caso di procedure particolarmente onerose il limite massimo dell’emolu- mento può essere portato a 200 000 franchi. 2 L’emolumento per la determinazione di zone riservate e di allineamenti è calcolato in base al tempo impiegato, al genere e all’urgenza della procedura, come pure al numero e alla complessità delle opposizioni. Esso ammonta a 1000–50 000 franchi.
Art. 24 Emolumento per autorizzazione d’esercizio L’emolumento per autorizzazione d’esercizio è calcolato in base al tempo impiegato, al genere e all’urgenza della procedura. Esso ammonta a 5000–50 000 franchi. In caso di procedure particolarmente onerose il limite massimo dell’emolumento può essere portato a 200 000 franchi.
1 RS 742.102
2008-2240 5993
Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT RU 2008
Art. 25a Emolumento per la registrazione di veicoli
1 L’emolumento riscosso annualmente per la registrazione ammonta a 2,50 franchi
per veicolo.
2 Esso ammonta almeno a 30 franchi per impresa.
Art. 44 cpv. 1 1 L’emolumento dovuto dal raccordato per il consenso al piano d’utilizzazione o al permesso di costruzione di binari di raccordo è calcolato in base al tempo impiegato. Esso ammonta a 500–10 000 franchi.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
26 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova