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AS 2010 4637

AS 2010 4637

Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale

Modifica del 13 ottobre 2010

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari di origine animale è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 9 Abrogato

Art. 9a frase introduttiva La carne, i preparati di carne e i prodotti a base di carne caratterizzati secondo l’articolo 9 capoverso 8 non possono essere esportati nei seguenti Stati:

Art. 37 cpv. 2 lett. a e c, nonché 3

2 Per conferire sapore sono permessi:

a. il trattamento della superficie del formaggio con bevande spiritose secondo gli articoli 57–77 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sulle bevande alcoliche nonché con vino, sidro e aceto; c. l’aggiunta di spezie e di loro estratti nonché di altri ingredienti adatti a con- ferire sapore, come ad esempio vinacce di birra, vino o mosto.

3 Per la cura del formaggio sono permessi:

a. lo strofinamento con un liquido, eventualmente con l’aggiunta di sale, siero grasso, yogurt, mosto, vino o decotto di erbe; b. il lavaggio con acqua, acqua salata, siero di latte o scotta; c. oli vegetali; d. siero magro acidificato o siero acidificato (agra); e. il trattamento meccanico (p. es. con spazzole, panni, lana d’acciaio).

2010-1687 4637

Derrate alimentari di origine animale RU 2010

Art. 76 cpv. 1 1 Il miele è la sostanza dolce che le api domestiche producono dal nettare dei fiori e dalla mielata o da altre secrezioni zuccherine di parti vive di piante, che esse botti- nano, combinano con sostanze specifiche proprie, trasformano, immagazzinano nei favi e fanno maturare. Il miele può essere fluido, denso o cristallizzato.

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2010.

13 ottobre 2010 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter

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