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AS 2010 4491

Legge federale sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)

Legge federale sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)

Modifica del 18 giugno 2010

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 20091, decreta:

I La legge del 24 marzo 20062 sugli assegni familiari è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 21a Capitolo 3a: Registro degli assegni familiari

Art. 21a Scopo L’Ufficio centrale di compensazione tiene un registro degli assegni familiari al fine di: a. prevenire il cumulo di assegni familiari secondo l’articolo 6; b. creare trasparenza sugli assegni familiari versati; c. assistere i servizi di cui all’articolo 21c nell’esecuzione della presente legge; d. informare la Confederazione e i Cantoni e fornire i dati necessari alle rileva- zioni statistiche.

Art. 21b Accesso ai dati 1 Il Consiglio federale designa i servizi autorizzati ad accedere al registro degli assegni familiari mediante procedura di richiamo. 2 Sono accessibili al pubblico le informazioni necessarie a verificare se e da quale servizio è versato un assegno per un dato figlio. Per la consultazione vanno indicati il numero d’assicurato AVS e la data di nascita del figlio. A tutela del bene del figlio, il Consiglio federale può prevedere eccezioni al pubblico accesso.

2009-0278 4491

Legge sugli assegni familiari RU 2010

Art. 21c Obbligo di notifica I seguenti servizi notificano immediatamente all’Ufficio centrale di compensazione i dati necessari alla gestione del registro degli assegni familiari: a. le casse di compensazione, per assegni familiari ai sensi dell’articolo 14; b. le casse di disoccupazione ai sensi degli articoli 77 e 78 della legge del 25 giugno 19823 sull’assicurazione contro la disoccupazione; c. le casse di compensazione AVS, per l’adempimento dei loro compiti secondo l’articolo 13 della legge federale del 20 giugno 19524 sugli assegni familiari nell’agricoltura e l’articolo 60 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19595 su l’assicurazione per l’invalidità; d. i servizi cantonali competenti per l’esecuzione degli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa.

Art. 21d Finanziamento Il registro degli assegni familiari è finanziato dalla Confederazione.

Art. 21e Disposizioni d’esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione in collaborazione con i ser- vizi di cui all’articolo 21c. Le disposizioni d’esecuzione regolano in particolare: a. i dati da registrare e il loro trattamento; b. l’accesso ai dati; c. le misure organizzative e tecniche necessarie alla garanzia della protezione e della sicurezza dei dati; d. la durata di conservazione dei dati.

Art. 25 lett. f e g Le disposizioni della legislazione sull’AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA6, si applicano per analogia: f. al numero d’assicurato AVS (art. 50c LAVS); g. all’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS (art. 50d LAVS).

3 RS 837.0 4 RS 836.1 5 RS 831.20 6 RS 830.1

Legge sugli assegni familiari RU 2010

Art. 28a Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 2010 1 Per la notifica all’Ufficio centrale di compensazione, i servizi di cui all’arti- colo 21c devono aver preparato tutti i dati necessari all’entrata in funzione del registro degli assegni familiari al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore della presente modifica. 2 Il Consiglio federale definisce i dettagli della prima notifica di dati all’Ufficio cen- trale di compensazione.

II La legge del 18 marzo 19887 sulle indennità parlamentari è modificata come segue:

Art. 6a Assegno di custodia Al parlamentare è versato un assegno di custodia di importo uguale a quello accor- dato al personale dell’amministrazione generale della Confederazione conforme- mente alla legge del 24 marzo 20008 sul personale federale. Gli assegni familiari versati al parlamentare o all’altro genitore in virtù di un’altra attività sono computati. La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale può concludere con la Cassa di compensazione per assegni familiari della Cassa federale di compensazione un contratto d’affiliazione secondo la legge del 24 marzo 20069 sugli assegni famili- ari.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 giugno 2010 Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010 La presidente: Pascale Bruderer Wyss La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

7 RS 171.21 8 RS 172.220.1 9 RS 836.2

Legge sugli assegni familiari RU 2010

Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 otto- bre 2010.10

2 La presente legge entra in vigore il 15 ottobre 2010.

8 settembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

10 FF 2010 3739

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