AS 2010 265
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kirghizistan concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kirghizistan concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti
Concluso il 29 gennaio 1999 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 aprile 2003
Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kirghizistan, in seguito denominati «le Parti contraenti», animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte contraente, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, han- no la cittadinanza della medesima; (b) le società, comprese le società registrate, i partenariati, le società di persone o altre organizzazioni altrimenti costituite conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che esercitano attività economiche importanti sul territorio della medesima; (c) le società non costituite conformemente alla legislazione di detta Parte con- traente, ma effettivamente controllate da persone fisiche o società, rispetti- vamente secondo le lettere (a) e (b) del presente paragrafo.
RS 0.975.247.4
1 Dal testo originale francese (RO 2010 265).
2009-3008 265
Promozione e protezione reciproca degli investimenti. Acc. con il Kirghizistan RU 2010
(2) Il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi e in particolare: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari e usufrutti; (b) azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico; (d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela; (e) ogni diritto conferito per legge, per contratto o mediante licenze e autorizza- zioni rilasciate legalmente per l’esercizio di un’attività economica, inclusi la prospezione, l’estrazione o lo sfruttamento di risorse naturali. (3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni, gli onorari di gestione e di assistenza tecnica o qualunque altra remunerazione, nonché i pagamenti in natura. (4) Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente, così come è definito dalla legislazione della Parte contraente interessata, in conformità al diritto internazionale.
Art. 2 Campo d’applicazione Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, in conformità alle sue leggi e ai suoi regolamenti, da investitori dell’altra Parte contraente, prima o dopo l’entrata in vigore dello stesso. Tuttavia non si appli- ca ai crediti risultanti da avvenimenti anteriori alla sua entrata in vigore.
Art. 3 Promozione, autorizzazione (1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente sul proprio territorio e autorizza tali investimenti in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti. (2) Ciascuna Parte contraente agevola, in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti, il rilascio delle autorizzazioni necessarie in relazione a tali investi- menti, incluse quelle per le attività di consulenti e specialisti.
Art. 4 Protezione, trattamento (1) Ciascuna Parte contraente protegge gli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente sul proprio territorio e non impedisce, mediante misure ingiustifi- cate o discriminatorie, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’esten- sione, l’alienazione ed eventualmente la liquidazione di tali investimenti. (2) Ciascuna Parte contraente accorda un trattamento giusto ed equo agli investi- menti degli investitori dell’altra Parte contraente sul proprio territorio. Questo trat-
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tamento non può essere meno favorevole di quello che ciascuna Parte contraente accorda agli investimenti dei propri investitori sul proprio territorio o, se è più favorevole, a quelli della nazione più favorita. (3) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un’unione doganale o di un mercato comune, oppure in virtù di un accordo per evitare la dop- pia imposizione, detta Parte non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Libero trasferimento (1) Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente accorda a tali investitori il libero trasferimento degli importi relativi a detti investimenti e in particolare: (a) dei redditi; (b) dei rimborsi di prestiti; (c) degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investi- menti; (d) dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo; (e) dei conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo sviluppo degli investimenti; (f) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un inve- stimento, comprese le eventuali plusvalenze. (2) Per evitare qualsiasi ambiguità, si conferma che il diritto dell’investitore di trasferire liberamente gli importi relativi al proprio investimento lascia impregiudi- cato qualsiasi obbligo fiscale che gli incomba.
Art. 6 Espropriazione, indennizzo (1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, misure di espropriazione o nazionalizzazione, né misure analoghe o con effetti equivalenti, nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, salvo per ragio- ni di interesse pubblico e a condizione che esse non siano discriminatorie, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, inclusi gli interessi, è fissato in una valuta libera- mente convertibile ed è versato senza indugio alla persona che vi ha diritto, indipen- dentemente dal suo domicilio o dalla sua sede. (2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, stato di emergenza nazio- nale, disordini civili o altri eventi analoghi sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 4 paragrafo (2) del presente Accordo per quanto riguarda la restituzione, l’indennizzo o altro regolamento.
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Art. 7 Principio di surrogazione Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un suo investitore sul territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima, in virtù del principio di surrogazione, riconosce la cessione dei diritti dell’investitore alla prima Parte contraente nel caso in cui un pagamento sia stato effettuato in virtù di tale garanzia.
Art. 8 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente (1) Per giungere a una composizione amichevole delle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente in merito agli investimenti, le Parti interessate procedono a consultazioni. (2) Se tali consultazioni non portano a una soluzione entro sei mesi dalla domanda di consultazioni, l’investitore può sottoporre la controversia alla giurisdizione nazio- nale della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento oppure all’arbitrato internazionale. In quest’ultimo caso l’investitore può scegliere tra: (a) un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo accordo contrario tra le Parti in con- troversia, è costituito secondo il regolamento d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (CNUDCI); o (b) il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652, non appena entrambe le Parti contraenti abbiano aderito alla Convenzione. (3) Le due Parti contraenti acconsentono a sottoporre la controversia all’arbitrato conformemente al paragrafo (2). (4) La Parte contraente che è parte in controversia non può, in nessun momento della procedura, eccepire la propria immunità o il fatto che l’investitore abbia otte- nuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito. (5) Nessuna delle Parti contraenti ricorre alla via diplomatica per una controversia sottoposta all’arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale. (6) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti in controversia ed è eseguita conformemente alla legislazione nazionale.
2 RS 0.975.2
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Art. 9 Controversie tra le Parti contraenti (1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applica- zione del presente Accordo sono composte per via diplomatica. (2) Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, su richiesta di una delle Parti contra- enti, a un tribunale arbitrale composto di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro e i due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo. (3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro né ha dato seguito entro due mesi all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere a tale designazione, l’arbitro è nominato, su richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. (4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi succes- sivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, su richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. (5) Se, nei casi previsti dai paragrafi (3) e (4), il Presidente della Corte internazio- nale di giustizia non può adempiere tale funzione o se è cittadino di una Parte con- traente, la nomina è effettuata dal Vicepresidente. Se anche il Vicepresidente non può adempiere tale funzione o è cittadino di una Parte contraente, la nomina è effet- tuata dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di alcuna Parte contraente. (6) Fatti salvi gli accordi presi dalle Parti contraenti, il tribunale arbitrale stabilisce le proprie norme procedurali. (7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per entrambe le Parti con- traenti.
Art. 10 Altri obblighi (1) Se disposizioni della legislazione di una Parte contraente o norme di diritto internazionale comportano per gli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest’ultimo qualora siano più favorevoli. (2) Ciascuna Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell’altra Parte contra- ente.
Art. 11 Modifiche Il presente Accordo può essere modificato o completato di comune accordo dalle Parti contraenti.
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Art. 12 Disposizioni finali (1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono notifi- cati reciprocamente l’adempimento delle formalità legali richieste per l’entrata in vigore di accordi internazionali e rimane in vigore per dieci anni. Se non è denun- ciato per scritto con preavviso di sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato tacitamente rinnovato di volta in volta per una durata di due anni, alle stesse condizioni. (2) In caso di denuncia ufficiale, le disposizioni degli articoli da 1 a 11 del presente Accordo continuano ad applicarsi per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia.
Fatto a Davos, il 29 gennaio 1999, in due originali, ciascuno dei quali in francese kirghiso, russo e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica del Kirghizistan: Pascal Couchepin Nurkaly Isaev