AS 2009 5837
Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione
Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)
Modifica del 4 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza, l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con l’abbrevia- zione «UFCOM».
Art. 4, nota a piè pagina L’elenco dei titoli delle norme e il loro testo possono essere richiesti al Centro informativo svizzero per norme tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo, o presso l’ASUT, Klösterlistutz 8, 3013 Berna.
Art. 5a Impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia CPL Allo scopo di evitare interferenze, l’UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative concernenti l’installazione e l’esercizio d’impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo che utilizzano la rete elettrica, compresi gli impianti domestici, per trasmettere dati (corrente portante in linea, CPL).
Art. 12 cpv. 1 1 Senza pregiudizio delle disposizioni previste dalle procedure di valutazione della conformità (allegati II–V), la persona responsabile dell’offerta e dell’immissione in commercio degli impianti di telecomunicazione deve poter presentare la documenta- zione tecnica che provi la loro conformità alle esigenze fondamentali.
1 RS 784.101.2
2009-0532 5837
Impianti di telecomunicazione RU 2009
Art. 16 lett. e–eter Non sono soggetti alla valutazione della conformità: e. gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori non disponibili in com- mercio; ebis. i kit di montaggio (art. 2 cpv. 4) per radioamatori, a prescindere dal fatto che siano disponibili o meno in commercio; eter. gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori disponibili in commer- cio, che sono stati modificati per uso proprio da un radioamatore autorizzato conformemente all’articolo 33 capoversi 4 o 5 dell’ordinanza del 9 marzo
20072 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunica-
zione;
Art. 18 cpv. 3 Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 20a Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati In caso di modifiche sostanziali delle norme o prescrizioni tecniche applicabili, l’UFCOM emana se necessario prescrizioni tecniche e amministrative relative all’installazione e all’esercizio di impianti di telecomunicazione usati.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 RS 784.102.1
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