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AS 2009 6511

Ordinanza del DATEC concernente l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF)

Ordinanza del DATEC concernente l’abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF)

del 27 novembre 2009

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 6, 8 capoverso 5 e 9 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 4 novembre 20091 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. l’abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie; b. la nomina dei periti esaminatori; c. la nomina dei medici di fiducia; d. la nomina degli psicologi di fiducia.

Art. 2 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica a tutte le ferrovie soggette alla legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr).

Capitolo 2: Licenze e certificati Sezione 1: Durata di validità

Art. 3 1 La durata di validità delle licenze per conducenti di veicoli motore è di dieci anni.

2 La durata di validità dei certificati per conducenti di veicoli motore è di cinque anni.

RS 742.141.21

2009-2177 6511

Abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie RU 2009

3 La durata di validità dei certificati per conducenti di veicoli motore che operano in ambito transfrontaliero al di fuori delle tratte e delle stazioni menzionate nell’alle- gato 6 è disciplinata dall’articolo 16 capoverso 2 della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 20073, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (Direttiva 2007/59/CE).

4 La durata di validità decorre dal superamento dell’ultimo esame di capacità o

esame periodico. Se l’esame periodico è superato durante i dodici mesi che pre- cedono la scadenza di una licenza o di un certificato, la nuova durata di validità decorre dalla data di scadenza. 5 La validità delle licenze e dei certificati scade al compimento dei 70 anni d’età del titolare. Il certificato scade inoltre quando il conducente di veicoli motore cessa l’attività sulla rete ferroviaria.

Sezione 2: Categorie

Art. 4 Guida diretta di veicoli motore 1 Le licenze e i certificati delle seguenti categorie autorizzano i macchinisti a svolgere le attività specificate sulle reti ferroviarie menzionate nell’allegato 1: a. categoria A40: movimenti di manovra in stazione e movimenti di manovra semplici su binari di tratta sbarrati, a una velocità massima b. categoria A: movimenti di manovra in stazione e sulle tratte, a una velo- cità massima di 60 km/h; il peso rimorchiato non deve superare le 600 t sulle tratte in pendenza menzionate nell’allegato 2 lettera a e le 200 t sulle tratte in pendenza menzionate nell’allegato 2 lettera b; c. categoria B60: tutti i movimenti di manovra e guida dei treni a una velo- cità massima di 60 km/h sulle ferrovie con condizioni d’esercizio semplici menzionate nell’allegato 1 lettera b; l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può nel singolo caso riconoscere le condizioni d’esercizio semplici per altre ferrovie; d. categoria B80: tutti i movimenti di manovra e guida dei treni a una velo- cità massima di 80 km/h; il peso rimorchiato non deve superare le 1200 t sulle tratte a scartamento normale, le

600 t sulle tratte in pendenza menzionate nell’allegato 2

lettera a e le 200 t sulle tratte in pendenza menzionate nell’allegato 2 lettera b;

3 GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

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e. categoria tutti i movimenti di manovra e guida dei treni a una velo- B100: cità massima di 100 km/h; il peso rimorchiato non deve superare le 600 t sulle tratte in pendenza menzionate nell’allegato 2 lettera a e le 200 t sulle tratte in pendenza menzionate nell’allegato 2 lettera b; f. categoria B: tutti i movimenti di manovra e guida di tutti i treni. 2 Le licenze e i certificati delle categorie B, B100 e B80 autorizzano anche la guida di veicoli motore sulle reti tranviarie menzionate nell’allegato 3. 3 Le licenze e i certificati di cui ai capoversi 1 e 2 autorizzano, nella categoria cor- rispondente, anche l’accompagnamento nell’ambito della circolazione e in parti- colare il pilotaggio.

Art. 5 Accompagnamento nell’ambito della circolazione 1 Le licenze e i certificati delle seguenti categorie autorizzano i manovratori a svol- gere le attività specificate sulle reti ferroviarie menzionate nell’allegato 1:

a. categoria Ai40: accompagnamento nell’ambito della circolazione di movi- menti di manovra in stazione e su binari di tratta sbarrati, a una velocità massima di 40 km/h; b. categoria Ai: accompagnamento nell’ambito della circolazione di movi- menti di manovra in stazione e sulle tratte, a una velocità massima di 60 km/h. 2 Le licenze e i certificati della categoria Bi autorizzano gli accompagnatori di treni all’accompagnamento nell’ambito della circolazione di tutti i movimenti di manovra e corse-treno sulle reti ferroviarie menzionate nell’allegato 1, a una velocità mas-

Art. 6 Pilotaggio Deve essere pilotato chi: a. svolge un’attività ai sensi dell’articolo 4 senza disporre della relativa licenza o del relativo certificato; b. non conosce o conosce solo in parte le prescrizioni specifiche per l’impiego; oppure c. non ha dimestichezza con le tratte e le stazioni.

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Art. 7 Estensioni e limitazioni dei certificati 1 Se le esigenze d’esercizio e di circolazione lo richiedono, l’UFT può prevedere estensioni e limitazioni dei certificati di cui agli articoli 4 e 5.

2 Le estensioni e le limitazioni sono iscritte nel certificato.

3 L’UFT emana direttive concernenti le estensioni e le limitazioni dei certificati.

Sezione 3: Forma e contenuti

Art. 8 Licenza La forma e i contenuti delle licenze per conducenti di veicoli motore figurano nel- l’allegato 4.

Art. 9 Certificato I contenuti dei certificati per conducenti di veicoli motore figurano nell’allegato 5.

Sezione 4: Esenzione dall’obbligo di licenza e di certificato

Art. 10 1 Una licenza o un certificato non sono necessari per i conducenti di veicoli motore che: a. effettuano o accompagnano nell’ambito della circolazione movimenti di manovra all’interno di parti di stazione e di impianti di stazione con binari di raccordo nonché di perimetri aziendali, senza interessare un percorso-treno regolare; b. con veicoli motore, con o senza peso rimorchiato, effettuano movimenti di manovra semplici su binari sbarrati; c. effettuano movimenti di manovra con veicoli automotori di servizio di peso totale massimo di 500 t per le ferrovie a scartamento normale e di 200 t per le ferrovie a scartamento ridotto o guidano treni a una velocità massima di

100 km/h, a condizione che in tali attività siano pilotati;

d. effettuano corse semplici con veicoli automotori di servizio senza carico rimorchiato lungo fasci di binari di una tramvia menzionata nell’allegato 3; e. effettuano o accompagnano nell’ambito della circolazione corse all’interno di impianti di manutenzione di tramvie.

2 Le imprese istruiscono i loro conducenti di veicoli motore e li sottopongono a

esame. Esse tengono elenchi delle persone autorizzate, da presentare all’UFT su richiesta. Gli esami devono essere svolti da periti esaminatori.

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3 Le imprese redigono un piano del settore d’attività per le persone che svolgono esclusivamente le attività di cui al capoverso 1 lettera a, da presentare all’UFT su richiesta.

Capitolo 3: Conseguimento dell’abilitazione Sezione 1: Requisiti personali per la formazione

Art. 11 Età minima Chi intende seguire una formazione di conducente o accompagnatore di veicoli motore, deve avere compiuto i 15 anni d’età.

Art. 12 Requisiti professionali 1 Può seguire una formazione di conducente di veicoli motore delle categorie A40, A, B60, B80, Ai40, Ai o Bi chi ha concluso la scuola dell’obbligo.

2 Può seguire una formazione di macchinista della categoria B100 chi:

a. ha concluso un tirocinio professionale riconosciuto della durata di almeno due anni; b. ha superato l’esame di maturità; c. è in possesso da almeno due anni di una licenza e di un certificato delle d. svolge un tirocinio professionale riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3 Può seguire una formazione di macchinista della categoria B chi:

a. ha concluso un tirocinio professionale riconosciuto della durata di almeno tre anni; b. ha superato l’esame di maturità; c. è in possesso da almeno tre anni di una licenza e di un certificato delle d. svolge un tirocinio professionale riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

Art. 13 Requisiti medici

1 Chi si candida per una formazione di conducente o accompagnatore di veicoli

motore nell’ambito della circolazione ai sensi degli articoli 4, 5 o 10 deve sottoporsi a un esame medico. 2 Nell’ambito dell’esame, un medico di fiducia valuta se la persona esaminata può essere dichiarata idonea dal punto di vista medico a guidare o accompagnare veicoli motore.

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3 È sottoposta a esame medico l’idoneità:

a. a guidare veicoli motore (livello di requisiti 1); b. ad accompagnare treni o manovre nell’ambito della circolazione (livello di requisiti 2). 4 Se necessario per determinare l’idoneità medica, il medico di fiducia ordina esami speciali e ne valuta i risultati. 5 Entro dieci giorni da quando dispone dei risultati dell’esame, il medico di fiducia comunica alla persona esaminata e all’impresa mediante un modulo standard la valutazione dell’idoneità medica e in particolare eventuali limitazioni. Su richiesta della persona esaminata, l’UFT emette una decisione impugnabile. 6 La persona esaminata si impegna a fornire in modo veritiero tutti i dati relativi al suo stato di salute. Dà inoltre il suo consenso scritto alla raccolta di informazioni o di documentazione di tipo medico o psicologico sulla sua persona da parte del medi- co di fiducia o dei medici specialisti incaricati di effettuare esami specifici. 7 L’UFT può riconoscere attestati stranieri di idoneità se equivalenti agli attestati svizzeri.

8 L’UFT emana direttive concernenti i requisiti medici.

Art. 14 Requisiti psicologici

1 Chi si candida per seguire una formazione di macchinista delle categorie B80,

B100 o B o una formazione di conducente di tram deve sottoporsi a un esame di idoneità psicologica per la categoria corrispondente. 2 Chi si candida per seguire una formazione in una delle altre categorie deve sotto- porsi a un esame psicologico se sussistono dubbi riguardo alla sua idoneità psicolo- gica. 3 Nell’ambito dell’esame psicologico, uno psicologo di fiducia valuta se la persona esaminata può essere dichiarata idonea dal punto di vista psicologico a guidare veicoli motore. 4 Se necessario per determinare l’idoneità psicologica, lo psicologo di fiducia ordina esami speciali e ne valuta i risultati. 5 Entro dieci giorni da quando dispone dei risultati dell’esame, lo psicologo di fidu- cia comunica alla persona esaminata e all’impresa mediante un modulo standard la valutazione dell’idoneità psicologica e in particolare eventuali limitazioni. Su richie- sta della persona esaminata, l’UFT emette una decisione impugnabile. 6 La persona esaminata si impegna a fornire in modo veritiero tutti i dati relativi al suo stato psicologico. Dà inoltre il suo consenso scritto alla raccolta di informazioni di tipo medico o psicologico sulla sua persona da parte dello psicologo di fiducia o degli specialisti incaricati degli esami specifici. 7 Un esame psicologico non superato può essere ripetuto al più presto dopo un anno e al massimo due volte; può essere ripetuto una sola volta in caso di formazione per una categoria superiore.

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8 Per le persone di età fino a 49 anni l’ultimo esame psicologico di esito positivo non deve risalire a più di cinque anni prima; a partire dal cinquantesimo anno d’età esso non deve risalire a più di tre anni prima. L’esame è valido finché la persona in questione: a. non ha concluso la formazione; b. svolge l’attività soggetta all’obbligo di licenza; oppure c. conduce autobus sulle reti stradali delle imprese di trasporto menzionate nell’allegato 3, in previsione della successiva formazione di conducente di tram. 9 L’UFT può riconoscere attestati stranieri di idoneità se equivalenti agli attestati svizzeri.

10 L’UFT emana direttive concernenti i requisiti psicologici.

Art. 15 Estratto del casellario giudiziale e altre informazioni 1 Chi si candida per seguire la formazione di conducente di veicolo motore presenta, su richiesta dell’UFT, un estratto del casellario giudiziale informatizzato o un certi- ficato corrispondente del proprio Paese d’origine.

2 L’UFT può richiedere ulteriori informazioni relative al candidato. Questi ne è

informato durante la procedura di candidatura dall’impresa responsabile.

Sezione 2: Licenza di aspirante conducente

Art. 16 Durata di validità La durata di validità della licenza di aspirante conducente è di tre anni.

2 La validità scade con l’interruzione della formazione.

Art. 17 Autorizzazioni 1 La licenza di aspirante conducente autorizza la presenza in qualità di passeggero nella cabina di guida nell’ambito della corrispondente categoria. 2 La licenza autorizza inoltre, nell’ambito della corrispondente categoria, a svolgere:

a. corse d’istruzione, se è presente l’iscrizione specifica; b. corse autonome, se è presente l’iscrizione specifica.

3 Il perito esaminatore iscrive le indicazioni di cui al capoverso 2.

4 L’istruttore provvede affinché le corse d’istruzione si svolgano in sicurezza e l’aspirante non contravvenga alle prescrizioni.

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Art. 18 Iscrizioni La licenza di aspirante conducente contiene: a. i dati personali con foto; b. la categoria; c. le autorizzazioni secondo l’articolo 17, comprese le eventuali estensioni e limitazioni; d. la durata di validità secondo l’articolo 16; e. eventualmente l’obbligo di portare un ausilio ottico o acustico; f. luogo, data e firma dell’impresa che rilascia la licenza.

Art. 19 Proroga La licenza di aspirante conducente può essere prorogata se sono soddisfatti i requi- siti personali di cui agli articoli 11–15.

Sezione 3: Corse d’istruzione

Art. 20 Età minima L’età minima per le corse d’istruzione è di: b. 18 anni per le categorie B100 e B.

Art. 21 Svolgimento Le corse d’istruzione possono essere effettuate soltanto con l’accompagnamento di: a. conducenti di veicoli motore che hanno raggiunto il ventesimo anno d’età e:

1. sono in possesso del certificato per la categoria B o B100 da almeno tre

anni o dimostrano di avere una pratica di guida minima di 1500 ore,

2. sono in possesso del certificato per la categoria B80 da almeno due anni

o dimostrano di avere una pratica di guida minima di 500 ore,

3. sono in possesso del certificato per la categoria A40, A, B60, Ai40, Ai

o Bi da almeno un anno o dimostrano di avere una pratica di guida minima di 250 ore; b. periti esaminatori.

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Sezione 4: Esami di capacità

Art. 22 In generale 1 Chi intende ottenere una licenza o un certificato per la guida di un veicolo motore, deve poter provare, mediante un esame di capacità, di disporre delle conoscenze specifiche richieste per la categoria corrispondente. 2 L’UFT può, in singoli casi motivati, obbligare un’impresa ferroviaria a formare alla guida di veicoli motore, contro indennità, persone non impiegate presso tale impresa e a sottoporle ai relativi esami.

3 Gli esami di capacità sono svolti da periti esaminatori.

4 Le date degli esami vanno comunicate all’UFT con un preavviso di 14 giorni.

L’UFT può concedere eccezioni.

5 L’UFT emana direttive concernenti gli esami di capacità.

Art. 23 Struttura L’esame di capacità comprende un esame teorico e uno pratico. L’esame teorico si suddivide in una parte scritta e in una orale. L’UFT può, in singoli casi motivati, ammettere deroghe.

Art. 24 Ammissione all’esame 1 I candidati sono ammessi all’esame teorico se hanno seguito la formazione teorica richiesta per il conseguimento della licenza e del certificato.

2 I candidati sono ammessi all’esame pratico se:

a. hanno superato l’esame teorico; e b. hanno seguito la formazione pratica richiesta per il conseguimento della licenza di condurre e del certificato; in casi particolari l’UFT può ammettere eccezioni. 3 Per l’ammissione all’esame è necessario disporre di una licenza di aspirante con- ducente completamente aggiornata.

Art. 25 Svolgimento

1 L’esame teorico di capacità deve essere effettuato nell’arco di 14 giorni.

2 Se l’esame pratico si svolge più di sei mesi dopo quello teorico, le conoscenze teoriche del candidato devono essere nuovamente verificate. 3 Per quanto la presente ordinanza non contenga prescrizioni sulle capacità da verifi- care nell’esame pratico, queste sono stabilite dai periti esaminatori.

4 L’UFT emana direttive concernenti lo svolgimento dell’esame.

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Art. 26 Estensione 1 Per ottenere un’estensione o l’annullamento di una limitazione occorre superare il relativo esame di capacità.

2 L’UFT emana direttive concernenti lo svolgimento dell’esame.

Art. 27 Sospensione, interruzione 1 Sono considerati non superati gli esami di capacità nel corso dei quali il veicolo utilizzato subisce danni o la sicurezza del traffico risulta pregiudicata per un errore del candidato.

2 I periti esaminatori possono sospendere in ogni momento un esame a causa di

capacità insufficienti del candidato; in questo caso l’esame è considerato non supe- rato. 3 I periti esaminatori possono sospendere un esame pratico per cause di forza mag- giore; essi decidono dove e quando l’esame potrà essere proseguito.

4 Un esame o una parte d’esame non possono essere interrotti per consentire al

candidato di effettuare altre prestazioni di guida o di svolgere altre attività.

Art. 28 Risultato 1 I periti esaminatori verbalizzano lo svolgimento e il risultato dell’esame di capa- cità. 2 I periti esaminatori notificano ai candidati i risultati degli esami di capacità e motivano oralmente e, su richiesta, per scritto, il non superamento dell’esame. Su richiesta del candidato, l’UFT emette una decisione impugnabile.

Art. 29 Ripetizione degli esami 1 Se il candidato non supera un esame teorico o un esame pratico, può ripeterlo una volta. 2 Durante le ripetizioni degli esami deve essere presente un secondo perito esamina- tore. Gli esami teorici orali devono essere svolti come esame individuale. 3 I candidati che per la seconda volta non superano l’esame per una categoria o per un’estensione, per un periodo di due anni non possono svolgere alcuna attività nell’ambito previsto da quella categoria o estensione. 4 Scaduto tale termine si procede come per il primo conseguimento della licenza e del certificato. Il medico e lo psicologo di fiducia valutano la necessità di effettuare un nuovo esame medico o psicologico.

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Art. 30 Contenuti dell’esame teorico Le domande dell’esame teorico riguardano gli ambiti parziali delle prescrizioni relative al servizio ferroviario emanate dall’UFT in virtù dell’articolo 17 capo- verso 3 Lferr4 (Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni), delle prescrizioni d’esercizio per le reti ferroviarie delle imprese menzionate nell’allegato 1 e delle prescrizioni d’esercizio delle imprese ferroviarie. Il grado di difficoltà varia a seconda della categoria.

Art. 31 Contenuti dell’esame pratico 1 L’esame pratico per la guida diretta presenta un grado di difficoltà che varia a seconda della categoria. Nella guida del veicolo, il candidato deve dimostrare in particolare di essere in grado di: a. rispettare le velocità prescritte; b. fermarsi con sicurezza nel punto voluto; c. possedere il discernimento richiesto e le necessarie capacità pratiche; d. applicare le proprie conoscenze teoriche; e. mantenere in ogni momento il controllo del veicolo, in modo da non dare adito a seri dubbi sulla riuscita della prestazione di guida richiesta. 2 L’esame pratico per la guida indiretta presenta un grado di difficoltà che varia a seconda della categoria. Nell’accompagnare un veicolo nell’ambito della circola- zione, il candidato deve dimostrare in particolare di essere in grado di: a. dare gli ordini in modo tale che il veicolo possa fermarsi con sicurezza nel punto voluto; b. possedere il discernimento richiesto e le necessarie capacità pratiche; c. applicare le proprie conoscenze teoriche; d. mantenere in ogni momento il controllo del veicolo, in modo da non dare adito a seri dubbi sulla riuscita della prestazione di guida richiesta.

3 L’UFT emana direttive concernenti i contenuti dell’esame pratico.

Sezione 5: Permesso di guida provvisorio

Art. 32 1 I candidati che hanno superato l’esame di capacità ottengono dal perito esamina- tore un permesso di guida provvisorio per la categoria corrispondente, sempre che siano adempiuti gli altri requisiti per il rilascio di una licenza e di un certificato. 2 Il permesso di guida è iscritto nella licenza di aspirante conducente. Esso è valido fino al rilascio della licenza e del certificato, ma al massimo per 60 giorni.

4 RS 742.101

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Sezione 6: Età minima per l’inizio dell’attività

Art. 33

1 L’età minima per l’inizio dell’attività è di 18 anni per:

a. conducenti di veicoli motore delle categorie A40, A, B60, B80, B100, Ai40, Ai e Bi; b. conducenti di veicoli motore che sono esentati dall’obbligo di licenza e di certificato in virtù dell’articolo 10.

2 L’età minima è di 19 anni per i macchinisti della categoria B.

3 Per i macchinisti della categoria B che operano in ambito transfrontaliero al di fuori delle tratte e delle stazioni menzionate nell’allegato 6 l’età minima è discipli- nata dall’articolo 10 della Direttiva 2007/59/CE5.

Capitolo 4: Pratica di guida

Art. 34 In generale 1 La pratica di guida è acquisita mediante lo svolgimento di attività nell’ambito del certificato.

2 I macchinisti delle categorie B60, B80, B100 e B nonché i conducenti di tram

possono acquisire metà della loro pratica di guida mediante pilotaggio; un’ora di pilotaggio conta come mezz’ora di guida.

Art. 35 Pratica di guida minima

1 La pratica di guida minima è di:

a. 200 ore nell’arco di dodici mesi per i macchinisti della categoria B; b. 100 ore nell’arco di dodici mesi per:

1. macchinisti della categorie B100 e B80,

2. conducenti di tram con trasporto di viaggiatori;

c. 50 ore nell’arco di dodici mesi per:

1. conducenti di veicoli motore delle categorie A40, A, B60, Ai40, Ai e

Bi,

2. conducenti di tram senza trasporto di viaggiatori.

2 La metà della pratica di guida minima deve essere acquisita entro i primi due mesi successivi al superamento dell’esame di capacità. 3 In singoli casi motivati, l’UFT può autorizzare una pratica di guida minima ridotta se non vi è pericolo per la sicurezza.

5 GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

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4 I macchinisti che operano in ambito transfrontaliero al di fuori delle tratte e delle stazioni menzionate nell’allegato 6 assolvono la metà della pratica di guida minima su tratte e in stazioni conformemente alle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni.

Art. 36 Prova della pratica di guida Il titolare di un certificato di cui all’articolo 4 o 5 deve provare la corrispondente pratica di guida. La prova deve essere conservata per sei anni e va presentata su richiesta all’UFT.

Art. 37 Permesso di pratica di guida 1 Chi non è in grado di provare la pratica di guida deve sostenere un esame pratico stabilito dal perito esaminatore.

2 Dopo un’interruzione della pratica di guida di dodici mesi o in caso di

un’interruzione durante la quale vi siano state modifiche essenziali delle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni, il perito esaminatore può esigere la completa o parziale ripetizione dell’esame teorico.

Capitolo 5: Rinnovo dell’abilitazione Sezione 1: Esami periodici

Art. 38 In generale 1 Chi intende rinnovare una licenza o un certificato deve provare periodicamente, mediante un esame, di possedere le conoscenze specifiche. Per lo svolgimento dell’esame si applicano per analogia gli articoli 25–29.

2 Gli esami periodici sono svolti da periti esaminatori.

3 L’UFT può, in singoli casi motivati, obbligare un’impresa a sottoporre a esame

periodico, contro indennità, persone non impiegate presso tale impresa.

4 Le date degli esami vanno comunicate all’UFT con un preavviso di 14 giorni.

5 I conducenti di veicoli motore dispensati dall’obbligo di licenza in virtù dell’arti- colo 10 devono provare, mediante un esame periodico svolto dall’impresa, di essere in possesso delle conoscenze specifiche richieste.

Art. 39 Struttura 1 L’esame periodico è un esame teorico suddiviso in una parte scritta e in una orale.

2 L’esame periodico comprende gli ambiti parziali delle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni, delle prescrizioni d’esercizio per le reti ferroviarie delle imprese menzionate nell’allegato 1 e delle prescrizioni d’esercizio delle imprese ferroviarie. Il grado di difficoltà varia a seconda della categoria.

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Sezione 2: Esami medici e accompagnamenti periodici

Art. 40 Esami medici 1 Sempre che il medico di fiducia non stabilisca una frequenza superiore, gli esami medici periodici devono essere effettuati alle scadenze seguenti: a. per i macchinisti e i conducenti di tram ai sensi dell’articolo 4, ogni cinque anni fino al quarantesimo anno d’età, ogni tre anni fino al sessantesimo anno d’età e successivamente ogni anno; b. per i macchinisti ai sensi dell’articolo 4 che operano in ambito transfronta- liero al di fuori delle tratte e delle stazioni menzionate nell’allegato 6, ogni tre anni fino al cinquantacinquesimo anno d’età e successivamente ogni anno, secondo le indicazioni dell’allegato II numero 3 della Direttiva c. per conducenti di veicoli motore ai sensi degli articoli 5 e 10, ogni tre anni a partire dal cinquantesimo anno d’età e ogni anno a partire dal sessantune- simo anno d’età. 2 La periodicità della durata di validità decorre dal primo esame medico o dall’ulti- mo esame periodico. Se l’idoneità è confermata durante i sei mesi che precedono la scadenza della validità, la nuova periodicità decorre dalla data di scadenza.

Art. 41 Accompagnamento da parte di un perito esaminatore Dopo i sessantasei anni d’età i conducenti di veicoli motore che non sono periti esaminatori devono essere accompagnati almeno una volta all’anno da un perito esaminatore per una valutazione dell’idoneità al servizio.

Sezione 3: Rinnovo e sostituzione delle licenze e dei certificati

Art. 42 Rinnovo L’UFT rinnova le licenze su richiesta delle imprese se la documentazione e le informazioni di cui all’articolo 15 non vi si oppongono. Le imprese ferroviarie rinnovano i certificati, previo superamento dell’esame periodico, su richiesta dei periti e sulla base della valutazione finale dei medici e, se del caso, psicologi, a condizione che sia fornita la prova della pratica di guida.

6 GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

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Art. 43 Sostituzione

1 Lo smarrimento della licenza va notificato immediatamente all’UFT.

2 Se una licenza è stata smarrita o è divenuta inutilizzabile, l’UFT ne rilascia una nuova.

Capitolo 6: Conducenti di veicoli motore provenienti dall’estero Sezione 1: Corse sulle tratte e in stazioni in prossimità del confine

Art. 44 Licenze straniere I conducenti di veicoli motore che sono in possesso di una licenza straniera ricono- sciuta dall’UFT e di un certificato possono guidare veicoli sulle tratte di cui all’arti- colo 11a capoverso 2 dell’ordinanza del 23 novembre 19837 sulle ferrovie (Oferr).

Art. 45 Esame 1 Chi intende effettuare corse sulle tratte e nelle stazioni menzionate nell’allegato 6 numeri 2 e 3 deve superare un esame teorico concernente le conoscenze specifiche richieste delle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni e delle prescrizioni d’esercizio. Lo stesso vale per gli esami periodici. 2 Sulla base di un accordo ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 OASF, i periti esa- minatori possono iscrivere nella licenza straniera o nel certificato straniero un per- messo di guida per le corse sulle tratte e nelle stazioni menzionate nell’allegato 6 numero 3 se il conducente di veicoli motore possiede conoscenze delle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni e delle prescrizioni d’esercizio sufficienti a garantire una guida sicura del veicolo motore. L’impresa ferroviaria istruisce tali conducenti e li sottopone a esame. Essa tiene un elenco delle persone autorizzate, da presentare all’UFT su richiesta.

3 L’UFT può riconoscere gli esami sostenuti all’estero.

Art. 46 Pratica di guida minima Sono applicabili le disposizioni dell’articolo 35 sulla pratica di guida minima. Le ore di guida all’estero contano come pratica di guida.

7 RS 742.141.1

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Sezione 2: Corse al di fuori delle tratte e delle stazioni in prossimità del confine

Art. 47 Requisiti professionali 1 I macchinisti che sono in possesso di una licenza straniera valida e riconosciuta dall’UFT possono svolgere l’attività soggetta all’obbligo di licenza al di fuori delle tratte di cui all’articolo 11a capoverso 2 Oferr8 se hanno seguito una formazione di conducenti di veicoli motore sul veicolo che devono guidare. Devono essere pilotati.

2 Per effettuare corse non pilotate, previo superamento di un esame di capacità:

a. è possibile rilasciare una licenza svizzera e un certificato svizzero; b. l’UFT può autorizzare l’autorità estera competente a iscrivere il comple- mento «CH» nella licenza straniera o nel certificato straniero; questo com- plemento autorizza a effettuare corse sulle reti ferroviarie menzionate nel- l’allegato 1.

3 Se l’UFT richiede un esame pratico, questo è effettuato in Svizzera secondo le

Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni e le prescrizioni d’esercizio.

Art. 48 Riconoscimento di attestati ed esami stranieri L’UFT può riconoscere: a. attestati stranieri d’idoneità medica e psicologica di conducenti di veicoli motore; b. esami teorici sostenuti all’estero.

Art. 49 Pratica di guida minima La metà della pratica di guida minima ai sensi dell’articolo 35 deve essere svolta sulle tratte e in stazioni secondo le Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni e le prescrizioni d’esercizio.

Capitolo 7: Servizi competenti per la valutazione Sezione 1: Periti esaminatori

Art. 50 Requisiti

1 Chi intende seguire la formazione di perito esaminatore deve:

a. essere in possesso di una licenza e di un certificato per conducente di veicoli motore che lo abilitino almeno alle attività da esaminare;

8 RS 742.141.1

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b. avere svolto le attività soggette all’obbligo di licenza e di certificato senza aver violato le prescrizioni della circolazione e d’esercizio per negligenza grave e:

1. essere in possesso del certificato per la categoria B o B100 da almeno

tre anni o dimostrare di avere una pratica di guida minima di 1500 ore,

2. essere in possesso del certificato per la categoria B80 da almeno due

anni o dimostrare di avere una pratica di guida minima di 500 ore, oppure

3. essere in possesso del certificato per la categoria A40, A, B60, Ai40, Ai

o Bi da almeno un anno o dimostrare di avere una pratica di guida mi- nima di 250 ore; c. aver superato l'ultimo esame di capacità o esame periodico almeno con buon esito; d. avere sensibilità per le questioni tecniche inerenti alla sicurezza; e. avere capacità metodiche e didattiche; f. essere incensurato; g. avere una buona competenza sociale; h. avere capacità di imporsi. 2 Chi intende seguire la formazione di perito esaminatore di un’impresa ferroviaria estera per corse sulle tratte e nelle stazioni menzionate nell’allegato 6 numeri 2 e 3 deve adempiere soltanto i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a nonchè d–h.

Art. 51 Formazione

1 Le imprese ferroviarie formano i propri periti esaminatori.

2 L’UFT organizza corsi per l’introduzione dei periti esaminatori ai loro compiti e per il loro aggiornamento professionale.

Art. 52 Nomina L’UFT nomina i periti esaminatori su richiesta dell’impresa ferroviaria che si occupa della loro formazione. La nomina avviene per scritto dopo la conclusione della formazione.

Art. 53 Durata dell’attività 1 La nomina a perito esaminatore ha validità di cinque anni. Si rinnova tacitamente per altri cinque anni se il perito esaminatore: a. ha svolto esami in almeno dieci giorni per anno civile; l’UFT può, in singoli casi motivati, ammettere deroghe; b. soddisfa i requisiti dell’articolo 50; c. ha frequentato i corsi di aggiornamento prescritti;

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d. ha svolto la metà della pratica di guida minima ai sensi dell’articolo 35, nella misura in cui non svolge esclusivamente esami secondo l’articolo 45. 2 I periti esaminatori che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a devono sostenere un esame periodico. 3 L’UFT può sospendere i periti esaminatori con effetto immediato dalla loro fun- zione qualora non soddisfino più i requisiti di cui al capoverso 1. 4 L’UFT emana direttive concernenti lo svolgimento degli esami e l’aggiornamento.

Art. 54 Specialisti dell’UFT L’UFT può incaricare propri specialisti di presenziare in qualità di secondo perito esaminatore alla ripetizione degli esami secondo l’articolo 29 capoverso 2 se tali specialisti sono presenti per anno civile ad almeno tre esami ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera a. Gli specialisti non sono tenuti a svolgere la pratica di guida minima di cui all’articolo 35.

Art. 55 Ricusa

1 Se il perito esaminatore conosce la persona da esaminare in seguito a un’altra

attività, può effettuare l’esame solo se non sussiste legittimo sospetto di preven- zione.

2 Del rimanente è applicabile l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre

19689 sulla procedura amministrativa.

Sezione 2: Medico di fiducia

Art. 56 Requisiti

1 Possono diventare medico di fiducia i medici titolari del diploma federale di

«Medico specialista FMH in medicina del lavoro».

2 I medici riconosciuti in Svizzera con un diploma di «Medico specialista FMH in

medicina generale o interna» possono diventare medici di fiducia se: a. hanno lavorato per almeno sei mesi in un servizio riconosciuto di medicina dei trasporti; oppure b. negli ultimi cinque anni hanno effettuato almeno 100 esami medici nel- l’ambito dei trasporti.

Art. 57 Candidatura 1 Chi si candida come medico di fiducia deve presentare all’UFT una richiesta con la prova delle formazioni e delle attività svolte in ambito medico e della presenza di locali adeguati e delle apparecchiature mediche necessarie.

9 RS 172.021

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2 L’UFT può richiedere ulteriori informazioni relative al candidato. Questi ne è

informato durante la procedura di candidatura.

3 L’UFT emana direttive concernenti le apparecchiature necessarie.

Art. 58 Nomina

1 I medici di fiducia sono nominati dall’UFT.

2 Possono essere nominati istituti medici il cui primario soddisfa i requisiti di cui agli articoli 56 e 57 e se è garantito che l’attività di medico di fiducia è svolta sotto la sua responsabilità. 3 La nomina ha validità di cinque anni. Si rinnova tacitamente se è fornita la prova della frequenza dell’aggiornamento richiesto. 4 Se i requisiti per la nomina non sono più soddisfatti, l’UFT deve esserne informato immediatamente.

5 L’UFT emana direttive concernenti l’aggiornamento.

Art. 59 Attività del medico di fiducia 1 I medici di fiducia si impegnano a effettuare almeno 30 esami all’anno nell’ambito della medicina dei trasporti, di cui almeno 15 su conducenti di veicoli motore.

2 Sotto la propria responsabilità possono impiegare medici senza il diploma di

medico specialista in «medicina del lavoro».

3 L’UFT può verificare in ogni momento l’attività del medico di fiducia.

Art. 60 Ricusa

1 Non è consentita la valutazione dei propri pazienti o dei propri parenti.

2 Se il medico di fiducia conosce la persona da esaminare in seguito a un’altra atti- vità, può effettuare l’esame in qualità di medico di fiducia solo se non sussiste legittimo sospetto di prevenzione.

3 Del rimanente è applicabile l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre

196810 sulla procedura amministrativa.

Art. 61 Conclusione dell’attività del medico di fiducia L’attività del medico di fiducia termina: a. in seguito a ritiro del medico di fiducia; b. se l’UFT non rinnova la nomina; c. se l’UFT decide la rimozione del medico di fiducia; d. al termine dell’anno in cui il medico di fiducia compie i 70 anni d’età.

10 RS 172.021

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Art. 62 Conservazione degli atti I medici di fiducia devono conservare i documenti medici dei conducenti di veicoli motore per tutto il periodo durante il quale questi sono in possesso di una licenza valida. Le imprese comunicano ai medici di fiducia i relativi cambiamenti. Il medico di fiducia che termina la sua attività deve garantire l’accesso agli atti da parte dei nuovi medici di fiducia autorizzati.

Sezione 3: Psicologi di fiducia

Art. 63 Requisiti Possono diventare psicologi di fiducia gli psicologi che: a. sono titolari di un diploma universitario in psicologia riconosciuto in Sviz- zera o di un titolo di scuola universitaria professionale cui l’UFT riconosce valore equivalente; b. negli ultimi cinque anni hanno svolto per almeno un anno attività diagno- stica all’interno di un servizio psicologico nell’ambito dei trasporti, occu- pandosi soprattutto del settore ferroviario; e c. possono dimostrare di avere effettuato 50 esami diagnostici supervisionati nel settore del traffico ferroviario.

Art. 64 Candidatura 1 Chi si candida come psicologo di fiducia deve presentare all’UFT una richiesta con la prova delle formazioni e delle attività svolte in ambito psicologico e della dispo- nibilità di locali adeguati e delle apparecchiature necessarie.

2 L’UFT può richiedere ulteriori informazioni relative al candidato. Questi ne è

informato durante la procedura di candidatura.

3 L’UFT emana direttive concernenti le apparecchiature necessarie.

Art. 65 Nomina

1 Gli psicologi di fiducia sono nominati dall’UFT.

2 Possono essere nominati istituti psicologici il cui primario soddisfa i requisiti di cui agli articoli 63 e 64 e se è garantito che l’attività di psicologo di fiducia è svolta sotto la sua responsabilità. 3 La nomina ha validità di cinque anni. Si rinnova tacitamente se è fornita la prova della frequenza dell’aggiornamento richiesto. 4 Se i requisiti per la nomina non sono più soddisfatti, l’UFT deve esserne informato immediatamente.

5 L’UFT emana direttive concernenti l’aggiornamento.

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Art. 66 Attività dello psicologo di fiducia 1 Gli psicologi di fiducia si impegnano a effettuare almeno 30 esami su conducenti di veicoli motore all’anno.

2 Sotto la propria responsabilità possono impiegare psicologi che non dispongono

dell’esperienza richiesta.

3 L’UFT può verificare in ogni momento l’attività dello psicologo di fiducia.

Art. 67 Ricusa 1 Se lo psicologo di fiducia conosce la persona da esaminare in seguito a un’altra attività, può effettuare l’esame in qualità di psicologo di fiducia solo se non sussiste legittimo sospetto di prevenzione. 2 Del rimanente, è applicabile l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre

196811 sulla procedura amministrativa.

Art. 68 Conclusione dell’attività dello psicologo di fiducia L’attività dello psicologo di fiducia termina: a. in seguito a ritiro dello psicologo di fiducia; b. se l’UFT non rinnova la nomina; c. se l’UFT decide la rimozione dello psicologo di fiducia; d. al termine dell’anno in cui lo psicologo di fiducia compie i 70 anni d’età.

Art. 69 Conservazione degli atti Gli psicologi di fiducia devono conservare i documenti psicologici dei conducenti di veicoli motore per tutto il periodo durante il quale questi sono in possesso di una licenza valida, ma almeno per dieci anni. Le imprese comunicano agli psicologi di fiducia i relativi cambiamenti. Lo psicologo di fiducia che termina la sua attività deve garantire l’accesso agli atti da parte dei nuovi psicologi di fiducia autorizzati.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 70 Esecuzione

1 L’UFT è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

2 L’UFT può definire più precisamente in direttive i requisiti e singoli dettagli con- cernenti l’esecuzione.

11 RS 172.021

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Art. 71 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DATEC del 30 ottobre 200312 concernente l’abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie è abrogata.

Art. 72 Disposizioni transitorie Per poter continuare a svolgere l’attività: a. i conducenti di tram che hanno superato l’esame di capacità o l’esame perio- dico dopo il 1° gennaio 2006 devono chiedere un certificato all’impresa fer- roviaria entro sei anni dall’esame; l’impresa ferroviaria o, in singoli casi, il conducente di tram deve chiedere una licenza all’UFT; b. i conducenti di veicoli motore esentati dall’obbligo di licenza in virtù del diritto anteriore ma soggetti all’obbligo di licenza secondo il nuovo diritto e che hanno superato l’ultimo esame di capacità o esame periodico prima del 1° gennaio 2010 devono chiedere un certificato all’impresa entro sei anni dall’esame; l’impresa o, in singoli casi, il conducente di veicoli motore deve chiedere una licenza all’UFT.

Art. 73 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

27 novembre 2009 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

12 RU 2003 4355, 2005 4525, 2007 4477

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Allegato 1 (art. 4 cpv. 1)

Reti ferroviarie a. Ferrovie con condizioni d’esercizio normali ASm Aare Seeland Mobil AG BDWM Bremgarten-Dietikon-Bahn BLS Bern-Lötschberg-Simplon BLT Baselland Transport AG BOB Berner Oberland-Bahnen AG CJ Chemins de fer du Jura (scartamento ridotto) CJ Chemins de fer du Jura (scartamento normale) DVZO Dampfbahn Verein Zürcher Oberland FART Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi FB Forchbahn FFS Ferrovie federali svizzere SA FLP Ferrovie Luganesi SA Lugano-Ponte Tresa FW Frauenfeld-Wil-Bahn GAW/SGA/AG Appenzeller Bahnen (AB) Linien GAW/SGA/AG HBL Hafenbahn des Kantons Basel-Land HBS Hafenbahn des Kantons Basel-Stadt LEB Compagnie du Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher MBC Compagnie du Chemin de fer de Bière-Apples-Morges MGB Matterhorn Gotthard Bahn MOB Montreux-Berner Oberland-Bahn MVR Transports Montreux Vevey Riviera (Ligne Pléiades) NStCM Compagnie du Chemin de fer Nyon-St. Cergue-Morez OC Société du chemin de fer Orbe-Chavornay SA OeBB Oensingen-Balsthalbahn PBr Vallorbe – Le Brassus RBS Regionalverkehr Bern – Solothurn RhB Ferrovia Retica SOB Schweizerische Süd-Ost-Bahn STB Sensetalbahn SZU Sihltal-Üetliberg-Bahn TB AB-Linie St. Gallen-Trogen Thurbo Thurbo AG (Kreuzlingen-Weinfelden-Wil) TL Transports publics de la région lausannoise (M1 TMR Transports de Martigny et Régions SA (scartamento normale) TMR Transports de Martigny et Régions SA (scartamento ridotto) TN Transports Publics du Littoral Neuchâtelois TPC AL Aigle Leysin TPC AOMC Aigle Ollon Monthey Champéry TPC ASD Aigle Sépey Diablerets TPC BVB Bex Villars Bretaye TPF Transports publics fribourgeois (scartamento normale)

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TPF Transports publics fribourgeois (scartamento ridotto) TRN Transports Régionaux Neuchâtelois (scartamento normale) TRN La Chaux de Fonds – Ponts de Martel (scartamento ridotto) VCh Compagnie du Chemin de fer Vevey-Chexbres VGB Glattalbahn WB Waldenburgerbahn WSB Wynen- und Surentalbahn YStC Yverdon - St. Croix zb Zentralbahn

b. Ferrovie con condizioni d’esercizio semplici BLM Bergbahn Lauterbrunnen–Mürren BRB Brienz-Rothorn-Bahn Db Dolderbahn DFB Dampfbahn Furka Bergstrecke GGB Gornergrat-Bahn JB Jungfraubahn KLB Kriens-Luzern-Bahn MG Monte Generoso MIB Meiringen–Innertkirchen-Bahn MVR Transports Montreux Vevey Riviera (Ligne Naye) MVR Transports Montreux Vevey Riviera (Ligne Blonay-Chamby) PB Pilatusbahn RB Rigibahnen RHB AB-Linie Rorschach-Heiden RhW AB-Linie Rheineck–Walzenhausen RiT Riffelalp-Tram SEFT Società Esercizio Ferroviario Turistico Bellinzona SEHR&RS (Stein am Rhein)-Etzwilen-Ramsen-(Singen Htwl) SPB Schynige Platte-Bahn ST Sursee-Triengen-Bahn TL Transports publics de la région lausannoise (M2 TRN Le Locle–Les Brenets WAB Wengernalpbahn

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Allegato 2 (art. 4 cpv. 1 lett. b, d nonché e)

Tratte con peso rimorchiato limitato per macchinisti a. Scartamento normale

Infrastruttura Tratta

FFS Le Pont–Le Day Iselle–Domodossola Puidoux–Vevey Convers–Vauseyon Reuchenette–Bienne Court–Moutier Bure–Courtemaîche Läufelfingen–Sissach Läufelfingen–Olten Göschenen–Erstfeld Airolo–Bodio Rivera–Giubiasco St. Fiden–Rorschach Wattwil–Uznach Gibswil–Rüti BLS Kandersteg–Frutigen Goppenstein–Briga Oberdorf–Soletta Ovest Gänsbrunnen–Moutier SOB Biberbrugg–Wädenswil Altmatt–Freienbach Rothenthurm–Arth-Goldau TMR Martigny-Bourg–Orsières Sembrancher–Le Châble

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b. Scartamento ridotto

Infrastruttura Tratta

RhB Davos Wolfgang/Selfranga–Küblis Davos Frauenkirch–Filisur Disentis–Trun Preda–Thusis Spinas–Bever Ardez–Scuol Arosa–Sand Ospizio Bernina–Pontresina Ospizio Bernina–Poschiavo Miralago–Tirano MOB Montreux–Montbovon

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Allegato 3 (art. 4 cpv. 2)

Tramvie

BVB Basler Verkehrsbetriebe SVB Städtische Verkehrsbetriebe Bern TPG Transports publics genevois VBZ Verkehrsbetriebe Zürich

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Allegato 4 (art. 8)

Indicazioni nella licenza 1 La licenza può essere dotata di un supporto di memoria (microchip) per le infor- mazioni relative all’impresa.

2 La licenza contiene le seguenti indicazioni:

a. cognome; b. nome; c. data e luogo di nascita / luogo di origine; d. nazionalità; e. data di rilascio della licenza; f. data di scadenza della validità della licenza; g. autorità di rilascio della licenza; h. numero di licenza; i. fotografia del titolare; j. firma del titolare; k. lingua madre; l. limitazioni per motivi di salute.

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Allegato 5 (art. 9)

Indicazioni nel certificato

1. Dati personali:

a. cognome; b. nome; c. data e luogo di nascita / luogo di origine; d. nazionalità; e. fotografia; f. firma; g. numero della licenza; h. categoria; i. estensioni, limitazioni; j. indicazioni supplementari delle autorità; k. conoscenze linguistiche; l. datore di lavoro, se diverso dall’impresa ferroviaria.

2. Dati riguardanti l’impresa ferroviaria:

a. designazione ufficiale; b. indirizzo postale; c. data di emissione; d. data di scadenza della validità; e. timbro e firma dell’impresa ferroviaria di rilascio; f. indicazioni sulle reti ferroviarie di cui nell’allegato 1; g. indicazioni sui veicoli motore.

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Allegato 6 (art. 45)

Tratte transfrontaliere e stazioni in territorio straniero e svizzero

1. Tratte e stazioni con prescrizioni estere sulla circolazione dei treni

Eaux-Vives–(Annemasse) Ginevra–La Plaine (corse conformi alla segnalazione) Basilea Bad Bhf–(Weil/-Lörrach/-Grenzach) Erzingen–(Sciaffusa)–Thayngen

2. Tratte e stazioni con prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni

Ginevra–La Plaine (movimenti di manovra) (Morteau)–Le Locle Col-des-Roches–La Chaux-de-Fonds (St. Louis)–St. Johann–Basilea FFS–Basilea RB (Basilea Bad Bhf)–Basilea FFS–Basilea RB-(Basilea Bad Bhf) (Erzingen)–Sciaffusa–(Singen) (Konstanz)–Kreuzlingen-Kreuzlingen Hafen-(Konstanz) (Bregenz)–St. Margrethen (Feldkirch)–Buchs (Pontarlier)–Les Verrières (servizi delle costruzioni) (Domodossola)–Locarno

3. Stazioni con prescrizioni svizzere ed estere sulla circolazione dei treni

(Frasne)–Vallorbe (Como)–Chiasso Ginevra–La Praille Ginevra-Cornavin (Vallorcine)–Châtelard-Frontière

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