AS 2010 4637
AS 2010 4637
Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale
Modifica del 13 ottobre 2010
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari di origine animale è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 9 Abrogato
Art. 9a frase introduttiva La carne, i preparati di carne e i prodotti a base di carne caratterizzati secondo l’articolo 9 capoverso 8 non possono essere esportati nei seguenti Stati:
Art. 37 cpv. 2 lett. a e c, nonché 3
2 Per conferire sapore sono permessi:
a. il trattamento della superficie del formaggio con bevande spiritose secondo gli articoli 57–77 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sulle bevande alcoliche nonché con vino, sidro e aceto; c. l’aggiunta di spezie e di loro estratti nonché di altri ingredienti adatti a con- ferire sapore, come ad esempio vinacce di birra, vino o mosto.
3 Per la cura del formaggio sono permessi:
a. lo strofinamento con un liquido, eventualmente con l’aggiunta di sale, siero grasso, yogurt, mosto, vino o decotto di erbe; b. il lavaggio con acqua, acqua salata, siero di latte o scotta; c. oli vegetali; d. siero magro acidificato o siero acidificato (agra); e. il trattamento meccanico (p. es. con spazzole, panni, lana d’acciaio).
2010-1687 4637
Derrate alimentari di origine animale RU 2010
Art. 76 cpv. 1 1 Il miele è la sostanza dolce che le api domestiche producono dal nettare dei fiori e dalla mielata o da altre secrezioni zuccherine di parti vive di piante, che esse botti- nano, combinano con sostanze specifiche proprie, trasformano, immagazzinano nei favi e fanno maturare. Il miele può essere fluido, denso o cristallizzato.
II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2010.
13 ottobre 2010 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter