AS 2010 5957
Legge federale sugli stranieri (LStr) (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero)
Legge federale sugli stranieri (LStr) (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero)
Modifica del 18 giugno 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 5 novembre 20091; visto il parere del Consiglio federale del 27 gennaio 20102, decreta:
I La legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri è modificata come segue:
Titolo Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 21 cpv. 3 3 In deroga al capoverso 1, lo straniero con diploma universitario svizzero può essere ammesso in Svizzera se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scienti- fico o economico. È ammesso provvisoriamente per un periodo di sei mesi a partire dalla conclusione della sua formazione o del suo perfezionamento in Svizzera affin- ché possa trovare una siffatta attività lucrativa.
Art. 27 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), lett. d e cpv. 3
1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o un
perfezionamento professionale se: d. possiede il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la formazione o il perfezionamento previsti.
3 La prosecuzione del soggiorno in Svizzera dopo la conclusione o l’interruzione
della formazione o del perfezionamento è retta dalle condizioni generali di ammis- sione della presente legge.
2009-2839 5957
Legge federale sugli stranieri RU 2010
Art. 30 cpv. 1 lett. i abrogata
Art. 34 cpv. 5 5 I soggiorni temporanei non sono presi in considerazione per il computo dei cinque anni giusta i capoversi 2 lettera a e 4. I soggiorni in vista di una formazione o di un perfezionamento (art. 27) sono presi in considerazione se al termine degli stessi la persona interessata è stata titolare di un permesso di dimora duraturo per un periodo ininterrotto di due anni.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 18 giugno 2010 Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010 La presidente: Pascale Bruderer Wyss La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
7 ottobre 2010.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.
3 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 FF 2010 3737