AS 2011 2385
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)
Modifica del 25 maggio 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza l’espressione «orticoltura esercitata a titolo professionale» è sostituita con l’espressione «ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale».
Art. 2 Definizioni 1 Si considerano provvedimenti individuali i miglioramenti strutturali per una sola azienda, per una comunità aziendale, per una comunità aziendale settoriale o per comunità simili, per l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e per pic- cole aziende commerciali. Non si considerano provvedimenti individuali i miglio- ramenti strutturali per le aziende d’estivazione con 50 o più carichi normali. 2 Gli articoli 3–9 si applicano per analogia alle aziende produttrici di funghi, germo- gli e simili della produzione vegetale e all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, e l’articolo 9 alle piccole aziende commerciali.
Art. 12 cpv. 3
3 I motivi di esclusione di cui al capoverso 2 non valgono per le aziende di cui
all’articolo 2 capoverso 2.
Art. 15 cpv. 1 lett. d ed e, nonché 3 lett. d 1 In caso di bonifiche fondiarie ai sensi dell’articolo 14 capoversi 1 e 2, i seguenti costi danno diritto ai contributi: d. i costi per l’acquisto di terreni in relazione con il ripristino dello stato natu- rale dei piccoli corsi d’acqua ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera g e, nel caso di provvedimenti collettivi di ampia portata, i costi per l’acquisto di
1 RS 913.1
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terreni destinati alla sistemazione di interconnessioni ecologiche, sino a un massimo di otto volte il valore di reddito; e. i costi per l’aggiornamento delle misurazioni ufficiali in relazione con i provvedimenti di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettere b–g;
3 Non danno diritto ai contributi in particolare:
d. i costi degli impianti interni di approvvigionamento con acqua ed elettricità conformemente all’articolo 14 capoverso 1 lettera i e capoverso 2;
Art. 15a, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. c, nonché 2 Lavori nell’ambito del ripristino periodico che danno diritto ai contributi 1 Nell’ambito del ripristino periodico conformemente all’articolo 14 capoverso 3, i seguenti lavori danno diritto ai contributi: c. evacuazione delle acque in agricoltura: la pulizia e il ripristino di condotte di evacuazione, di condotte di deriva- zione e di fosse d’evacuazione; 2 L’Ufficio federale stabilisce un elenco dettagliato dei lavori che danno diritto ai contributi, i limiti per il ripristino ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera d e per la sostituzione una volta scaduta la durata di vita nonché i periodi ricorrenti minimi.
Art. 15b Costi per progetti di sviluppo regionale che danno diritto ai contributi
1 Concerne soltanto il testo francese.
2 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 16 cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 16a, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b, 2, nonché 3 Concerne soltanto il testo francese 1 Per il ripristino di strade (art. 15a cpv. 1 lett. a) e per l’evacuazione delle acque in agricoltura (art. 15a cpv. 1 lett. c) i seguenti costi danno diritto ai contributi per l’importo massimo di: a. concerne soltanto il testo francese b. nell’evacuazione delle acque in agricoltura per la pulizia di condotte di evacuazione oppure il ripristino di fosse d’evacuazione, per km: 5000
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2 Per costi supplementari sostanziali in caso di ripristino di manufatti e del drenaggio (cpv. 1 lett. a) o di condotte di evacuazione (cpv. 1 lett. b) i costi che danno diritto ai contributi secondo il capoverso 1 possono essere aumentati di un quarto. 3 L’Ufficio federale stabilisce le aliquote dei costi che danno diritto ai contributi conformemente al capoverso 1.
Art. 17 cpv. 1 lett. c, e e g 1 Le aliquote di contributo di cui all’articolo 16 possono essere aumentate al mas- simo di 3 punti percentuali per le prestazioni supplementari seguenti: c. provvedimenti di protezione del suolo o volti a garantire la qualità delle superfici per l’avvicendamento delle colture; e. salvaguardia degli edifici o dei paesaggi rurali tradizionali; g. produzione di energie rinnovabili o impiego di tecnologie rispettose delle risorse;
Art. 20 cpv. 1, frase introduttiva, 1bis e 2 1 La concessione di un contributo presuppone un contributo cantonale sotto forma di prestazione pecuniaria non rimborsabile. Il contributo cantonale minimo ammonta a: 1bis Non è richiesto alcun contributo cantonale per i contributi concessi secondo gli articoli 17 e 19 capoverso 6.
2 Nel contributo cantonale possono essere computati:
a. i contributi degli enti territoriali di diritto pubblico che non partecipano direttamente all’opera; b. i contributi di Comuni che devono fornire obbligatoriamente tali prestazioni in base alle disposizioni del diritto cantonale, quale quota di partecipazione al contributo del Cantone.
Art. 22 Sostegno combinato concesso per gli edifici Se per gli edifici agricoli o per le installazioni ed edifici delle piccole aziende com- merciali sono concessi contributi e crediti di investimento (sostegno combinato), la domanda di contributo e il modulo di notifica per crediti di investimento (art. 53) devono essere inoltrati contemporaneamente all’Ufficio federale.
Art. 25a cpv. 1 lett. e Abrogata
Art. 27 Assegnazione del contributo L’Ufficio federale assegna il contributo al Cantone sotto forma di una decisione o di una convenzione. In caso di sostegno combinato di cui all’articolo 22, viene appro- vato contemporaneamente anche il credito di investimento.
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Art. 31 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 36 lett. e Costituiscono in particolare gravi motivi di autorizzazione di modifica della destina- zione e di frazionamento: e. riconversioni della produzioni auspicate per la politica agricola, purché il pagamento finale risalga ad almeno dieci anni.
Art. 37 cpv. 2bis e 6 lett. d 2bis Il Cantone può rinunciare alla restituzione di importi inferiori a 1000 franchi per caso singolo nonché alla restituzione di contributi ai sensi dell’articolo 14 capo- verso 3.
6 La durata di utilizzazione conforme è di:
d. per le installazioni, le macchine e i veicoli 10 anni
Art. 43 cpv. 6 6 I pescatori e piscicoltori che esercitano la professione a titolo principale ricevono un aiuto iniziale unico di 110 000 franchi se gestiscono un’azienda in affitto o in proprietà. Devono comprovare il rispetto delle disposizioni dell’ordinanza del 23 aprile 20082 sulla protezione degli animali.
Art. 45 Pesca e piscicoltura 1 I pescatori e piscicoltori che esercitano la professione a titolo principale ricevono crediti di investimento per i provvedimenti edilizi e le installazioni per la produzione conforme alla protezione degli animali, la lavorazione e la commercializzazione. 2 Il sostegno è limitato ai provvedimenti edilizi e alle installazioni che servono alla pesca di pesci indigeni e alla produzione nazionale.
Art. 46 cpv. 7 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 49 cpv. 1 lett. b
1 Sono sostenuti con crediti di investimento:
b. la costruzione o l’acquisto in comune di edifici, installazioni, macchine e veicoli collettivi da parte di produttori, se tali misure permettono loro di razionalizzare le loro aziende o facilitare la lavorazione, lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti della regione;
2 RS 455.1
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Art. 50 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 51 cpv. 4 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 54, rubrica, nonché cpv. 1 Sostegno combinato 1 In caso di sostegno combinato di cui all’articolo 22 la domanda di contributo e il modulo di notifica per crediti di investimento (art. 53) devono essere inoltrati con- temporaneamente all’Ufficio federale.
Art. 59 cpv. 2 2 Al posto di una revoca giusta il capoverso 1 lettera a o c, il Cantone può trasmet- tere il credito di investimento, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell’azienda o dell’impresa, alle stesse condizioni al successore, purché questi soddisfi le condizioni di entrata in materia e offra la garanzia richiesta. È fatto salvo l’articolo 60.
Art. 62 cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 3 1 Dopo aver sentito i Cantoni, l’Ufficio federale può chiedere la restituzione dei fondi non utilizzati che superano il doppio del fondo cassa minimo durante un anno e: 3 Se i mezzi sono assegnati a un altro Cantone, il termine di preavviso è di tre mesi.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.
25 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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